Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


25448
DDL2104-0002
Progetto di legge Camera n. 2104 - testo presentato - (DDL12-2104)
(suddiviso in 88 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2104. TESTIPDL
...C2104.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2104 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
  decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
  differimento di termini previsti da disposizioni legislative
  in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
  n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
  ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
  successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
    Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
  volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
  approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato, con
  emendamenti.
    Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
  approvò la reiterazione
  del decreto-legge n. 48 del 1993 nell'identico testo
  originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche
  approvate dal Senato il giorno successivo.
    Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
  n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
  stato reiterato con il decreto-legge 30 giugno 1993, n.212,
  facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
  provvedimenti e, da ultimo, con i decreti-legge 29 ottobre
  1993, n.429, 28 dicembre 1993, n.542, 26 febbraio 1994, n.134,
  29 aprile 1994, n.257, 27 giugno 1994, n.414, 27 agosto 1994,
  n.514, 28 ottobre 1994, n. 601 e 28 dicembre 1994, n. 723.
    Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
  differimento di termini
 
                               Pag. 2
 
  (atto Senato n.624), il cui esame è stato effettuato
  congiuntamente con ciascuno degli ultimi decreti-legge, non ha
  concluso l' iter  dell'esame parlamentare, salvo che per
  alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali
  hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi
  (Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui,
  rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n.493, e al
  decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490, convertito dalla legge
  16 febbraio 1993, n.38).
    Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
  differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
  nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
  recanti il differimento al 1993 della possibilità di
  utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
  interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
  finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
  afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
  n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
  del decreto-legge n.48 del 1993.
    Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
  disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme
  fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
  termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
  di interventi finanziari dello Stato.
    Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
  di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
  anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
  oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
  decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
  ed ora anche per il 1993 ed il 1994, la disciplina previgente,
  non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
  l'adozione.
    Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
  normative non meramente formali, anche se talvolta
  accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
  termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
  cui procedure non sono state completamente definite.
    Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
  i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
  provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
  emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
  decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
  ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
  conto delle decisioni parlamentari in merito assunte durante
  l'XI legislatura.
    Si ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta del
  7 dicembre 1994, ha approvato dodici disegni di legge - già
  presentati alla Camera dei deputati - i quali contengono le
  analoghe disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.
  601.
    Nelle more dell'esame parlamentare dei nuovi provvedimenti
  legislativi, si rende necessario ripetere ancora una volta la
  reiterazione del decreto-legge in questione al fine,
  soprattutto, di non annullare le relative coperture
  finanziarie e di conservare il presupposto giuridico di tutti
  gli atti posti in essere in esecuzione delle singole
  disposizioni.
    Il testo del nuovo decreto-legge riproduce le analoghe
  norme del decreto-legge in scadenza, ad esclusione di tutte le
  disposizioni afferenti alla competenza del Ministero dei
  trasporti e della navigazione, già transitate nei
  decreti-legge riguardanti i trasporti, il lavoro portuale e la
  gestione aeroportuale (decreti-legge 31 gennaio 1995, n. 28,
  21 febbraio 1995, n. 39 e 25 febbraio 1995, n. 49).
    Ciò in ossequio alle richieste formulate dalla quasi
  totalità delle amministrazioni statali che hanno richiesto il
  mantenimento delle singole disposizioni permanendo i motivi
  della necessità e dell'urgenza che ne avevano richiesto a suo
  tempo la proposizione.
    Pertanto il decreto-legge in reiterazione viene articolato
  in quattro parti:
      Capo  I - Norme che contemplano puramente e
  semplicemente proroghe accordate in precedenza non venute
  ancora a scadenza, caratterizzate da una operatività destinata
  ad ottenere ulteriori esplicazioni e molte volte al di là del
  termine di efficacia del provvedimento d'urgenza;
      Capo  II - Norme che prevedono il riporto ad esercizi
  successivi di somme
 
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  iscritte nel bilancio dello Stato parzialmente utilizzate o
  ancora da utilizzare;
      Capo  III - Innovazioni normative sostanziali, miste a
  disposizioni di valenza temporale apportate alla vigente
  normativa;
      Capo  IV - Norme concernenti termini scaduti per i
  quali si sono esauriti gli effetti, destinate a supportare -
  in attesa della legge di conversione - un titolo giuridico ad
  effetti già prodottisi sulla base di norme che hanno, oramai,
  esaurito la loro funzione.
    Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 aprile 1995 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decretolegge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la
  realizzazione di impianti sportivi.
    Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 168 del 19
  luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
  con la citata legge n. 289 del 1989.  L'ulteriore finanziamento
  di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
  legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
  materia di finanza pubblica, richiede la continuità della
  efficacia della normativa contenuta nella citata legge n.289
  del 1989.
    Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si
  intende rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite
  massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto
  dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.
    Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
    A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
  e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
  necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
  Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
  impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
  autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
  finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
  state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
  provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
  di soggiorno, cura e turismo.
    La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
  all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di 1.500 miliardi per la
  realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante mutui
  concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
  ammortamento a totale carico dello Stato.
    A tale fine, è stato ripartito tra le regioni il relativo
  finanziamento.
    Queste ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui
  rispettivi bollettini ufficiali i relativi piani
  programmatici, con l'indicazione degli enti locali destinatari
  dei mutui, delle opere da realizzare e delle rispettive quote
  di finanziamento.
    Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre
  i mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
  opere programmate sono state regolarmente attivate.
    In taluni casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo
  la pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno
  rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli stessi,
  proponendo o la devoluzione ad altre opere dei finanziamenti
  già concessi e divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la
  semplice revisione dei piani, ove tale necessità si sia
  manifestata ancor prima dell'avvenuta concessione del
  mutuo.
 
