| Onorevoli Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato, con
emendamenti.
Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
approvò la reiterazione
del decreto-legge n. 48 del 1993 nell'identico testo
originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche
approvate dal Senato il giorno successivo.
Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
stato reiterato con il decreto-legge 30 giugno 1993, n.212,
facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
provvedimenti e, da ultimo, con i decreti-legge 29 ottobre
1993, n.429, 28 dicembre 1993, n.542, 26 febbraio 1994, n.134,
29 aprile 1994, n.257, 27 giugno 1994, n.414, 27 agosto 1994,
n.514, 28 ottobre 1994, n. 601 e 28 dicembre 1994, n. 723.
Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
differimento di termini
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(atto Senato n.624), il cui esame è stato effettuato
congiuntamente con ciascuno degli ultimi decreti-legge, non ha
concluso l' iter dell'esame parlamentare, salvo che per
alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali
hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi
(Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui,
rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n.493, e al
decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490, convertito dalla legge
16 febbraio 1993, n.38).
Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
recanti il differimento al 1993 della possibilità di
utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
del decreto-legge n.48 del 1993.
Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme
fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
di interventi finanziari dello Stato.
Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
ed ora anche per il 1993 ed il 1994, la disciplina previgente,
non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
l'adozione.
Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
normative non meramente formali, anche se talvolta
accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
cui procedure non sono state completamente definite.
Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
conto delle decisioni parlamentari in merito assunte durante
l'XI legislatura.
Si ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta del
7 dicembre 1994, ha approvato dodici disegni di legge - già
presentati alla Camera dei deputati - i quali contengono le
analoghe disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.
601.
Nelle more dell'esame parlamentare dei nuovi provvedimenti
legislativi, si rende necessario ripetere ancora una volta la
reiterazione del decreto-legge in questione al fine,
soprattutto, di non annullare le relative coperture
finanziarie e di conservare il presupposto giuridico di tutti
gli atti posti in essere in esecuzione delle singole
disposizioni.
Il testo del nuovo decreto-legge riproduce le analoghe
norme del decreto-legge in scadenza, ad esclusione di tutte le
disposizioni afferenti alla competenza del Ministero dei
trasporti e della navigazione, già transitate nei
decreti-legge riguardanti i trasporti, il lavoro portuale e la
gestione aeroportuale (decreti-legge 31 gennaio 1995, n. 28,
21 febbraio 1995, n. 39 e 25 febbraio 1995, n. 49).
Ciò in ossequio alle richieste formulate dalla quasi
totalità delle amministrazioni statali che hanno richiesto il
mantenimento delle singole disposizioni permanendo i motivi
della necessità e dell'urgenza che ne avevano richiesto a suo
tempo la proposizione.
Pertanto il decreto-legge in reiterazione viene articolato
in quattro parti:
Capo I - Norme che contemplano puramente e
semplicemente proroghe accordate in precedenza non venute
ancora a scadenza, caratterizzate da una operatività destinata
ad ottenere ulteriori esplicazioni e molte volte al di là del
termine di efficacia del provvedimento d'urgenza;
Capo II - Norme che prevedono il riporto ad esercizi
successivi di somme
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iscritte nel bilancio dello Stato parzialmente utilizzate o
ancora da utilizzare;
Capo III - Innovazioni normative sostanziali, miste a
disposizioni di valenza temporale apportate alla vigente
normativa;
Capo IV - Norme concernenti termini scaduti per i
quali si sono esauriti gli effetti, destinate a supportare -
in attesa della legge di conversione - un titolo giuridico ad
effetti già prodottisi sulla base di norme che hanno, oramai,
esaurito la loro funzione.
Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 aprile 1995 i
termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima
normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
decretolegge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la
realizzazione di impianti sportivi.
Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento
di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica, richiede la continuità della
efficacia della normativa contenuta nella citata legge n.289
del 1989.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si
intende rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite
massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.
Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le
società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
applicato dall'Istituto medesimo.
A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
di soggiorno, cura e turismo.
La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di 1.500 miliardi per la
realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato.
A tale fine, è stato ripartito tra le regioni il relativo
finanziamento.
Queste ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui
rispettivi bollettini ufficiali i relativi piani
programmatici, con l'indicazione degli enti locali destinatari
dei mutui, delle opere da realizzare e delle rispettive quote
di finanziamento.
Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre
i mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
opere programmate sono state regolarmente attivate.
In taluni casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo
la pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno
rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli stessi,
proponendo o la devoluzione ad altre opere dei finanziamenti
già concessi e divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la
semplice revisione dei piani, ove tale necessità si sia
manifestata ancor prima dell'avvenuta concessione del
mutuo.
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In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
ratio della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
generico potere di revoca riconosciuto all'attore
amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
giustifichino.
Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di un'espressa
normativa che li consenta, secondo la rigida interpretazione
della Cassa depositi e prestiti.
In tal senso dispone il comma 4 dell'articolo 1.
Con l'articolo 2, si è previsto che la copertura delle
carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
per la conclusione del quale il termine viene portato da
sesanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un
importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, della legge n. 203 del 1991 per la
realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la
mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in
connessione con la lotta alla criminalità organizzata.
Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
per un importo di 1.740 miliardi che determineranno poi, con
l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
circa 6.000 miliardi.
La necessità di proroga del termine per l'accordo di
programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
l'adozione delle relative varianti.
Le amministrazioni interessate hanno direttamente
rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in
relazione, da un lato, al carattere innovativo delle
procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di
conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è
scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei
finanziamenti.
Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
dall'articolo 3 si garantisce al capitale privato adeguata
remunerazione nonché maggiori disponibilità di risorse da
destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento che per il
potenziamento dei servizi. La modifica proposta alla legge 12
agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di scadenza della
concessione ad Autostrade S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova
il suo fondamento nella necessità di adeguare l'azione della
Società Autostrade ai processi, in corso, di privatizzazioni
delle attività sino ad ora gestite dallo Stato tramite gli
Enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di autostrade,
dall'IRI).
Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
richieste del mercato che, per definizione, impongono un
limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
del capitale privato.
Nel caso specifico della società autostrade assume una
specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
proposta,
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di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
investimento mantenendo in attivo il bilancio della
Società.
Con l'articolo 4, viene prorogata fino al 31 dicembre 1995
l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e
definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di
consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
interventi.
Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al
comitato di esperti di alta qualificazione scientifica,
italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per
gli interventi di consolidamento e restauro della Torre di
Pisa.
Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi della
collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro per la
redazione del progetto esecutivo di restauro.
Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà
l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la
loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla
base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto
Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare
le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a
punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli
interventi sui monumenti del Foro romano.
Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale
per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore
faccia parte del comitato degli esperti.
A tal fine la nuova norma di cui al comma 2 prevede sia
l'inserimento del direttore dell'Istituto centrale per il
restauro tra i componenti del comitato di esperti, sia la
collaborazione del comitato stesso con l'Istituto centrale per
il restauro.
Il 31 dicembre 1994 scade il termine previsto dal
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge
22 luglio 1994, n. 456, relativo alle competenze attribuite al
presidente della regione siciliana per accelerare la
esecuzione di opere pubbliche, con particolare riferimento a
quelle previste dall'articolo 2 del decretolegge 1^ febbraio
1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 1988, n. 99.
Trattasi delle opere pubbliche nelle città di Palermo e
Catania, considerate di preminente interesse nazionale e di
somma urgenza, aventi la necessaria copertura finanziaria,
affidate in appalto o per le quali erano state già avviate le
procedure di gara.
Al fine di completare il programma di risanamento e di
ristabilimento delle condizioni di maggior sicurezza e
viabilità nei contesti urbani le disponibilità finanziarie
residue sulla apposita contabilità speciale aperta presso la
tesoreria provinciale di Palermo, emerge l'urgente necessità
di prorogare l'esercizio delle competenze già attribuite al
presidente della regione siciliana dalla suindicata norma,
fino al 30 aprile 1995.
In caso di ritardi nel completamento delle opere, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via
sostitutiva e in deroga anche agli strumenti urbanistici.
In tal senso dispone l'articolo 5.
