| (Agevolazioni tariffarie per le Poste).
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso
all'Ente Poste Italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima
legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi da iscrivere su apposito capitolo
dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di
previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
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