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    In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
  erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
  ratio  della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
  assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
  funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
  fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
  avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
  inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
  modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
  generico potere di revoca riconosciuto all'attore
  amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
  giustifichino.
    Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
  intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
  situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
  buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
  opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
  finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di un'espressa
  normativa che li consenta, secondo la rigida interpretazione
  della Cassa depositi e prestiti.
    In tal senso dispone il comma 4 dell'articolo 1.
    Con l'articolo 2, si è previsto che la copertura delle
  carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
  residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
  mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
  regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
    Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
  per la conclusione del quale il termine viene portato da
  sesanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un
  importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, della legge n. 203 del 1991 per la
  realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la
  mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in
  connessione con la lotta alla criminalità organizzata.
    Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
  per un importo di 1.740 miliardi che determineranno poi, con
  l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
  circa 6.000 miliardi.
    La necessità di proroga del termine per l'accordo di
  programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
  particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
  legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
  chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
  per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
  l'adozione delle relative varianti.
    Le amministrazioni interessate hanno direttamente
  rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in
  relazione, da un lato, al carattere innovativo delle
  procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
  dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
  dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di
  conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è
  scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei
  finanziamenti.
    Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
  dall'articolo 3 si garantisce al capitale privato adeguata
  remunerazione nonché maggiori disponibilità di risorse da
  destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento che per il
  potenziamento dei servizi.  La modifica proposta alla legge 12
  agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di scadenza della
  concessione ad Autostrade S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova
  il suo fondamento nella necessità di adeguare l'azione della
  Società Autostrade ai processi, in corso, di privatizzazioni
  delle attività sino ad ora gestite dallo Stato tramite gli
  Enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di autostrade,
  dall'IRI).
    Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
  concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
  richieste del mercato che, per definizione, impongono un
  limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
  del capitale privato.
    Nel caso specifico della società autostrade assume una
  specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
  proposta,
 
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  di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
  investimento mantenendo in attivo il bilancio della
  Società.
    Con l'articolo 4, viene prorogata fino al 31 dicembre 1995
  l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa,
  costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e
  definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
  del monumento.  Ciò in quanto il programma dei lavori di
  consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
  Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
  meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
  durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
  interventi.
    Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al
  comitato di esperti di alta qualificazione scientifica,
  italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per
  gli interventi di consolidamento e restauro della Torre di
  Pisa.
    Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi della
  collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro per la
  redazione del progetto esecutivo di restauro.
    Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà
  l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la
  loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla
  base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto
  Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare
  le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a
  punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli
  interventi sui monumenti del Foro romano.
    Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale
  per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore
  faccia parte del comitato degli esperti.
    A tal fine la nuova norma di cui al comma 2 prevede sia
  l'inserimento del direttore dell'Istituto centrale per il
  restauro tra i componenti del comitato di esperti, sia la
  collaborazione del comitato stesso con l'Istituto centrale per
  il restauro.
    Il 31 dicembre 1994 scade il termine previsto dal
  decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge
  22 luglio 1994, n. 456, relativo alle competenze attribuite al
  presidente della regione siciliana per accelerare la
  esecuzione di opere pubbliche, con particolare riferimento a
  quelle previste dall'articolo 2 del decretolegge 1^ febbraio
  1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  marzo 1988, n. 99.
    Trattasi delle opere pubbliche nelle città di Palermo e
  Catania, considerate di preminente interesse nazionale e di
  somma urgenza, aventi la necessaria copertura finanziaria,
  affidate in appalto o per le quali erano state già avviate le
  procedure di gara.
    Al fine di completare il programma di risanamento e di
  ristabilimento delle condizioni di maggior sicurezza e
  viabilità nei contesti urbani le disponibilità finanziarie
  residue sulla apposita contabilità speciale aperta presso la
  tesoreria provinciale di Palermo, emerge l'urgente necessità
  di prorogare l'esercizio delle competenze già attribuite al
  presidente della regione siciliana dalla suindicata norma,
  fino al 30 aprile 1995.
    In caso di ritardi nel completamento delle opere, il
  Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via
  sostitutiva e in deroga anche agli strumenti urbanistici.
    In tal senso dispone l'articolo 5.
    La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
  di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.  All'articolo 3,
  comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
  anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
  prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
  2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo
  Imperatore.  Si tratta di un capannone e di alcune strutture
  minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati
  con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e
  di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto,
  cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
  l'osservazione, contemporaneamente
 
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  in superficie e in profondità, dei grandi "sciami"
  di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.
    Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
  breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
  si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 6, che
  può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente
  di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non
  vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
  finanziari che in esse è stato investito.
    A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
  l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
  trasferire la gestione delle attività operative ed
  amministrative del Centro internazionale di fisica teorica di
  Trieste (ICTP) dall'AIEA all'UNESCO.
    Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
  vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
  per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
  contraenti.  Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
  quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
  costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
  relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
    A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
  degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
  ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
  di raccolta delle adesioni delle competenti
  amministrazioni.  Nelle more di tale procedura, con la norma di
  cui all'articolo 6, comma 3, si provvede ad assicurare un
  finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione
  delle ordinarie attività del Centro.
    L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede
  che per gli anni 1993 e 1994 gli enti di previdenza destinino
  una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione
  od all'acquisto di immobili destinati alle esigenze delle
  università e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere
  in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle istituzioni
  interessate.
    Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
  sociale, del tesoro e dell'università e ricerca scientifica e
  tecnologica 6 settembre 1993 (pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 232 del 2 ottobre 1993) sono state dettate
  istruzioni per l'attuazione di tale previsione normativa.
    I Ministeri interessati hanno provveduto agli adempimenti
  di competenza e l'esperienza maturata durante la prima
  attuazione della normativa fa ritenere opportuno, per la
  definizione sollecita dei rapporti tra i soggetti interessati,
  stabilire al riguardo il termine del 30 giugno 1995.
    In tal senso dispone l'articolo 7, comma 1.
    Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, la
  proroga al 30 giugno 1995 del termine relativo al compimento
  delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi
  dell'Università di Roma-Tor Vergata.
    La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi
  finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova
  Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto
  dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare
  di altri 5 anni il suddetto termine e cioè sino al 18 aprile
  1995 con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.
    Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha
  consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi
  dall'Università La Sapienza all'Università di Tor Vergata.
    Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie
  per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria
  1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il
  completamento dell'Università.
    Con la proroga del termine in questione si rende possibile
  evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con
  gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università
  sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari
  espropriati.
    Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono finalizzate a
  disporre un ulteriore differimento fino al 30 aprile 1995 a
  carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in
  favore delle associazioni di volontariato di protezione civile
  e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli
  articoli 11 e 9 del decreto-legge 26
 
