| (Contributi ENPAV).
1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19
della legge 12 aprile 1991,
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n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti
per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione
devono essere versati in tre rate di uguale importo con
scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31
dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano,
per i contributi e le comunicazioni relative al predetto
periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora
di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n.
136".
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