| Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente analogo
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, decaduto per mancata
conversione nel termine costituzionale. I provvedimenti
legislativi adottati dal Governo ed approvati dal
Parlamento della Repubblica italiana all'indomani degli eccidi
in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e la
moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le rispettive
scorte, hanno permesso di conseguire significativi
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risultati nella lotta alla criminalità mafiosa ed a quella
organizzata in genere.
Il decreto-legge 25 luglio 1992, n.349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n.386, prevede
l'impiego di uomini delle Forze armate, in attività di
vigilanza e controllo del territorio, alle dipendenze dei
prefetti delle province siciliane. In tal modo, le forze dei
carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato
hanno potuto concentrare, con successo, ogni loro sforzo nello
svolgimento di indagini investigative particolarmente
articolate e complesse e nella ricerca di pericolosi criminali
latitanti.
L'impiego dei militari dell'Esercito italiano, sempre
svolto con la professionalità e l'umanità che contraddistingue
le Forze armate del Paese, ben lungi dall'aver "militarizzato"
la Sicilia, ha viceversa rafforzato il legame fra cittadino e
istituzioni, risvegliando nelle popolazioni sentimenti di
solidarietà umana e di fiducia verso lo Stato.
L'esperienza che lo Stato ha maturato in Sicilia è stata
positiva ma non può e non deve certamente considerarsi
conclusa.
Permane la necessità di continuare nella lotta alla
criminalità mafiosa.
E' indispensabile completare le investigazioni ancora in
atto.
Occorre sradicare la struttura operativa criminale e
mafiosa prima e la cultura poi.
L'obbligo dello Stato è, dunque, quello di non allentare
gli sforzi continuando negli impegni sinora assunti.
In tale contesto, le Forze armate sono chiamate a
proseguire nei compiti che furono loro affidati dal
decreto-legge n.349 del 1992, rimanendo al fianco dei
magistrati e delle forze di polizia che operano in prima linea
nella lotta alla criminalità mafiosa ed organizzata.
E' però necessario utilizzare le positive "esperienze
siciliane", per affrontare situazioni di criminalità
tristemente e dolorosamente tipiche di altre aree del nostro
Paese.
Ci riferiamo, in questa sede, ai territori delle province
calabresi, dove la criminalità si indirizza verso i sequestri
di persona; reato questo che, per sua natura, offende l'uomo,
forse più di ogni altro, specie quando è perpetrato, in totale
dispregio di qualunque legge naturale, contro bambini e
adolescenti.
E' inoltre necessario dare un segno visibile e concreto di
presenza e solidarietà alla popolazione ed alla città di
Napoli, la cui storia è inscindibilmente la storia della
Patria, le cui vicende sono vicende di tutto il Paese, per
contrastare anche in quel territorio il dilagare della
criminalità organizzata, offrendo il concorso delle Forze
armate alle forze di pubblica sicurezza in specifiche
operazioni di vigilanza e controllo.
I fatti che quotidianamente interessano le martoriate
popolazioni della ex Jugoslavia pongono, inoltre, il Governo
nella necessità di adottare più incisive misure di
sorveglianza delle frontiere nella regione Friuli-Venezia
Giulia per contrastare fenomeni di immigrazione clandestina,
traffici di armi e per prevenire azioni criminose e di
ritorsione.
Il presente decreto-legge:
a) legittima l'impiego delle Forze armate da parte
dei prefetti delle province delle regioni Sicilia, Calabria,
Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Napoli in
operazioni di sorveglianza e controllo del territorio;
b) richiama le disposizioni del decreto-legge n.349
del 1992, come modificato dal Parlamento con la legge di
conversione n.386 del 1992.
L'articolo 1:
a) riprende le norme previste dall'articolo 1 e
dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.349 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.386 del
1992;
b) prolunga l'applicazione dei provvedimenti con
effetto dal 1^ gennaio 1994;
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c) estende la possibilità di impiegare le Forze
armate per gli scopi del presente decreto-legge nelle province
della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia e nel territorio del
comune di Napoli.
L'articolo 2 stabilisce che gli uomini delle Forze armate,
impiegati nelle aree sopraelencate, sono posti alle dipen-
denze dei prefetti sino al 30 giugno 1994.
L'articolo 3 detta la necessaria norma di copertura
finanziaria degli oneri previsti per l'esigenza di cui
all'articolo 1 fino al 30 giugno 1994, calcolati come risulta
dalla allegata relazione tecnica.
L'articolo 4 fissa la decorrenza dell'entrata in vigore del
decreto-legge.
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