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  maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo,
  per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,
  n. 158.
    In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
  interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
  attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
  altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
  concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
  necessari per l'efficiente espletamento di attività di
  soccorso in caso di emergenza.
    Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
  dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
  articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla
  liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
  connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
  pubblico interesse perseguita dalla norma  de qua,
  consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
  emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
  associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
  potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
    Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
  tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
  tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
  possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
  contenuta nell'articolo 9.
    L'articolo 9 del decreto differisce al 30 aprile 1995 il
  termine per la revisione dei consorzi.  La disposizione precisa
  inoltre la procedura da seguire in caso di inadempienze da
  parte degli enti interessati: decorso il termine il prefetto
  diffida gli enti a provvedere entro il termine di tre mesi
  durate il quale il consorzio può compiere solo gli atti di
  ordinaria amministrazione.  Qualora anche tale termine scada
  inutilmente il prefetto ne dà comunicazione al comitato
  regionale di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi
  previsti dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, e
  nomina un commissario per la temporanea gestione del
  consorzio.
    La norma di cui all'articolo 10 autorizza il Tesoro a
  provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
  norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
  variabili aggiuntivi sostenuti.
    L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
  a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
  politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
  di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
  di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
  durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
    La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
  postale omettendo di considerare che con precedente
  decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
  quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
  e di propria autonomia contabile.
    La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
  indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
    In tale situazione la previsione legislativa di cui
  all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
  all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
  non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
  del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
    Con il comma 1 dell'articolo 11 vengono disposte proroghe
  in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
  alimentari.
    Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di
  attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
  all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
  prevede, all'articolo 11, i termini di adeguamento alla nuova
  disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993
  e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
  l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
  dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
  per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
  durata sino all'esaurimento delle
 
                               Pag. 8
 
  scorte; il termine del 1^ ottobre 1994 come data ultima per
  l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte
  del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della
  direttiva 90/496/CEE e precisamente il 1^ ottobre 1995.
    Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
  mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
  e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
  11.
    Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2
  dell'articolo 11, si rendono necessarie per sanare la
  situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di
  riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate
  disposizioni.
    La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prevista dal comma 3
  dello stesso articolo 11 si rende necessaria per consentire al
  Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
  riconoscimento CEE.
    Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che
  modifica il precendente decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2, che alle regioni
  spetta la determinazione dei princìpi organizzativi dei
  servizi per la tutela della salute, dei criteri di
  finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
  ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico,
  promozione e supporto, il controllo di gestione e la
  valutazione delle prestazioni sanitarie.
    In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
  l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la
  proroga della durata in carica degli amministratori
  straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
  locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di
  conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.
    La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
  11 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno
  1994.
    Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
  controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
  incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo
  assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
  sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
  armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
  dicembre 1993, n. 517.
    Il comma 6 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del
  codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai
  principi che devono informare i controlli sugli atti delle
  unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.
    Al comma 7 del medesimo articolo 11 viene disposta una
  riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
  autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
  medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
  produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
  gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
  salute pubblica.
    Con il comma 8 sono prorogati al 30 aprile 1995 i termini
  relativi all'entrata in vigore dei regolamenti
  sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto
  superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e
  sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici
  sperimentali.
    Con il comma 9 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione
  delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal
  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento
  degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata
  in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle
  modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali
  istituti.
    Il comma 10 è volto a consentire il proseguimento delle
  attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
  per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del
  personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
  al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
  disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
  dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
  compagnie aeree.
    Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
  negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
  medico a contratto SUMAI il cui mancato  turn-over
  comporterebbe la chiusura delle strutture
 
                               Pag. 9
 
  stesse con conseguente fermo di tutta la marina mercantile e
  del traffico aereo.
    L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
  105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE
  relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle
  acque minerali, prevede che: "I riconoscimenti delle acque
  minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore
  del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio
  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28
  settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro
  trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con
  le modalità di cui all'articolo 3".
    La complessità della documentazione richiesta, il numero
  abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla
  revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di
  sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica
  circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di
  approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti
  avvenimenti alluvionali, rendono problematico il rispetto dei
  termini prescritti.
    Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei
  termini, previsto dal comma 12, che consenta alle aziende la
  predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici
  competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e,
  infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione
  sotto il profilo clinico-farmacologico.
    Per quanto riguarda invece l'inserimento all'articolo 11
  del comma 13, si evidenzia che la norma nazionale in materia
  di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato
  per la produzione di latte alimentare trattato termicamente,
  prevede che, a partire dal 1^ gennaio 1995, gli allevamenti
  debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria.
  Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà
  prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di
  poterlo rispettare, che per la necessità di armonizzare la
  materia in ambito comunitario, atteso che è in via di
  recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16
  giugno 1992, che disciplina l'intero settore.
    Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
  del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
  raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
  utilizzatori di presìdi sanitari, dei dati di acquisto e di
  impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
  trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
  alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
  in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
  e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
  attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
  per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
  dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
  utilizzazioni.
    Era stato precisato che i risultati della citata
  sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
  1993.
    Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
  realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
  sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
  adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
  dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
  alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
  presìdi sanitari.
    E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
  operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
  di annotazione sui registri, una volta che le competenti
  amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
  rilevanza ambientale marginali per particolari settori
  produttivi, aree geografiche e categorie di presìdi contenenti
  princìpi attivi.
    Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
  rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
  della validità della metodologia impiegata in vista degli
  obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
  risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
  serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
  decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
  all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
  Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
  prevedeva un periodo
 