La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3,
comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo
Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture
minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati
con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e
di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto,
cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
l'osservazione, contemporaneamente
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in superficie e in profondità, dei grandi "sciami"
di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.
Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 6, che
può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente
di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non
vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
finanziari che in esse è stato investito.
A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
trasferire la gestione delle attività operative ed
amministrative del Centro internazionale di fisica teorica di
Trieste (ICTP) dall'AIEA all'UNESCO.
Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
di raccolta delle adesioni delle competenti
amministrazioni. Nelle more di tale procedura, con la norma di
cui all'articolo 6, comma 3, si provvede ad assicurare un
finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione
delle ordinarie attività del Centro.
L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede
che per gli anni 1993 e 1994 gli enti di previdenza destinino
una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione
od all'acquisto di immobili destinati alle esigenze delle
università e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere
in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle istituzioni
interessate.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro e dell'università e ricerca scientifica e
tecnologica 6 settembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1993) sono state dettate
istruzioni per l'attuazione di tale previsione normativa.
I Ministeri interessati hanno provveduto agli adempimenti
di competenza e l'esperienza maturata durante la prima
attuazione della normativa fa ritenere opportuno, per la
definizione sollecita dei rapporti tra i soggetti interessati,
stabilire al riguardo il termine del 30 giugno 1995.
In tal senso dispone l'articolo 7, comma 1.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, la
proroga al 30 giugno 1995 del termine relativo al compimento
delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi
dell'Università di Roma-Tor Vergata.
La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi
finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova
Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto
dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare
di altri 5 anni il suddetto termine e cioè sino al 18 aprile
1995 con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.
Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha
consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi
dall'Università La Sapienza all'Università di Tor Vergata.
Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie
per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria
1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il
completamento dell'Università.
Con la proroga del termine in questione si rende possibile
evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con
gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università
sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari
espropriati.
Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono finalizzate a
disporre un ulteriore differimento fino al 30 aprile 1995 a
carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile
e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli
articoli 11 e 9 del decreto-legge 26
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maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo,
per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,
n. 158.
In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
necessari per l'efficiente espletamento di attività di
soccorso in caso di emergenza.
Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla
liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
pubblico interesse perseguita dalla norma de qua,
consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
contenuta nell'articolo 9.
L'articolo 9 del decreto differisce al 30 aprile 1995 il
termine per la revisione dei consorzi. La disposizione precisa
inoltre la procedura da seguire in caso di inadempienze da
parte degli enti interessati: decorso il termine il prefetto
diffida gli enti a provvedere entro il termine di tre mesi
durate il quale il consorzio può compiere solo gli atti di
ordinaria amministrazione. Qualora anche tale termine scada
inutilmente il prefetto ne dà comunicazione al comitato
regionale di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, e
nomina un commissario per la temporanea gestione del
consorzio.
La norma di cui all'articolo 10 autorizza il Tesoro a
provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
variabili aggiuntivi sostenuti.
L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
postale omettendo di considerare che con precedente
decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
e di propria autonomia contabile.
La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
In tale situazione la previsione legislativa di cui
all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
Con il comma 1 dell'articolo 11 vengono disposte proroghe
in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di
attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
prevede, all'articolo 11, i termini di adeguamento alla nuova
disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993
e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
durata sino all'esaurimento delle
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scorte; il termine del 1^ ottobre 1994 come data ultima per
l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte
del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della
direttiva 90/496/CEE e precisamente il 1^ ottobre 1995.
Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
11.
Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2
dell'articolo 11, si rendono necessarie per sanare la
situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di
riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate
disposizioni.
La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prevista dal comma 3
dello stesso articolo 11 si rende necessaria per consentire al
Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
riconoscimento CEE.
Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che
modifica il precendente decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2, che alle regioni
spetta la determinazione dei princìpi organizzativi dei
servizi per la tutela della salute, dei criteri di
finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico,
promozione e supporto, il controllo di gestione e la
valutazione delle prestazioni sanitarie.
In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la
proroga della durata in carica degli amministratori
straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di
conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.
La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
11 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno
1994.
Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo
assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
Il comma 6 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del
codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai
principi che devono informare i controlli sugli atti delle
unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.
Al comma 7 del medesimo articolo 11 viene disposta una
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
salute pubblica.
Con il comma 8 sono prorogati al 30 aprile 1995 i termini
relativi all'entrata in vigore dei regolamenti
sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto
superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici
sperimentali.
Con il comma 9 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione
delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata
in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle
modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali
istituti.
Il comma 10 è volto a consentire il proseguimento delle
attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
compagnie aeree.
Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
medico a contratto SUMAI il cui mancato turn-over
comporterebbe la chiusura delle strutture
Pag. 9
stesse con conseguente fermo di tutta la marina mercantile e
del traffico aereo.
L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE
relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle
acque minerali, prevede che: "I riconoscimenti delle acque
minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28
settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con
le modalità di cui all'articolo 3".
La complessità della documentazione richiesta, il numero
abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla
revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di
sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica
circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di
approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti
avvenimenti alluvionali, rendono problematico il rispetto dei
termini prescritti.
Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei
termini, previsto dal comma 12, che consenta alle aziende la
predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici
competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e,
infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione
sotto il profilo clinico-farmacologico.
Per quanto riguarda invece l'inserimento all'articolo 11
del comma 13, si evidenzia che la norma nazionale in materia
di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato
per la produzione di latte alimentare trattato termicamente,
prevede che, a partire dal 1^ gennaio 1995, gli allevamenti
debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria.
Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà
prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di
poterlo rispettare, che per la necessità di armonizzare la
materia in ambito comunitario, atteso che è in via di
recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1992, che disciplina l'intero settore.
Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
utilizzatori di presìdi sanitari, dei dati di acquisto e di
impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
utilizzazioni.
Era stato precisato che i risultati della citata
sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
1993.
Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
presìdi sanitari.
E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
di annotazione sui registri, una volta che le competenti
amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
rilevanza ambientale marginali per particolari settori
produttivi, aree geografiche e categorie di presìdi contenenti
princìpi attivi.
Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
della validità della metodologia impiegata in vista degli
obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
prevedeva un periodo
Pag. 10
iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri
fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete
di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative
per gli operatori agricoli.
Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
"identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
di essere impiegati su culture che escludono gli stessi
princìpi attivi di cui si compongono.
Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 12 si
dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
sull'utilizzazione dei presìdi sanitari.
L'articolo 13 è inteso, in sostanza, a consentire
l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
competenti organismi.
Al comma 4 dell'articolo 13 è prevista una ulteriore
proroga al 31 marzo 1995 per consentire al Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di
esprimere il parere di competenza sul regolamento previsto
dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del
1993, sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti.
Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla
legge 17 febbraio 1994, n. 150, prevede che il personale degli
enti pubblici economici trasformati in società per azioni che
presta servizio, in posizione di comando, presso
amministrazioni pubbliche possa restare in servizio presso
tali amministrazioni fino al 30 giugno 1994.
Si trattava di un intervento urgente e necessario per
garantire la continuità delle funzioni svolte presso tali
amministrazioni dai dipendenti degli enti, il rientro dei
quali nelle società di appartenenza avrebbe determinato gravi
carenze negli organici - anche relative a elevate profes-
sionalità tecniche - non colmabili nel breve o nel medio
periodo.
Nell'approssimarsi della scadenza del termine
sopraindicato, appaiono ancora necessari tempi congrui
considerate anche le implicazioni e le connessioni con la
determinazione delle nuove piante organiche e degli uffici. A
tal fine, entro il 31 dicembre 1994, dovrà concludersi, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 537 del 1993
(recante "Interventi correttivi di finanza pubblica") la
ricognizione dei carichi di lavoro, per consentire una esatta
valutazione delle effettive necessità di organico. Occorrerà
altresì considerare, al riguardo, i provvedimenti di riforma
delle amministrazioni e di semplificazione delle procedure
previsti dalla legge n. 537 del 1993, nonché le disposizioni
della medesima legge che impediscono l'inquadramento di nuove
unità, ostacolando l'effettuazione di nuove assunzioni, e la
subordinano inoltre al previo esperimento di complesse
procedure di mobilità.
