| 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992,
n.349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n.386, continuano ad applicarsi nelle province della
Sicilia a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate
si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite,
nelle province della Calabria e nel territorio del comune di
Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla
criminalità organizzata, nonché nelle province della regione
Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di
frontiera.
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