                              Pag. 10
 
  iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri
  fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete
  di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative
  per gli operatori agricoli.
    Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
  rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
  rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
  innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
  sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
  pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
  "identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
  comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
  di essere impiegati su culture che escludono gli stessi
  princìpi attivi di cui si compongono.
    Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 12 si
  dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
  dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
  sull'utilizzazione dei presìdi sanitari.
    L'articolo 13 è inteso, in sostanza, a consentire
  l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
  competenti organismi.
    Al comma 4 dell'articolo 13 è prevista una ulteriore
  proroga al 31 marzo 1995 per consentire al Consiglio di
  presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di
  esprimere il parere di competenza sul regolamento previsto
  dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del
  1993, sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti.
    Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla
  legge 17 febbraio 1994, n. 150, prevede che il personale degli
  enti pubblici economici trasformati in società per azioni che
  presta servizio, in posizione di comando, presso
  amministrazioni pubbliche possa restare in servizio presso
  tali amministrazioni fino al 30 giugno 1994.
    Si trattava di un intervento urgente e necessario per
  garantire la continuità delle funzioni svolte presso tali
  amministrazioni dai dipendenti degli enti, il rientro dei
  quali nelle società di appartenenza avrebbe determinato gravi
  carenze negli organici - anche relative a elevate profes-
  sionalità tecniche - non colmabili nel breve o nel medio
  periodo.
    Nell'approssimarsi della scadenza del termine
  sopraindicato, appaiono ancora necessari tempi congrui
  considerate anche le implicazioni e le connessioni con la
  determinazione delle nuove piante organiche e degli uffici.  A
  tal fine, entro il 31 dicembre 1994, dovrà concludersi, ai
  sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 537 del 1993
  (recante "Interventi correttivi di finanza pubblica") la
  ricognizione dei carichi di lavoro, per consentire una esatta
  valutazione delle effettive necessità di organico.  Occorrerà
  altresì considerare, al riguardo, i provvedimenti di riforma
  delle amministrazioni e di semplificazione delle procedure
  previsti dalla legge n. 537 del 1993, nonché le disposizioni
  della medesima legge che impediscono l'inquadramento di nuove
  unità, ostacolando l'effettuazione di nuove assunzioni, e la
  subordinano inoltre al previo esperimento di complesse
  procedure di mobilità.
    Il comma 5 dell'articolo 13 prevede l'ulteriore proroga per
  detto personale, al fine di consentire alle amministrazioni di
  completare la ricognizione dei carichi di lavoro e la
  riderminazione delle dotazioni organiche, in modo che il
  Governo possa affrontare in modo globale e definitivo il
  problema per il personale comandato in servizio presso tutti i
  Ministeri.
    Con il comma 6 dell'articolo 13 vengono chiarificati alcuni
  problemi interpretativi ed applicativi della norma contenuta
  al comma 62 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, concernente l'indennità speciale o giudiziaria ai
  magistrati collocati fuori ruolo ai quali vengono corrisposti
  compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di
  attività non istituzionali.
    A tale riguardo, poiché l'aspetto centrale della
  disposizione di cui trattasi appare connesso alla distinzione,
  nell'ambito delle varie attività extragiudiziarie esercitabili
  dai magistrati, tra quelle da considerare "istituzionali" e
  quelle per le quali tale connotazione dovrebbe essere esclusa,
  è necessaria l'emanazione di un regolamento, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2,
 
                              Pag. 11
 
  della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale vengano
  individuate tutte le attività non connesse con i compiti
  istituzionali dei magistrati per i cui compensi si determinerà
  la facoltà di opzione rispetto all'indennità prevista dalla
  legge 19 febbraio 1981, n. 27.
    Con il successivo comma 7 viene differita al 30 aprile
  1995, la disciplina prevista dall'articolo 57, comma 6, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla attribuzione
  temporanea delle mansioni superiori, nelle more
  dell'approvazione dei contratti dei pubblici dipendenti.
    L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
  modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
  908, prevedeva che la segreteria del Consiglio superiore della
  magistratura fosse costituita da un magistrato di Cassazione e
  undici magistrati di qualifiche diverse (oltre che da
  personale di cancelleria), i quali erano collocati fuori del
  ruolo organico della magistratura per una durata pari a quella
  del Consiglio che li aveva nominati.
    L'articolo 2 della legge n. 74 del 1990 prefigura una
  diversa struttura burocratica, prevedendo che la segreteria
  del Consiglio superiore della magistratura sia composta da due
  magistrati (uno con funzioni di merito) nominati dal
  Consiglio, e da quattordici dirigenti di segreteria (oltre che
  da ausiliari) assunti a mezzo di concorso pubblico, secondo
  modalità da stabilire con "apposito regolamento".
    A oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge non
  si è potuto realizzare il meccanismo di accesso previsto
  perché, come risulta dai lavori preparatori, la disciplina
  legislativa fu approvata e successivamente promulgata, senza
  la prescritta copertura finanziaria.  Infatti la Commissione
  bilancio della Camera (seduta del 28 marzo 1990), esaminando
  il testo unificato, aveva proposto la soppressione di quella
  parte dell'articolo 2 che prevedeva l'inserimento dei
  quattordici dirigenti di segreteria mancando qualsiasi
  previsione di copertura finanziaria; e nell'imminenza
  dell'approvazione definita della legge il problema della
  copertura finanziaria fu riproposto.
    I concorsi non si sono potuti svolgere, così che gli undici
  magistrati prima addetti al Consiglio non sono stati
  sostituiti e che un organo di rilevanza costituzionale è
  pressocché nell'impossibilità di funzionare; da ciò consegue
  la necessità e l'urgenza di posticipare l'applicazione delle
  norme della legge n. 74 del 1990 sino alla riforma
  dell'ordinamento giudiziario, con conseguente operatività a
  "medio termine", delle disposizioni vigenti.
    In tal senso dispone il comma 8.
    La disposizione di cui al comma 9 è giustificata dalla
  necessità di non penalizzare i magistrati addetti al Ministero
  di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della
  magistratura ed alla Corte costituzionale, equiparando
  l'attività da loro esplicata all'esercizio di funzione
  giudiziaria, e ciò ai soli fini del conseguimento della
  qualifica di magistrato di Cassazione.
    La disposizione di cui al comma 10 è giustificata
  dall'urgenza di evitare la paralisi della sezione disciplinare
  del Consiglio superiore della magistratura.  Infatti dal 1^
  gennaio 1995 dovrebbero applicarsi alla procedura disciplinare
  alcune norme del nuovo codice di procedura penale: operazione
  impossibile perché richiede la mediazione della riforma di
  quella procedura disciplinare che, ripetutamente oggetto di
  disegni governativi e di proposte parlamentari in varie
  legislature, non è stata mai varata.  Di qui la necessità di
  prevedere una norma - con natura transitoria - che, al fine di
  evitare ambiguità interpretative difficilmente superabili
  ovvero inconcepibili vuoti normativi in una materia così
  delicata, proroghi ulteriormente il regime vigente.
    D'altro canto, l'assenza di un intervento del tipo di
  quello previsto importerebbe per l'interprete una pressocché
  impossibile opera di "ricucitura" e di "adeguamento" dei
  rinvii al codice di procedura penale che esistono nella
  normativa attualmente regolante la procedura disciplinare
  della magistratura: "ricucitura" e "adeguamento" impossibili
  quanto meno laddove importano il riferimento diretto o
  indiretto agli organi della nuova procedura del tutto
  inesistenti.
 