Il comma 5 dell'articolo 13 prevede l'ulteriore proroga per
detto personale, al fine di consentire alle amministrazioni di
completare la ricognizione dei carichi di lavoro e la
riderminazione delle dotazioni organiche, in modo che il
Governo possa affrontare in modo globale e definitivo il
problema per il personale comandato in servizio presso tutti i
Ministeri.
Con il comma 6 dell'articolo 13 vengono chiarificati alcuni
problemi interpretativi ed applicativi della norma contenuta
al comma 62 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, concernente l'indennità speciale o giudiziaria ai
magistrati collocati fuori ruolo ai quali vengono corrisposti
compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di
attività non istituzionali.
A tale riguardo, poiché l'aspetto centrale della
disposizione di cui trattasi appare connesso alla distinzione,
nell'ambito delle varie attività extragiudiziarie esercitabili
dai magistrati, tra quelle da considerare "istituzionali" e
quelle per le quali tale connotazione dovrebbe essere esclusa,
è necessaria l'emanazione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
Pag. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale vengano
individuate tutte le attività non connesse con i compiti
istituzionali dei magistrati per i cui compensi si determinerà
la facoltà di opzione rispetto all'indennità prevista dalla
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Con il successivo comma 7 viene differita al 30 aprile
1995, la disciplina prevista dall'articolo 57, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla attribuzione
temporanea delle mansioni superiori, nelle more
dell'approvazione dei contratti dei pubblici dipendenti.
L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
908, prevedeva che la segreteria del Consiglio superiore della
magistratura fosse costituita da un magistrato di Cassazione e
undici magistrati di qualifiche diverse (oltre che da
personale di cancelleria), i quali erano collocati fuori del
ruolo organico della magistratura per una durata pari a quella
del Consiglio che li aveva nominati.
L'articolo 2 della legge n. 74 del 1990 prefigura una
diversa struttura burocratica, prevedendo che la segreteria
del Consiglio superiore della magistratura sia composta da due
magistrati (uno con funzioni di merito) nominati dal
Consiglio, e da quattordici dirigenti di segreteria (oltre che
da ausiliari) assunti a mezzo di concorso pubblico, secondo
modalità da stabilire con "apposito regolamento".
A oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge non
si è potuto realizzare il meccanismo di accesso previsto
perché, come risulta dai lavori preparatori, la disciplina
legislativa fu approvata e successivamente promulgata, senza
la prescritta copertura finanziaria. Infatti la Commissione
bilancio della Camera (seduta del 28 marzo 1990), esaminando
il testo unificato, aveva proposto la soppressione di quella
parte dell'articolo 2 che prevedeva l'inserimento dei
quattordici dirigenti di segreteria mancando qualsiasi
previsione di copertura finanziaria; e nell'imminenza
dell'approvazione definita della legge il problema della
copertura finanziaria fu riproposto.
I concorsi non si sono potuti svolgere, così che gli undici
magistrati prima addetti al Consiglio non sono stati
sostituiti e che un organo di rilevanza costituzionale è
pressocché nell'impossibilità di funzionare; da ciò consegue
la necessità e l'urgenza di posticipare l'applicazione delle
norme della legge n. 74 del 1990 sino alla riforma
dell'ordinamento giudiziario, con conseguente operatività a
"medio termine", delle disposizioni vigenti.
In tal senso dispone il comma 8.
La disposizione di cui al comma 9 è giustificata dalla
necessità di non penalizzare i magistrati addetti al Ministero
di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura ed alla Corte costituzionale, equiparando
l'attività da loro esplicata all'esercizio di funzione
giudiziaria, e ciò ai soli fini del conseguimento della
qualifica di magistrato di Cassazione.
La disposizione di cui al comma 10 è giustificata
dall'urgenza di evitare la paralisi della sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura. Infatti dal 1^
gennaio 1995 dovrebbero applicarsi alla procedura disciplinare
alcune norme del nuovo codice di procedura penale: operazione
impossibile perché richiede la mediazione della riforma di
quella procedura disciplinare che, ripetutamente oggetto di
disegni governativi e di proposte parlamentari in varie
legislature, non è stata mai varata. Di qui la necessità di
prevedere una norma - con natura transitoria - che, al fine di
evitare ambiguità interpretative difficilmente superabili
ovvero inconcepibili vuoti normativi in una materia così
delicata, proroghi ulteriormente il regime vigente.
D'altro canto, l'assenza di un intervento del tipo di
quello previsto importerebbe per l'interprete una pressocché
impossibile opera di "ricucitura" e di "adeguamento" dei
rinvii al codice di procedura penale che esistono nella
normativa attualmente regolante la procedura disciplinare
della magistratura: "ricucitura" e "adeguamento" impossibili
quanto meno laddove importano il riferimento diretto o
indiretto agli organi della nuova procedura del tutto
inesistenti.
Pag. 12
Il comma 11 prevede il modo di poter colmare rapidamente i
vuoti che si verificheranno in un immediato futuro
nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
Quanto al comma 12, occorre chiarire che, per varie
disposizioni succedutesi negli ultimi tempi, sono stati
assunti agenti del Corpo di polizia penitenziaria,
reclutandoli dai militari dell'esercito in ferma prolungata;
tale contingente venne a colmare vuoti esistenti nell'organico
complessivo, benché quello specifico del ruolo degli agenti ed
assistenti fosse al completo, in quanto esistevano numerose
vacanze nel ruolo dei sovrintendenti. Poiché, attraverso
concorsi interni è prevedibile che, in breve tempo, numerosi
agenti occuperanno posti di sovrintendente, lasciando liberi
altrettanti posti nel proprio ruolo, è necessario fin d'ora
tener conto dell'entità numerica complessiva del Corpo, in
modo che i nuovi assunti possano collocarsi organicamente
nelle vacanze via via verificatesi nel proprio ruolo, senza
dover operare - oggi - licenziamenti, per poi bandire in tempi
brevi altro concorso per colmare quelle vacanze.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n.
650, prevedono, rispettivamente, per i pubblici dipendenti
contrattualizzati e per il personale militare e dei corpi di
polizia, un miglioramento economico per l'anno 1994 a titolo
di sostanziale anticipazione rispetto a quelli che saranno
comunque riconosciuti in via contrattuale o mediante
corrispondente provvedimento.
Peraltro tale miglioramento è stato previsto per il solo
anno 1994 non certo nell'intento di farne cessare la
corresponsione dal mese di gennaio 1995, bensì solo per
evidenziare che per il predetto anno 1994 non sarebbe stato
possibile, in base alle risorse disponibili, riconoscere
ulteriori benefìci.
Tenuto conto che sia all'indennità di vacanza contrattuale
di cui all'articolo 1, sia al corrispondente miglioramento di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 650 del 1994,
può riconoscersi, nella sostanza, natura di anticipazione
rispetto ai miglioramenti comunque spettanti per il
biennio 1994-1995 e considerato che le norme in questione
esaurirebbero la loro efficacia, stricto iure, con il
mese di dicembre, si rende indispensabile prevedere al comma
13 apposita norma atta ad assicurare la continuità nella
corresponsione del trattamento in godimento, previo
riassorbimento con i miglioramenti comunque spettanti per
l'anno 1995.
Non è necessario predisporre alcuna norma di copertura
finanziaria atteso che i miglioramenti in questione vengono
erogati attingendo alle risorse già preordinate ai
miglioramenti economici del pubblico impiego per l'anno
1995.
L'articolo 14 detta alcune disposizioni per la proroga di
termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
delle graduatorie.
Le norme che si propongono sono da porre in relazione
all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
una revisione delle modalità di reclutamento del personale
direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
ordinamentali che, nel quadro complessivo del nostro sistema
scolastico, presentano le istituzioni in parola, peculiarità
di recente rimarcate, sul piano legislativo, dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, il cui articolo 4, nel dettare un
complesso di princìpi innovativi nel settore di pertinenza del
Ministero della pubblica istruzione, segnatamente in tema di
autonomia scolastica, ha configurato le accademie ed i
conservatori come istituzioni di alta cultura.
Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
personale. Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
più
Pag. 13
confacente all'accertamento delle capacità professionali, in
relazione a tipologie di insegnamento non sempre omologabili,
per vari aspetti, a quelle proprie degli altri gradi ed ordini
di istruzione.
In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
reclutamento da definire, si rende però indispensabile
intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
concorsuali ritenute non più adeguate.
Il che comporta la necessità di modificare alcune
disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
concorsuali. Il comma 1 dell'articolo 14, pertanto, delegifica
la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
Ministero della pubblica istruzione. Nell'ottica della
semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
riguarda la generalità dei concorsi per il personale direttivo
e docente e per i coordinatori amministrativi della scuola,
dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e non
limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
E' stata inserita, inoltre, una disposizione sulla
periodicità dell'indizione dei concorsi al fine di evitare
che, in conseguenza di quanto previsto nel comma stesso,
possano configurarsi oneri aggiuntivi di bilancio (ciò si
avrebbe se il Ministro indicesse i concorsi con una
periodicità inferiore a quella triennale, prevista dalle norme
vigenti).
L'articolo 14, comma 3, sostituisce il secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
comparto scuola.
La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
nell'applicazione della disciplina dell'attuale
comma 17 in ordine alla diversa decorrenza del collocamento a
riposo.
Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
L'integrazione di cui al comma 3 vale a correggere la
paradossale situazione che si è determinata a danno del
personale dei conservatori e delle accademie cessato dal
servizio per dimissioni volontarie a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, per effetto delle innovazioni recate, in
materia di pensionamento anticipato, dalle disposizioni del
decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recepite poi
dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Tali innovazioni, dettate per la generalità dei dipendenti
pubblici e privati, non hanno tenuto conto delle specificità
proprie dell'ordinamento scolastico e dello stato giuridico
del personale della scuola. Infatti, le disposizioni che
disciplinano la cessazione dal servizio del personale della
scuola (articoli 509 e 510 del testo unico sulla pubblica
istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297) ancorano detta cessazione alla data di inizio
dell'anno scolastico che, per la generalità delle tipologie
scolastiche (scuola materna, elementare e secondaria), è
fissata al 1^ settembre, mentre per i conservatori di musica,
le accademie di belle arti e l'accademia di arte drammatica, è
stabilita al 1^ novembre e, per l'accademia nazionale di
danza, al 1^ ottobre.
Ora, come è evidente, le innovazioni in questione, mentre
non hanno presentato problemi per il personale cessato dal
servizio per dimissioni a decorrere dal 1^ settembre 1994, e
cioè in data antecedente al 28 settembre, hanno determinato
invece gravi inconvenienti per il personale dei conservatori e
delle accademie. Detto personale, infatti, cessando dal
servizio a seconda dei casi dal 1^ novembre 1994 o dal 1^
ottobre 1994 - e cioè con decorrenza
Pag. 14
successiva al 28 settembre - è caduto nel campo di
applicazione della nuova disciplina.
Pertanto esso è venuto a trovarsi nella particolare,
paradossale situazione di non poter percepire né lo stipendio,
in quanto cessato dal servizio, né il trattamento di pensione
per tutto il periodo in cui è sospesa l'applicazione delle
disposizioni sui trattamenti pensionistici anticipati.
L'applicazione della nuova normativa ha oltretutto
determinato una grave sperequazione tra personale dello stesso
comparto, cessato dal servizio a decorrere dall'inizio dello
stesso anno scolastico 19941995, ma che vede differenziata la
propria situazione soltanto perché le date di inizio dell'anno
scolastico sono diversificate a seconda della tipologia
scolastica di appartenenza, in ragione della peculiarità degli
ordinamenti scolastici.
Né gli effetti perequativi così illustrati avrebbero potuto
essere eliminati con il ricorso al correttivo, previsto dallo
stesso articolo 13 della legge n. 724, della revoca della
domanda di dimissioni con conseguente riammissione in
servizio. Ciò in quanto la riammissione in servizio per il
personale interessato sarebbe dovuta intervenire in un momento
in cui erano state già concluse o comunque sarebbero state in
via di esaurimento tutte le operazioni e gli adempimenti
amministrativi preordinati all'avvio dell'anno scolastico
19941995 con ripercussioni, quindi, sul regolare svolgimento
delle attività didattiche e con il profilarsi di situazioni di
soprannumerarietà del personale interessato.
Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere
assolutamente indispensabile e urgente il correttivo
proposto.
Il comma 4 prevede la proroga di un anno della durata in
carica degli attuali consigli di circolo e di istituto e in
relazione all'emananda nuova disciplina sulla autonomia
scolastica e sul riordinamento degli organi collegiali.
Le motivazioni di urgenza della norma proposta risiedono
nel fatto che, scadendo gli organi collegiali predetti nel
dicembre 1994, per la loro ricostruzione si dovrebbero avviare
già da ora le complesse procedure per lo svolgimento delle
operazioni elettorali. Di qui, la necessità di una
disposizione legislativa, immediatamente operante, che, nel
sancire la proroga dei consigli attualmente in carica,
consenta di soprassedere dall'avviare dette procedure.
Il comma 5 introduce un correttivo nell'articolo 59, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546. La norma citata prevede che "Fino al
riordinamento degli organi collegiali della scuola e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV,
capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417".
Il titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417 del 1974, citato nella norma sopra riportata
- e che trova ora collocazione negli articoli 502, 503, 504,
505, 506 e 507 del testo unico sulla pubblica istruzione
emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
stabilisce le competenze degli organi scolastici in materia di
irrogazione delle sanzioni disciplinari e di adozione dei
provvedimenti cautelari nei confronti del personale ispettivo,
direttivo, docente ed educativo.
Il comma 10 dell'articolo 59 in questione, con la
disposizione di carattere transitorio in essa contenuta,
rispondeva ad una esigenza di raccordo con la delega per
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto
degli organi collegiali della scuola, delega che, in base al
disposto dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, aveva come termine di scadenza il 30 settembre
1994, ora scaduto.
Il sopravvenuto disegno di legge concernente "Proroga di
alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante interventi correttivi di finanza pubblica", presentato
dal Governo al Senato il 10 agosto 1994 (Atto Senato n. 777)
ha rovesciato tale sequenza temporale prorogando
Pag. 15
il termine per l'esercizio della delega al 31 gennaio
1995. L'applicabilità delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica n. 417 del 1974 verrebbe dunque a cessare
prima dell'esercizio della delega, a meno che questo non venga
largamente anticipato (probabilità difficilmente realizzabile)
rispetto alla nuova scadenza per esso prevista. Ciò significa,
in concreto, che, nell'arco temporale intercorrente tra il 31
dicembre 1994 e l'entrata in vigore della nuova normativa
delegata sugli organi collegiali verrebbe meno, per gli organi
scolastici, la possibilità di irrogare le sanzioni
disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti o nei
casi previsti, di dichiarare il proscioglimento degli addebiti
per il personale interessato, ovvero di adottare provvedimenti
di sospensione cautelare, obbligatori o facoltativi, a seconda
dei casi.
Tale inconveniente pone l'esigenza di un correttivo alla
norma di cui all'articolo 59, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, collegando la cessazione
dell'applicabilità del titolo IV, capo II, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 soltanto al
riordinamento degli organi collegiali scolastici e non anche
ad una data predeterminata, che potrebbe risultare
incongruente o inadeguata.
A tal fine è sufficiente introdurre nell'articolo 59, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una
modifica soppressiva delle parole "e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1994".
Il comma 1 dell'articolo 15 prevede la facoltà per il
Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso
per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
di Stato. Il comma 2 proroga di un ulteriore triennio la
possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
dal servizio.
Il comma 3 è inteso a prorogare, limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
automatizzati.
Il comma 4 è inteso a consentire il mantenimento in
bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
citata.
Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
mediante la previsione all'articolo 16 di una proroga dei
termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
1994.
Pag. 16
Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
il completamento di quelle già esistenti.
Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
"limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge di bilancio 1989.
E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
17, del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del
programma predisposto.
L'articolo 18 nasce dall'esigenza di completare gli
organici del personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
favore dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del
Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo
termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n.321. La necessità è implicita
nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
del servizio da assicurare perché, viceversa,
l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
ridurre le sezioni femminili.
L'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
recante "Disposizioni per la riforma del settore delle
telecomunicazioni", ha disposto che al personale della ex
Azienda di Stato per i servizi telefonici che opta per la
permanenza nella pubblica amministrazione si debbano applicare
le procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Poiché le predette norme stabiliscono, tra l'altro, che
agli enti locali vanno trasferiti i fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico in godimento del
personale ad essi destinato, con l'articolo 19 si provvede a
fornire la relativa copertura.
L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
(ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
vigore della predetta legge. Pertanto, nel disporre la nullità
delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
versamento dei relativi contributi pregressi.
La disposizione recata dall'articolo 20 è ora diretta ad
operare un breve differimento del termine, rivelatosi
inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel
contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi
dovuti.
Pag. 17
L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
del condono previdenziale ed assistenziale è connessa con il
fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati
nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della
eccessiva onerosità delle partite debitorie da
regolarizzare.
In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
normative, si sono trovati nella necessità di dover
regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
dovere versare importi considerevoli agli enti
previdenziali.
La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
31 luglio 1994 prevista dall'articolo 21, comma 1, consente la
sopravvivenza di molte piccole imprese, che, nell'attuale
momento di grave recessione economica, non godono di
ammortizzatori sociali come altri comparti economici.
In previsione di una organica disciplina del condono
previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro
auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel
frattempo per il predetto settore i termini di operatività del
condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione
di disagio del settore.
L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
nell'istituire gli albi dei beneficiari delle provvidenze di
natura economica, prevede che copia di detti albi sia inviata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile
di ogni anno (comma 1).
Lo stesso articolo stabilisce che gli albi possono essere
consultati da ogni cittadino e che le amministrazioni
pubbliche preposte alla tenuta degli stessi e la Presidenza
del Consiglio ne assicurano la massima facilità di accesso e
pubblicità (comma 3).
L'applicazione della legge ha evidenziato che la
consultazione degli albi è agevole presso gli enti erogatori
dislocati su tutto il territorio nazionale, tanto è vero che
dalla entrata in vigore della legge nessuna richiesta di
consultazione è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
Per tale motivo, sembra opportuno abolire l'obbligo per gli
enti erogatori di trasmettere copia degli albi alla Presidenza
del Consiglio al fine di ridurre l'impegno di risorse umane ed
economiche gravante sulle amministrazioni interessate e di
semplificare le procedure amministrative; pare superfluo di
conseguenza il riferimento alla Presidenza del Consiglio
contenuto nel comma 3.
La complessità delle procedure previste dalla legge 25
agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
giuridico.
Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
(lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
fissati dalla legge n.287 del 1991.
L'articolo 23 si compone pertanto di due commi: il primo
consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
quest'ultima.
Riguardo all'articolo 24 va tenuto conto che il comma 8
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
Pag. 18
novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere
capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
comuni.
Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
contestualmente stipulato un accordo biennale con la
Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
incompleta normativa al riguardo.
Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha
adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e
dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti
comunitari operanti in materia.
Per la stessa la Commissione della Comunità europea ha dato
inizio ad un procedimento di infrazione della normativa
comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo
della preventiva comunicazione alla Commissione stessa del
progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative a
quelle contenute nel regolamento indicato.
E' stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a
fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante
ostacolo agli scambi comunitari.
Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata
sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le
regole tecniche da essa introdotte non potevano essere fatte
valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle
competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto
contrastante con i regolamenti comunitari.
In relazione a tali presupposti, il comma 3 dell'articolo
24 prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30
aprile 1995.
La disposta proroga, da un lato implicherà una
manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle
prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario,
dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure
tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della
normativa comunitaria vigente.
Con l'articolo 25 sono state previste alcune proroghe in
tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 3, comma 3, del citato decretolegge 9 settembre
1988, n.397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14
dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e
puntuale applicazione.
In particolare il termine per la citata comunicazione è
stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
destinatari passivi di tale obbligo.
In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
Pag. 19
Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
applicazione.
Con l'articolo 26 si è provveduto a differire, al 31 maggio
1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
presentazione, entro il 30 giugno 1995, di una domanda rivolta
al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
regione.
La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
settembre 1993, reca norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
Al contempo non sono stati però posti dei termini di
adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori. Al
contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
Con l'unica norma che si introduce all'articolo 27 si è
previsto il termine del 30 aprile 1995, consentendosi in via
transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato
diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
decreto del Ministro del tesoro.
La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
versamento del diritto stesso.
Pag. 20
Con l'articolo 28 viene disposta la proroga al 30 giugno
1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
perfezionare gli atti normativi sopra citati.
Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
differimento al 31 dicembre 1995 del termine per la copertura
dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
previsto dalla legge n.59 del 1993, di conversione del
decreto-legge n. 2 del 1993. La possibilità di nominare tali
esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento
minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto
all'applicazione della Convenzione di Washington.
La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
realizza la piena attuazione della legge stessa.
A due anni dalla sua entrata in vigore, da più parti è
stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
legislatore nazionale.
Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
n. 157 del 1992.
Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
ad essa appare la realizzazione della programmazione
faunisticovenatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
e 15 della legge medesima.
Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
interventi programmatori necessari per la piena attuazione
della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla
stagione venatoria 1994-1995.
Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto,
slittando il termine per l'adeguamento della normativa
regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale
dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più
volte citata legge.
Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli
interventi regionali in materia vadano a regime a partire
dalla stagione venatoria 1995-1996.
La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di caccia programmata. In tal modo sarebbe bloccato di
fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio,
a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale
regime.
Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale.
L'articolo 29 prevede l'adeguamento dei termini contenuti
negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera b), e
36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
consente di produrre, al momento della registrazione degli
atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
In molte province, per ritardi non imputabili agli
interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
rimborso.
In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
biennio, incorrono nella decadenza dai benefìci ed assolvono
le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
contestualmente al pagamento delle imposte in misura
ordinaria.
Pag. 21
La norma di cui all'articolo 30, offrendo alla pubblica
amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
amministrazione.
La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
miglioramento delle unità colturali.
A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
la legge finanziaria per il 1994.
Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1^ gennaio 1994
tale agevolazione è decaduta.
La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
al finanziamento della Cassa.
La norma proposta prevede quindi la proroga delle
agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
della Cassa.
Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
anche a causa della impossibilità per la stessa
amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
indisponibili.
Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 31 al 30 giugno
1995 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
prospetto di paga.
All'articolo 32 è prorogato sino alla riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato il termine indicato all'articolo
31, comma 1, della legge 6 dicembre 1994, n. 394, che
consentiva, per tre anni dalla data di entrata in vigore della
normativa, l'applicazione delle disposizioni della legge 5
aprile 1985, n. 124.
Ciò renderà possibile la prosecuzione, senza aggravio per
la finanza pubblica, degli ordinari interventi di gestione
conservativa del patrimonio forestale, in particolare
attraverso l'utilizzo di personale operaio assunto con
contratti di lavoro sia a tempo determinato, che con rapporto
continuativo.
Con l'articolo 33 viene differita al 31 dicembre 1995
l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
per definire le linee della relativa politica e delle relative
azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
richieste.
La norma di cui all'articolo 34 è giustificata, appunto,
dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
della legge medesima con la normativa comunitaria.
La norma di cui all'articolo 35 mira a dare una disciplina
armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
esigenza manifestata dagli operatori del settore.
Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Pag. 22
L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa devono essere adottati i
regolamenti di cui all'allegato elenco 4.
Detto termine, scaduto il 30 aprile ultimo scorso, non ha
potuto essere rispettato per l'adozione del regolamento
relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
incendi, compreso nel citato elenco, per cui si rende
necessario procedere ad una proroga del termine suddetto.
Si fa inoltre presente che, come è noto, la legge 7
dicembre 1984, n. 818, ha istituito un sistema
transitoriamente sostitutivo del certificato di prevenzione
incendi, attraverso l'adeguamento delle attività soggette ai
controlli dei Vigili del fuoco a misure essenziali di
sicurezza antincendi.