                              Pag. 12
 
    Il comma 11 prevede il modo di poter colmare rapidamente i
  vuoti che si verificheranno in un immediato futuro
  nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
    Quanto al comma 12, occorre chiarire che, per varie
  disposizioni succedutesi negli ultimi tempi, sono stati
  assunti agenti del Corpo di polizia penitenziaria,
  reclutandoli dai militari dell'esercito in ferma prolungata;
  tale contingente venne a colmare vuoti esistenti nell'organico
  complessivo, benché quello specifico del ruolo degli agenti ed
  assistenti fosse al completo, in quanto esistevano numerose
  vacanze nel ruolo dei sovrintendenti.  Poiché, attraverso
  concorsi interni è prevedibile che, in breve tempo, numerosi
  agenti occuperanno posti di sovrintendente, lasciando liberi
  altrettanti posti nel proprio ruolo, è necessario fin d'ora
  tener conto dell'entità numerica complessiva del Corpo, in
  modo che i nuovi assunti possano collocarsi organicamente
  nelle vacanze via via verificatesi nel proprio ruolo, senza
  dover operare - oggi - licenziamenti, per poi bandire in tempi
  brevi altro concorso per colmare quelle vacanze.
    Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n.
  650, prevedono, rispettivamente, per i pubblici dipendenti
  contrattualizzati e per il personale militare e dei corpi di
  polizia, un miglioramento economico per l'anno 1994 a titolo
  di sostanziale anticipazione rispetto a quelli che saranno
  comunque riconosciuti in via contrattuale o mediante
  corrispondente provvedimento.
    Peraltro tale miglioramento è stato previsto per il solo
  anno 1994 non certo nell'intento di farne cessare la
  corresponsione dal mese di gennaio 1995, bensì solo per
  evidenziare che per il predetto anno 1994 non sarebbe stato
  possibile, in base alle risorse disponibili, riconoscere
  ulteriori benefìci.
    Tenuto conto che sia all'indennità di vacanza contrattuale
  di cui all'articolo 1, sia al corrispondente miglioramento di
  cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 650 del 1994,
  può riconoscersi, nella sostanza, natura di anticipazione
  rispetto ai miglioramenti comunque spettanti per il
  biennio 1994-1995 e considerato che le norme in questione
  esaurirebbero la loro efficacia,  stricto iure,  con il
  mese di dicembre, si rende indispensabile prevedere al comma
  13 apposita norma atta ad assicurare la continuità nella
  corresponsione del trattamento in godimento, previo
  riassorbimento con i miglioramenti comunque spettanti per
  l'anno 1995.
    Non è necessario predisporre alcuna norma di copertura
  finanziaria atteso che i miglioramenti in questione vengono
  erogati attingendo alle risorse già preordinate ai
  miglioramenti economici del pubblico impiego per l'anno
  1995.
    L'articolo 14 detta alcune disposizioni per la proroga di
  termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
  concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
  delle graduatorie.
    Le norme che si propongono sono da porre in relazione
  all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
  una revisione delle modalità di reclutamento del personale
  direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
  accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
  accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
    Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
  ordinamentali che, nel quadro complessivo del nostro sistema
  scolastico, presentano le istituzioni in parola, peculiarità
  di recente rimarcate, sul piano legislativo, dalla legge 24
  dicembre 1993, n. 537, il cui articolo 4, nel dettare un
  complesso di princìpi innovativi nel settore di pertinenza del
  Ministero della pubblica istruzione, segnatamente in tema di
  autonomia scolastica, ha configurato le accademie ed i
  conservatori come istituzioni di alta cultura.
    Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
  delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
  attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
  articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
  ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
  personale.  Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
  operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
  più
 
                              Pag. 13
 
  confacente all'accertamento delle capacità professionali, in
  relazione a tipologie di insegnamento non sempre omologabili,
  per vari aspetti, a quelle proprie degli altri gradi ed ordini
  di istruzione.
    In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
  reclutamento da definire, si rende però indispensabile
  intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
  di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
  anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
  concorsuali ritenute non più adeguate.
    Il che comporta la necessità di modificare alcune
  disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
  svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
  sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
  concorsuali.  Il comma 1 dell'articolo 14, pertanto, delegifica
  la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
  concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
  Ministero della pubblica istruzione.  Nell'ottica della
  semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
  riguarda la generalità dei concorsi per il personale direttivo
  e docente e per i coordinatori amministrativi della scuola,
  dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e non
  limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
    E' stata inserita, inoltre, una disposizione sulla
  periodicità dell'indizione dei concorsi al fine di evitare
  che, in conseguenza di quanto previsto nel comma stesso,
  possano configurarsi oneri aggiuntivi di bilancio (ciò si
  avrebbe se il Ministro indicesse i concorsi con una
  periodicità inferiore a quella triennale, prevista dalle norme
  vigenti).
    L'articolo 14, comma 3, sostituisce il secondo periodo del
  comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
  precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
  del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
  comparto scuola.
    La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
  che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
  nell'applicazione della disciplina dell'attuale
  comma 17 in ordine alla diversa decorrenza del collocamento a
  riposo.
    Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
  questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
  di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
  diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
  movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
  cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
    L'integrazione di cui al comma 3 vale a correggere la
  paradossale situazione che si è determinata a danno del
  personale dei conservatori e delle accademie cessato dal
  servizio per dimissioni volontarie a decorrere dall'anno
  scolastico 1994-1995, per effetto delle innovazioni recate, in
  materia di pensionamento anticipato, dalle disposizioni del
  decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recepite poi
  dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Tali innovazioni, dettate per la generalità dei dipendenti
  pubblici e privati, non hanno tenuto conto delle specificità
  proprie dell'ordinamento scolastico e dello stato giuridico
  del personale della scuola.  Infatti, le disposizioni che
  disciplinano la cessazione dal servizio del personale della
  scuola (articoli 509 e 510 del testo unico sulla pubblica
  istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n. 297) ancorano detta cessazione alla data di inizio
  dell'anno scolastico che, per la generalità delle tipologie
  scolastiche (scuola materna, elementare e secondaria), è
  fissata al 1^ settembre, mentre per i conservatori di musica,
  le accademie di belle arti e l'accademia di arte drammatica, è
  stabilita al 1^ novembre e, per l'accademia nazionale di
  danza, al 1^ ottobre.
    Ora, come è evidente, le innovazioni in questione, mentre
  non hanno presentato problemi per il personale cessato dal
  servizio per dimissioni a decorrere dal 1^ settembre 1994, e
  cioè in data antecedente al 28 settembre, hanno determinato
  invece gravi inconvenienti per il personale dei conservatori e
  delle accademie.  Detto personale, infatti, cessando dal
  servizio a seconda dei casi dal 1^ novembre 1994 o dal 1^
  ottobre 1994 - e cioè con decorrenza
 