Entro il termine di vigenza del sistema transitorio, i
titolari delle attività soggette a tale regime hanno l'obbligo
di adeguarle alle maggiori misure previste per il rilascio del
certificato in parola, previa verifica attraverso le visite
sopralluogo che i comandi provinciali devono effettuare.
Si evidenzia che, a tutt'oggi, risultano presentate circa
1.000.000 di istanze per il rilascio del nulla osta
provvisorio.
Sono stati rilasciati 400.000 N.O.P. e 500.000 sono stati
negati, per assenza o carenza di documentazione. Allo stato,
devono ancora essere esaminate circa 80-90 mila domande,
concentrate nelle aree a maggior densità industriale.
La legge n. 818 del 1984 ha, quindi, avuto il merito di
aver fatto emergere gran parte delle attività soggette ai
controlli antincendi.
Per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n.
128, peraltro, il 30 giugno 1994 scade la validità dell'atto
transitoriamente autorizzativo ed i comandi dei Vigili del
fuoco non potranno nel breve periodo a disposizione effettuare
tutti i sopralluoghi.
Con lo scadere del termine suddetto si profila, pertanto,
il rischio che la attività in possesso del N.O.P. - che
assicurano quelle misure di sicurezza essenziali previste
dalla più volte citata legge n. 818 del 1984 - per il fatto di
essere sprovviste del certificato di prevenzione incendi
possano incorrere in provvedimenti di sospensione o di
chiusura da parte della autorità competenti, con inevitabili
conseguenze occupazionali attualmente non facilmente
quantificabili: tali posizioni saranno definitivamente
superate con apposite norme transitorie già previste nella
bozza del regolamento di cui trattasi.
Nelle more dell'entrata in vigore di detto provvedimento si
rende, pertanto, indispensabile procedere ad una proroga del
termine del 30 giugno 1994, includendo nella previsione
normativa, allo scopo di evitare analoghe conseguenze, anche
quelle attività i cui titolari, pur avendo presentato nei
termini di legge l'istanza corredata dalla prevista
documentazione, sono in attesa dell'esame da parte dei
comandi.
E' stato pertanto provveduto alla proroga dei termini
suddetti con i commi 2 e 3 dell'articolo 35.
Si è resa necessaria con l'articolo 36 l'adozione di una
norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
iscritte nel relativo registro.
Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
dall'entrata in vigore della legge predetta.
Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
differito al 30 giugno 1995, mentre il termine per il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene
chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
ordinatorio.
Pag. 23
Con l'articolo 37 è stato previsto un differimento di
termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
consentire la corretta entrata in funzione a regime della
normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
trasporti.
Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
iscrizione al registro in questione.
L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
termine previsto nel regolamento di attuazione per la
presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993,
infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
termine per la presentazione delle domande non era ancora
scaduto.
Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
30 aprile 1995, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
continuare l'esercizio della professione.
Con l'articolo 38 viene appunto disposta tale proroga al 30
aprile 1995, che appare peraltro indispensabile anche
nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come
è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
Altro elemento in favore di una proroga espressa,
attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
l'esercizio della professione di perito assicurativo in
mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad
hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
idoneità.
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 39) tenuto
conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
costituzione del Comitato.
A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono
divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
ed italo-croate.
Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
che economiche.
Con l'articolo 40 è previsto uno stanziamento di ulteriori
30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità
Pag. 24
finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare
necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
razzismo.
L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
non utilizzate nel 1992.
Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 del
decreto-legge n.350 del 1992, al fine di consentire l'impegno
delle somme residue anche per il 1994.
L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
interessate che provvedono alle attività di rispettiva
competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
accreditamento.
La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari
degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri
funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce
Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità
umanitarie. I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a
presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle
somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa
Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i
rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente
ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Con l'articolo 41 si provvede alla proroga di una serie di
disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
Ministero degli affari esteri e in parte anche della
Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
(provvidenze a favore dei profughi).
In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
illustrate.
Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
(Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
un progressivo inasprimento dell' embargo nei confronti
della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
l'operazione di assistenza. La partecipazione dell'Italia
riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
Ufficiale.
Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
violazione dell' embargo, mentre il vivo malumore di
Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
nel tratto serbo del fiume.
Pag. 25
Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1995.
La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale. Va
tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo de
quo rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
la durata del triennio 1991-1993 e in attesa di una normativa
organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
finanziare attività in favore della minoranza italiana
residente nei territori della ex Jugoslavia.
Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
di 4 miliardi.
Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
incrementare per il triennio 1991-1993 le provvidenze già
previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per
aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
beni dei nostri connazionali.
Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
perequativo.
Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
del Ministero degli affari esteri.
A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
difficoltà finanziarie. Con l'inserimento del comma 8 si rende
possibile assicurare la continuità di operatività
dell'ente.
Con i commi 5, 6 e 7 si interviene per assicurare una più
regolare, efficace e spedita gestione delle spese
dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401, a
supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e
consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso
Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti
da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
Con la disposizione del comma 10 delmedesimo articolo si
provvede, infine, a consentire una più efficace programmazione
dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico che, com'è noto, mediante il contributo già
assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
assicura il conseguimento
Pag. 26
del baccalaureato internazionale da parte degli
studenti provenienti dai Paesi membri dell'iniziativa
medesima.
L'articolo 42 provvede a prorogare le posizioni del
personale fuori ruolo o comandato presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo da altre amministrazioni
dello Stato od enti pubblici, nonché i contratti stipulati
dalla stessa Direzione generale. Tale disposizione si rende
necessaria poiché il personale, impiegato ai sensi
dell'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, svolge compiti
indispensabili al funzionamento della Direzione generale
suddetta almeno fino a quando non sarà stata definita la sua
pianta organica. A tale fine, con il decreto-legge n. 534 del
1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, si era già
provveduto a prorogare i fuori ruolo, i comandati e i
contrattisti in servizio presso il Ministero degli affari
esteri fino al 31 dicembre 1994.
L'articolo 43 prevede il differimento del termine stabilito
dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, per l'emanazione del regolamento sui procedimenti
relativi alla concessione di benefìci economici ai minorati
civili.
Ciò consente di procedere ad un riordino della materia
attraverso la soppressione del comitato provinciale per
l'assistenza e la beneficenza pubblica, con la contestuale
devoluzione, ai prefetti, delle funzioni relative alle
predette provvidenze economiche e la cessazione di ogni altra
funzione svolta dal comitato stesso.
L'articolo 24, comma 1, del regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, ne dispone l'entrata in vigore il
centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, avvenuta in data 13 giugno 1994.
Considerato che l'applicazione di non poche disposizioni
del predetto regolamento richiede la riorganizzazione di
taluni uffici delle amministrazioni interessate e
l'informatizzazione delle relative attività, che non è stato
possibile effettuare nel termine suindicato e precisamente
entro il 10 dicembre 1994, è stato predisposto l'articolo 44,
inteso a differire al 30 giugno 1995 l'entrata in vigore delle
disposizioni del regolamento in parola, ad eccezione di quelle
di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 per le quali è già prevista
l'applicazione dal 1^ gennaio 1996.
Con l'articolo 45 viene assicurata la possibilità di
proseguire i programmi in corso nel settore della
metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
partecipazione finanziaria da parte della CEE.
L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno
1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un
progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico nell'area della Val Basento, si palesa
necessaria ed urgente al fine di consentire il completamento
dell' iter procedurale di adozione del decreto
ministeriale regolante la concessione delle agevolazioni per
la reindustrializzazione dell'area stessa, iter che
comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del
Consiglio di Stato.
Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da
esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come
specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri
termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed
integrazioni dell'accordo di programma in parola. In tal senso
il comma 2 dell'articolo 45.
Le disposizioni di cui all'articolo 46 sono intese a
mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia in
conto residui, che nel conto di cassa.
Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
della ricostruzione del Friuli.
Pag. 27
Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
della spesa pubblica.
Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste.
Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
gravi:
1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
proroga dei termini;
2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
quei progetti.
Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.
Per quanto riguarda il comma 4, si rappresenta che con la
legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati
stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per
mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del
1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di
credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4- bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione
dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza
locale.
Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti
a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal
Provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni
interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994 ai
sensi dell'articolo 13- bis, comma 6, del decreto-legge
n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
120 del 1987, il parere favorevole della Commissione
bicamerale.
Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata
approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio
1994 è stato interessato il Ministro del tesoro sul cui
capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico
l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6
legge n. 505 del 1992.
La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra l'altro,
che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il 1993 ha
impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni
interessati.
Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare
l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter
utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi
indisponibili, è opportuno differire al 31 dicembre 1995 il
termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i
mutui in questione.
Con l'articolo 47 si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994
le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
completamento del Policlinico di Siena.
Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
destinate alle medesime finalità.
Con l'articolo 48 è previsto il mantenimento in bilancio di
somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
allo sviluppo.
La legge 30 settembre 1993, n. 388, ha autorizzato la
ratifica degli Accordi di Schengen sulla libera circolazione
delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
Pag. 28
finanziari 1992-93. Poiché tali somme non hanno potuto essere
impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
esame, a consentire l'utilizzazione nell'esercizio 1995.
Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge n.
212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
Paesi dell'est, e della legge n. 180 del 6 febbraio 1992 sulla
partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
per cui residuano consistenti disponibilità.
Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
l'articolo 49 l'utilizzazione nel 1995 delle somme iscritte
nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
disponibili nell'anno 1994.
Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
Con l'articolo 50 viene disposta l'utilizzazione nel 1995
delle somme non impegnate alla fine del 1994 per le spese di
gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva".
La previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 51
si rende necessaria al fine di consentire l'utilizzazione
anche per il 1995 dei fondi stanziati sui capitoli di nuova
istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell'interno a seguito dell'applicazione della legge 23
dicembre 1993, n. 559, e in attesa di perfezionare
l' iter relativo all'emanazione del regolamento ai sensi
dell'articolo 9 della medesima legge, al momento in corso di
svolgimento.
La disposizione contenuta al comma 2 nasce dall'esigenza di
consentire l'utilizzazione dell'ulteriore stanziamento di 10
miliardi di lire per le spese di informatizzazione dei servizi
dell'Amministrazione, attribuito in sede di assestamento del
bilancio 1994.
L'incremento è inteso a finanziare - nell'ambito degli
indirizzi strategici dell'Autorità per l'informatica - un
primo stralcio del progetto di automazione delle prefetture e
del progetto per l'interoperabilità dei sistemi, attualmente
all'esame della stessa Autorità.
Con l'articolo 52 viene disposto il mantenimento in
bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
1994 destinate alla concessione di contributi in conto
capitale alle società che realizzano centri commerciali
all'ingrosso.
La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
alimentari all'ingrosso.
Le disposizioni di cui all'articolo 53 consentono
l'utilizzazione nel 1995 di somme stanziate nel bilancio dello
Stato che al 31 dicembre 1994 non avevano formato oggetto di
provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.243.
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
è il Fondo per la protezione civile, previsto dalla legge 24
febbraio 1992, n.225, alla gestione ordinaria si sono concluse
solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
coordinamento della protezione civile appositamente
istituiti.
In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
Pag. 29
lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
n.266.
Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
dell'ambiente e dei lavori pubblici. In particolare vengono
conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della
Laguna di Venezia e della città stessa.
La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
parlamentare presso la VI Commissione permanente del Senato
era stato portato al 31 dicembre 1992.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
finanza locale di cui al decreto delegato previsto
dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
1993.
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
il biennio 1994-1995.
Il termine era fissato in funzione della possibilità di
acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n.504 del 1992.
A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
per il versamento della prima rata di ICI, disposto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese di
ottobre 1993.
E' stabilita quindi al comma 2 dell'articolo 54 una proroga
al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
commisurati ad almeno due mesi.
Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.130 del 1993,
sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi
sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie
locali.
In adempimento alla deliberazione, assunta dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 7 dicembre 1994, di prorogare al
31 dicembre 1995 il termine per l'esercizio della delega per
l'istituzione di nuove province di cui alla legge n. 436 del
1993, l'articolo 55 dispone in tal senso.
Con l'articolo 56 si stabilisce una più puntuale disciplina
della partecipazione ai consorzi tra enti locali, nonché si
consente la partecipazione a tali consorzi di altri enti
pubblici ripristinando la possibilità di costituire i
cosiddetti consorzi misti.
Con l'articolo 57 viene disposta l'istituzione di un fondo
per le anticipazioni ai comandi provinciali dei vigili del
fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle anticipazioni
di prefettura per sopperire alle momentanee deficienze di
fondi sui capitoli
Pag. 30
di spesa amministrati dai comandi stessi.
Con l'articolo 58 viene disposta la definitività dei
versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
d'Italia.
Le disposizioni dell'articolo 59 riguardano le filiazioni
in Italia di università, o istituti superiori di insegnamento
a livello universitario, che abbiano sede nel territorio di
paesi esteri e si prefiggano come scopo precipuo lo studio
decentrato in Italia di quelle materie che fanno parte del
patrimonio didattico delle rispettive sedi.
La speciale disciplina intende favorire lo svolgimento
dell'attività scientifica e culturale in Italia delle predette
istituzioni; a tal fine si prevede la semplificazione dei
passaggi burocratici relativi al funzionamento delle sedi
decentrate e si definisce la controversa materia della natura
autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro dei docenti,
che ha di recente provocato numerosi problemi in tema di
contributi previdenziali.
Questi, in sintesi, gli aspetti salienti della nuova
normativa: il comma 1 individua le istituzioni che sono
oggetto della disciplina; i commi 2, 3 e 4 configurano una
previsione di silenzio-assenso, in luogo della autorizzazione
espressa, in relazione all'inizio dell'attività in Italia
degli istituti in questione; le norme del comma 5 qualificano
il rapporto di lavoro relativo allo svolgimento di attività
didattica con i cittadini italiani, ai quali siano applicabili
le leggi italiane, come rapporto di lavoro
libero-professionale.
La norma in esame richiede che il rapporto di lavoro con il
personale insegnante sia strutturato secondo i princìpi che la
giurisprudenza ha ritenuto essenziali per il riconoscimento
del rapporto di lavoro come attività libero-professionale.
Le sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sul
contenzioso determinatosi in questa materie e le risultanze
delle opposizioni presentate dalle università straniere
dimostrano che non esiste attualmente un univoco orientamento
della giurisprudenza sul carattere autonomo o subordinato del
servizio prestato dai docenti in forza presso le filiazioni e
sulla necessità del pagamento del contributo.
La normativa che qui si illustra riflette l'orientamento
espresso da una sentenza della Corte di Cassazione e i
contenuti delle clausole che dovranno essere tassativamente
incluse dalle parti nel contratto scritto sono strettamente
riferiti ai criteri che la Suprema Corte ha ritenuto idonei
per l'attribuzione della natura autonoma dei rapporti di
lavoro.
Il comma 5 è, dunque, inteso ad eliminare ogni possibile
controversia in merito alla natura giuridica dei rapporti di
lavoro, non esistendo peraltro - a quanto risulta - nel nostro
ordinamento alcuna norma che definisca in modo specifico i
requisiti del rapporto di lavoro subordinato ed essendo ancor
più arduo l'accertamento della suddetta natura giuridica nel
caso di attività lavorative come quella propria dei docenti,
caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità ed
autonomia.
A fugare possibili obiezioni sulla opportunità di fissare
in un testo di legge a carattere "speciale", relativo alle
filiazioni di università straniere, princìpi derivanti da
norme generali del diritto contenute nel codice civile, si
deve infine sottolineare che già in passato il nostro
legislatore, facendo propri orientamenti della dottrina e
della giurisprudenza, ha definito per legge la natura
giuridica di particolari rapporti di lavoro. Così, con la
legge 18 dicembre 1973, n. 877, disciplinante "Nuove norme per
la tutela del lavoro a domicilio" ha confermato la natura
subordinata di questo rapporto "speciale" di lavoro. Inoltre,
con l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è stato
definito come autonomo il rapporto di lavoro dei medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda l'articolo 60, si precisa che i limiti
di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
ostacolo per l'attività amministrativa
Pag. 31
dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti,
costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni
anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte
più numerosa degli acquisti stessi.
Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
ai mutati valori monetari.
Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
conformare il proprio modo di essere ed operare".
In particolare per quanto concerne la natura economica
dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1988, n.266.
Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
previsto al comma 3 dell'articolo 60 medesimo che il Ministro
del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
La disposizione di cui all'articolo 61, conformemente alla
formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
l'articolo 5- bis, di cui all'atto Camera n.3014 della XI
legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni
perplessità riguardo al momento di applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17- bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, introdotto dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, che, in fase di conversione, ha
integrato con un comma aggiuntivo (il 4- bis) l'articolo
3 della legge 23 luglio 1991, n.223, sulla riforma della cassa
integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale
non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni
debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della
legge n.223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad
incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della
anzidetta legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
integrazione.
Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
per un periodo di un anno.
Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al
permanere della crisi occupazionale per le maestranze
interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
dodici mesi.
L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
del fabbisogno del settore.
In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
Pag. 32
trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso
del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
dell'anno medesimo.
All'articolo 62 viene rettificato il riferimento nella
legge 23 gennaio 1992, n. 32, al testo unico (approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76), degli interventi
nelle zone terremotate meridionali, per quanto concerne
l'attuazione degli strumenti urbanistici, anche in assenza dei
programmi pluriennali (articolo 49, comma 12), anziché
all'attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo
(articolo 44).
La norma di cui all'articolo 63 è diretta a consentire il
completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
realizzazione delle opere.
La norma di cui all'articolo 64 si rende necessaria per
ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n.236.
Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
delle somme all'uopo stanziate.
Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine
perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
stessi consorzi nel corso del 1994.
L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della suddetta legge.
Con la norma di cui all'articolo 65 si interpreta
retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
dal quale i consorzi sono soppressi.
Il comma 2 disciplina le ipotesi di quei consorzi che, pur
denominati come consorzi idraulici di terza categoria,
svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e promiscua
funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse (bonifica
e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica, regolazione
scoli artificiali, ecc.) precisando che le disposizioni di
soppressione di cui alla legge n. 50 del 1993 si applicano
solo alle gestioni delle predette funzioni idrauliche di terza
categoria vere e proprie.
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n.
36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le
Amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge suindicata, devono
prevedere alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali.
Pag. 33
In tale contesto sono state evidenziate dalle
Amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il
termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei
provvedimenti necessari.
Si rende, pertanto, necessario prorogare il termine di cui
sopra al 31 dicembre 1994.
Con la norma di cui all'articolo 66 si garantisce
un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
lattiera.
Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
dell' iter di approvazione del disegno di legge di
conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
specifica questione.
La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
trasformazione (centrali del latte, caseifici).
L'articolo 67 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
d'oliva.
Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
partecipazione.
L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
settore.
La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
braille.
Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
successivamente non è stato più rifinanziato.
Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
casi estremi, cessare del tutto.
Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
insostituibile di integrazione culturale e sociale.
Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
modificazioni.
Con l'articolo 68 si pone rimedio all'attuale mancanza di
risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
L'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
n. 125, dispone che l'Italia fornisca un contributo alla
ricostruzione di un corpo di polizia nazionale somala,
nell'ambito di un più
Pag. 34
vasto programma tendente alla riconciliazione nazionale.
Nulla disponendo detta norma per quanto riguarda il
trattamento economico da corrispondere al personale dell'Arma
dei carabinieri impiegato nella ricostituzione della polizia
somala, si rende necessario estendere, con l'articolo 69, a
detto personale il trattamento economico ed assicurativo già
previsto per il contingente militare italiano che ha finora
operato in Somalia dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 125 del 1994.
Con l'articolo 70 resta stabilita anche per il 1994
l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
superare l'importo del 1992.
Con l'articolo 71 viene fissato il termine per la
presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
già difficile situazione di bilancio.
Con l'articolo 72 resta differita l'operatività delle
gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1993, n. 539, recante la disciplina
della materia. Inoltre il medesimo articolo limita al 31 marzo
1994 l'operatività della gestione fuori bilancio del Fondo
della protezione civile onde consentire l'impostazione delle
relative spese nel bilancio dello Stato.
Per quanto concerne l'articolo 73, va tenuto presente che
l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
presso le aziende di credito collegate in via telematica con
l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
versamenti.
Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è
riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto
non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le
aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con
l'INPS e di completare gli adempimenti tecnicoorganizzativi
necessari.
Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
possono continuare lo svolgimento del servizio. Le altre sono
per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi
fino al completamento delle procedure per il collegamento
telematico con l'INPS.
In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
il termine originariamente stabilito dalla legge in
oggetto.
A seguito della mancata realizzazione, entro il termine
fissato al 31 marzo 1994, delle attività sperimentali di
utilizzo, in esenzione fiscale, di alcool etilico denaturato
come carburante, con l'articolo 74 si prevede la
riattribuzione dell'accantonamento di 8 miliardi di lire alle
attività ordinario relative agli interventi programmati in
agricoltura, cui le somme erano originariamente destinati.
L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge
Pag. 35
3 maggio 1991, n.143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, dispone che
gli intermediari avessero dovuto procedere entro il 31
dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici -
documento di identificazione e codice fiscale - i dati
relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere
al 1^ gennaio 1992.
Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1991, prevedeva che dal 1^ gennaio 1993
"l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
l'integrazione dei dati".
A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema
finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
essere con la clientela, specialmente quelli di data più
remota.
Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per
cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari,
dei conti "bancomat" e delle carte di credito. Di non minore
rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti
continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati
attraverso mezzi di pagamento.
Come è noto la legge ha previsto, a carico degli
intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco
temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
necessario.
Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare
un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto
dalla legge.
La modifica disposta con l'articolo 75 ha consentito di
raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli
intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
dei dati previsti.
La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
non secondario sorto in sede di interpretazione. In
particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
gennaio 1992.
Nella ratio della legge, tale migrazione dei dati
appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
significatività all'archivio informatico aziendale quale
centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La
formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
il perseguimento di tale obiettivo.
In sintesi la disposizione:
accorda il differimento del termine al 31 dicembre
1993;
prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo
Pag. 36
si proroga con l'articolo 76, fino al 15 giugno 1994, data in
cui la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo
italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
Pechino.
Il comma 1 consente di riconoscere ai componenti della
Commissione stessa e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo
ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da
rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura
verrà determinata con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro
del tesoro.
Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le
spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente
i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi
esteri.
Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che
rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di
cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000
milioni in ragione d'anno.
Il comma 3 prevede l'elevazione da tre a quattro nel numero
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
La disposizione di cui all'articolo 77 si rende necessaria
al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
11- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
"Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
19".
E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n. 336 del 1993 che ha
introdotto tale norma.
La legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede, all'articolo 7,
che per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici
nazionali siano posti fuori ruolo 100 tecnici e altri 50
assunti in via immediata con contratto a termine e che la
copertura dei posti in organico sia effettuata entro il 31
dicembre 1996 attraverso l'urgente espletamento di concorsi
per circa 400 tecnici. La legge ha confermato, pertanto,
l'estrema urgenza di rendere, in tempi brevissimi, operativi i
Servizi tecnici nazionali, con particolare riferimento ai loro
compiti a tutela della pubblica incolumità. A fronte di tale
urgenza di operatività, i Servizi non dispongono di locali
sufficienti a collocare il personale suddetto; il personale
del Dipartimento è diviso tra cinque sedi delle quali nessuna
ha le caratteristiche idonee per accogliere strutture
tecniche. La sede del Servizio dighe è in condizioni tali da
rendere estremamente arduo il reperimento di informazioni in
caso di emergenza.
L'articolo 78, considerata l'impossibilità di interrompere
il servizio comunque fornito da tali strutture tecniche dello
Stato, prevede l'utilizzo di parte dei fondi del capitolo 7701
"Spese per l'acquisizione della nuova sede, il riattamento
delle attuali sedi del Dipartimento per i Servizi tecnici
nazionali" per il reperimento di locali idonei con procedura
straordinaria e d'urgenza.
Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la
clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune
disposizioni concernenti la gestione governativa delle
ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195,
274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel
termine costituzionale.
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