                              Pag. 14
 
  successiva al 28 settembre - è caduto nel campo di
  applicazione della nuova disciplina.
    Pertanto esso è venuto a trovarsi nella particolare,
  paradossale situazione di non poter percepire né lo stipendio,
  in quanto cessato dal servizio, né il trattamento di pensione
  per tutto il periodo in cui è sospesa l'applicazione delle
  disposizioni sui trattamenti pensionistici anticipati.
    L'applicazione della nuova normativa ha oltretutto
  determinato una grave sperequazione tra personale dello stesso
  comparto, cessato dal servizio a decorrere dall'inizio dello
  stesso anno scolastico 19941995, ma che vede differenziata la
  propria situazione soltanto perché le date di inizio dell'anno
  scolastico sono diversificate a seconda della tipologia
  scolastica di appartenenza, in ragione della peculiarità degli
  ordinamenti scolastici.
    Né gli effetti perequativi così illustrati avrebbero potuto
  essere eliminati con il ricorso al correttivo, previsto dallo
  stesso articolo 13 della legge n. 724, della revoca della
  domanda di dimissioni con conseguente riammissione in
  servizio.  Ciò in quanto la riammissione in servizio per il
  personale interessato sarebbe dovuta intervenire in un momento
  in cui erano state già concluse o comunque sarebbero state in
  via di esaurimento tutte le operazioni e gli adempimenti
  amministrativi preordinati all'avvio dell'anno scolastico
  19941995 con ripercussioni, quindi, sul regolare svolgimento
  delle attività didattiche e con il profilarsi di situazioni di
  soprannumerarietà del personale interessato.
    Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere
  assolutamente indispensabile e urgente il correttivo
  proposto.
    Il comma 4 prevede la proroga di un anno della durata in
  carica degli attuali consigli di circolo e di istituto e in
  relazione all'emananda nuova disciplina sulla autonomia
  scolastica e sul riordinamento degli organi collegiali.
    Le motivazioni di urgenza della norma proposta risiedono
  nel fatto che, scadendo gli organi collegiali predetti nel
  dicembre 1994, per la loro ricostruzione si dovrebbero avviare
  già da ora le complesse procedure per lo svolgimento delle
  operazioni elettorali.  Di qui, la necessità di una
  disposizione legislativa, immediatamente operante, che, nel
  sancire la proroga dei consigli attualmente in carica,
  consenta di soprassedere dall'avviare dette procedure.
    Il comma 5 introduce un correttivo nell'articolo 59, comma
  10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
  modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 23
  dicembre 1993, n. 546.  La norma citata prevede che "Fino al
  riordinamento degli organi collegiali della scuola e,
  comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del
  personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
  delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
  educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV,
  capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
  1974, n. 417".
    Il titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 417 del 1974, citato nella norma sopra riportata
  - e che trova ora collocazione negli articoli 502, 503, 504,
  505, 506 e 507 del testo unico sulla pubblica istruzione
  emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
  stabilisce le competenze degli organi scolastici in materia di
  irrogazione delle sanzioni disciplinari e di adozione dei
  provvedimenti cautelari nei confronti del personale ispettivo,
  direttivo, docente ed educativo.
    Il comma 10 dell'articolo 59 in questione, con la
  disposizione di carattere transitorio in essa contenuta,
  rispondeva ad una esigenza di raccordo con la delega per
  l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto
  degli organi collegiali della scuola, delega che, in base al
  disposto dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, aveva come termine di scadenza il 30 settembre
  1994, ora scaduto.
    Il sopravvenuto disegno di legge concernente "Proroga di
  alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
  recante interventi correttivi di finanza pubblica", presentato
  dal Governo al Senato il 10 agosto 1994 (Atto Senato n. 777)
  ha rovesciato tale sequenza temporale prorogando
 
                              Pag. 15
 
  il termine per l'esercizio della delega al 31 gennaio
  1995.  L'applicabilità delle norme del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 417 del 1974 verrebbe dunque a cessare
  prima dell'esercizio della delega, a meno che questo non venga
  largamente anticipato (probabilità difficilmente realizzabile)
  rispetto alla nuova scadenza per esso prevista.  Ciò significa,
  in concreto, che, nell'arco temporale intercorrente tra il 31
  dicembre 1994 e l'entrata in vigore della nuova normativa
  delegata sugli organi collegiali verrebbe meno, per gli organi
  scolastici, la possibilità di irrogare le sanzioni
  disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti o nei
  casi previsti, di dichiarare il proscioglimento degli addebiti
  per il personale interessato, ovvero di adottare provvedimenti
  di sospensione cautelare, obbligatori o facoltativi, a seconda
  dei casi.
    Tale inconveniente pone l'esigenza di un correttivo alla
  norma di cui all'articolo 59, comma 10, del decreto
  legislativo n. 29 del 1993, collegando la cessazione
  dell'applicabilità del titolo IV, capo II, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 soltanto al
  riordinamento degli organi collegiali scolastici e non anche
  ad una data predeterminata, che potrebbe risultare
  incongruente o inadeguata.
    A tal fine è sufficiente introdurre nell'articolo 59, comma
  10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una
  modifica soppressiva delle parole "e, comunque, non oltre il
  31 dicembre 1994".
    Il comma 1 dell'articolo 15 prevede la facoltà per il
  Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
  giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso
  per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
  di Stato.  Il comma 2 proroga di un ulteriore triennio la
  possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
  quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
  dal servizio.
    Il comma 3 è inteso a prorogare, limitatamente alle
  strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
  delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
  regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
  automatizzati.
    Il comma 4 è inteso a consentire il mantenimento in
  bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
  delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
    Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
  cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
  1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
  febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
  forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
  urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
  entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
  decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
    Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
  criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
  delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
  citata.
    Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
  pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
  1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
  veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
  anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
  contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 16 di una proroga dei
  termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
  della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
  non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
 
                              Pag. 16
 
    Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.
    Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
  per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
  il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
    L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
    In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
    E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
  17, del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del
  programma predisposto.
    L'articolo 18 nasce dall'esigenza di completare gli
  organici del personale femminile del Corpo di polizia
  penitenziaria.  Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
  favore dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del
  Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
  sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
  che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
  dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
  viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
  espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
  nel servizio di vigilanza.  Occorre, quindi, fissare un nuovo
  termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
  del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
  legge 16 ottobre 1991, n.321.  La necessità è implicita
  nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
  degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
  del servizio da assicurare perché, viceversa,
  l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
  ridurre le sezioni femminili.
    L'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
  recante "Disposizioni per la riforma del settore delle
  telecomunicazioni", ha disposto che al personale della ex
  Azienda di Stato per i servizi telefonici che opta per la
  permanenza nella pubblica amministrazione si debbano applicare
  le procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
  dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
    Poiché le predette norme stabiliscono, tra l'altro, che
  agli enti locali vanno trasferiti i fondi relativi agli oneri
  concernenti il trattamento economico in godimento del
  personale ad essi destinato, con l'articolo 19 si provvede a
  fornire la relativa copertura.
    L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
  comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione
  all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
  (ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
  obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
  vigore della predetta legge.  Pertanto, nel disporre la nullità
  delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
  citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
  reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
  versamento dei relativi contributi pregressi.
    La disposizione recata dall'articolo 20 è ora diretta ad
  operare un breve differimento del termine, rivelatosi
  inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel
  contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi
  dovuti.
 
                              Pag. 17
 
    L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
  del condono previdenziale ed assistenziale è connessa con il
  fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati
  nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della
  eccessiva onerosità delle partite debitorie da
  regolarizzare.
    In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
  dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
  normative, si sono trovati nella necessità di dover
  regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
  dovere versare importi considerevoli agli enti
  previdenziali.
    La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
  31 luglio 1994 prevista dall'articolo 21, comma 1, consente la
  sopravvivenza di molte piccole imprese, che, nell'attuale
  momento di grave recessione economica, non godono di
  ammortizzatori sociali come altri comparti economici.
    In previsione di una organica disciplina del condono
  previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro
  auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel
  frattempo per il predetto settore i termini di operatività del
  condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione
  di disagio del settore.
    L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
  nell'istituire gli albi dei beneficiari delle provvidenze di
  natura economica, prevede che copia di detti albi sia inviata
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile
  di ogni anno (comma 1).
    Lo stesso articolo stabilisce che gli albi possono essere
  consultati da ogni cittadino e che le amministrazioni
  pubbliche preposte alla tenuta degli stessi e la Presidenza
  del Consiglio ne assicurano la massima facilità di accesso e
  pubblicità (comma 3).
    L'applicazione della legge ha evidenziato che la
  consultazione degli albi è agevole presso gli enti erogatori
  dislocati su tutto il territorio nazionale, tanto è vero che
  dalla entrata in vigore della legge nessuna richiesta di
  consultazione è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
    Per tale motivo, sembra opportuno abolire l'obbligo per gli
  enti erogatori di trasmettere copia degli albi alla Presidenza
  del Consiglio al fine di ridurre l'impegno di risorse umane ed
  economiche gravante sulle amministrazioni interessate e di
  semplificare le procedure amministrative; pare superfluo di
  conseguenza il riferimento alla Presidenza del Consiglio
  contenuto nel comma 3.
    La complessità delle procedure previste dalla legge 25
  agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
  hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
  autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
  pubblico di alimenti e bevande.
    Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
  autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
  iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
  giuridico.
    Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
  (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
  di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
  necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
  transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
  esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
  autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
  fissati dalla legge n.287 del 1991.
    L'articolo 23 si compone pertanto di due commi: il primo
  consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
  un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
  alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
  vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
  regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
  commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
  possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
  commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
  n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
  quest'ultima.
    Riguardo all'articolo 24 va tenuto conto che il comma 8
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
 
                              Pag. 18
 
  novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
  della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
  triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
  corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
  decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
  riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
  obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
    Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
  per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
  per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
  differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
  predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
    Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
  attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
  rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere
  capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
  nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
  particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
  raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
  comuni.
    Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
  plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
  contestualmente stipulato un accordo biennale con la
  Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
  territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
  superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
  incompleta normativa al riguardo.
    Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha
  adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e
  dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti
  comunitari operanti in materia.
    Per la stessa la Commissione della Comunità europea ha dato
  inizio ad un procedimento di infrazione della normativa
  comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo
  della preventiva comunicazione alla Commissione stessa del
  progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative a
  quelle contenute nel regolamento indicato.
    E' stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a
  fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante
  ostacolo agli scambi comunitari.
    Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata
  sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le
  regole tecniche da essa introdotte non potevano essere fatte
  valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle
  competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto
  contrastante con i regolamenti comunitari.
    In relazione a tali presupposti, il comma 3 dell'articolo
  24 prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30
  aprile 1995.
    La disposta proroga, da un lato implicherà una
  manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle
  prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario,
  dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure
  tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della
  normativa comunitaria vigente.
    Con l'articolo 25 sono state previste alcune proroghe in
  tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
  all'articolo 3, comma 3, del citato decretolegge 9 settembre
  1988, n.397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14
  dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e
  puntuale applicazione.
    In particolare il termine per la citata comunicazione è
  stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
  consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
  della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
  chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
    E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
    In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
  dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
  presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
 
                              Pag. 19
 
    Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
  riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
  decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
  rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
  fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
  applicazione.
    Con l'articolo 26 si è provveduto a differire, al 31 maggio
  1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
  scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
  fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
  n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
  tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
    Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
  del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
  attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
  tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
  deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
  presentazione, entro il 30 giugno 1995, di una domanda rivolta
  al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
  regione.
    La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
  settembre 1993, reca norme quadro in materia di raccolta e
  commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
  Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
  normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
  alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
    Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
  funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
  prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
  normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
  prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
  89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
    Al contempo non sono stati però posti dei termini di
  adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
  transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
  produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
  imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
  libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
  tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
    Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori.  Al
  contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
  successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
  alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
  congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
    Con l'unica norma che si introduce all'articolo 27 si è
  previsto il termine del 30 aprile 1995, consentendosi in via
  transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
  obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
    L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
    L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro.
    La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
 
                              Pag. 20
 
    Con l'articolo 28 viene disposta la proroga al 30 giugno
  1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
  perfezionare gli atti normativi sopra citati.
    Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
  differimento al 31 dicembre 1995 del termine per la copertura
  dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
  previsto dalla legge n.59 del 1993, di conversione del
  decreto-legge n. 2 del 1993.  La possibilità di nominare tali
  esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento
  minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto
  all'applicazione della Convenzione di Washington.
    La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
  una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
  realizza la piena attuazione della legge stessa.
    A due anni dalla sua entrata in vigore, da più parti è
  stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
  scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
  verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
  fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
  legislatore nazionale.
    Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
  momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
  Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
  di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
  n. 157 del 1992.
    Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
  rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
  nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
  ad essa appare la realizzazione della programmazione
  faunisticovenatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
  e 15 della legge medesima.
    Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
  interventi programmatori necessari per la piena attuazione
  della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla
  stagione venatoria 1994-1995.
    Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto,
  slittando il termine per l'adeguamento della normativa
  regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale
  dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più
  volte citata legge.
    Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli
  interventi regionali in materia vadano a regime a partire
  dalla stagione venatoria 1995-1996.
    La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
  riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
  della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
  stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
  si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
  regime di caccia programmata.  In tal modo sarebbe bloccato di
  fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio,
  a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale
  regime.
    Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
  recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
  istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
  faunistico-venatorio nazionale.
    L'articolo 29 prevede l'adeguamento dei termini contenuti
  negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera  b),  e
  36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
    Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
  tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
  consente di produrre, al momento della registrazione degli
  atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
  requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
  certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
  dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
    In molte province, per ritardi non imputabili agli
  interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
  con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
  imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
  rimborso.
    In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
  biennio, incorrono nella decadenza dai benefìci ed assolvono
  le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
  istanza.  Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
  contestualmente al pagamento delle imposte in misura
  ordinaria.
 
                              Pag. 21
 
    La norma di cui all'articolo 30, offrendo alla pubblica
  amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
  certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
  situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
  di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
  amministrazione.
    La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
  di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
  per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
  miglioramento delle unità colturali.
    A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
  la legge finanziaria per il 1994.
    Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
  di esenzione dalle imposte di registro.  Dal 1^ gennaio 1994
  tale agevolazione è decaduta.
    La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
  sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
  scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
  al finanziamento della Cassa.
    La norma proposta prevede quindi la proroga delle
  agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
  della Cassa.
    Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
  decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
  dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
  concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
  anche a causa della impossibilità per la stessa
  amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
  provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
  indisponibili.
    Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 31 al 30 giugno
  1995 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
  d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
  della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
  presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
  all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
  prospetto di paga.
    All'articolo 32 è prorogato sino alla riorganizzazione del
  Corpo forestale dello Stato il termine indicato all'articolo
  31, comma 1, della legge 6 dicembre 1994, n. 394, che
  consentiva, per tre anni dalla data di entrata in vigore della
  normativa, l'applicazione delle disposizioni della legge 5
  aprile 1985, n. 124.
    Ciò renderà possibile la prosecuzione, senza aggravio per
  la finanza pubblica, degli ordinari interventi di gestione
  conservativa del patrimonio forestale, in particolare
  attraverso l'utilizzo di personale operaio assunto con
  contratti di lavoro sia a tempo determinato, che con rapporto
  continuativo.
    Con l'articolo 33 viene differita al 31 dicembre 1995
  l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  per definire le linee della relativa politica e delle relative
  azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
    Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
  attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
  aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
  consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
  compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
  l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
  dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
  prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
  richieste.
    La norma di cui all'articolo 34 è giustificata, appunto,
  dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
  legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
  legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
  della legge medesima con la normativa comunitaria.
    La norma di cui all'articolo 35 mira a dare una disciplina
  armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
  settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
  intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
  interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
  esigenza manifestata dagli operatori del settore.
    Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
  delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
  tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
  spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
 
                              Pag. 22
 
    L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata
  in vigore della legge stessa devono essere adottati i
  regolamenti di cui all'allegato elenco 4.
    Detto termine, scaduto il 30 aprile ultimo scorso, non ha
  potuto essere rispettato per l'adozione del regolamento
  relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
  incendi, compreso nel citato elenco, per cui si rende
  necessario procedere ad una proroga del termine suddetto.
    Si fa inoltre presente che, come è noto, la legge 7
  dicembre 1984, n. 818, ha istituito un sistema
  transitoriamente sostitutivo del certificato di prevenzione
  incendi, attraverso l'adeguamento delle attività soggette ai
  controlli dei Vigili del fuoco a misure essenziali di
  sicurezza antincendi.
    Entro il termine di vigenza del sistema transitorio, i
  titolari delle attività soggette a tale regime hanno l'obbligo
  di adeguarle alle maggiori misure previste per il rilascio del
  certificato in parola, previa verifica attraverso le visite
  sopralluogo che i comandi provinciali devono effettuare.
    Si evidenzia che, a tutt'oggi, risultano presentate circa
  1.000.000 di istanze per il rilascio del nulla osta
  provvisorio.
    Sono stati rilasciati 400.000 N.O.P. e 500.000 sono stati
  negati, per assenza o carenza di documentazione.  Allo stato,
  devono ancora essere esaminate circa 80-90 mila domande,
  concentrate nelle aree a maggior densità industriale.
    La legge n. 818 del 1984 ha, quindi, avuto il merito di
  aver fatto emergere gran parte delle attività soggette ai
  controlli antincendi.
    Per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n.
  128, peraltro, il 30 giugno 1994 scade la validità dell'atto
  transitoriamente autorizzativo ed i comandi dei Vigili del
  fuoco non potranno nel breve periodo a disposizione effettuare
  tutti i sopralluoghi.
    Con lo scadere del termine suddetto si profila, pertanto,
  il rischio che la attività in possesso del N.O.P. - che
  assicurano quelle misure di sicurezza essenziali previste
  dalla più volte citata legge n. 818 del 1984 - per il fatto di
  essere sprovviste del certificato di prevenzione incendi
  possano incorrere in provvedimenti di sospensione o di
  chiusura da parte della autorità competenti, con inevitabili
  conseguenze occupazionali attualmente non facilmente
  quantificabili: tali posizioni saranno definitivamente
  superate con apposite norme transitorie già previste nella
  bozza del regolamento di cui trattasi.
    Nelle more dell'entrata in vigore di detto provvedimento si
  rende, pertanto, indispensabile procedere ad una proroga del
  termine del 30 giugno 1994, includendo nella previsione
  normativa, allo scopo di evitare analoghe conseguenze, anche
  quelle attività i cui titolari, pur avendo presentato nei
  termini di legge l'istanza corredata dalla prevista
  documentazione, sono in attesa dell'esame da parte dei
  comandi.
    E' stato pertanto provveduto alla proroga dei termini
  suddetti con i commi 2 e 3 dell'articolo 35.
    Si è resa necessaria con l'articolo 36 l'adozione di una
  norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
  dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
  per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
  requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
  iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
  iscritte nel relativo registro.
    Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
  pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
  la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
  imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
  necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
  dall'entrata in vigore della legge predetta.
    Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
  differito al 30 giugno 1995, mentre il termine per il
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
  di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del decreto-legge in esame.  Inoltre viene
  chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
  ordinatorio.
 
                              Pag. 23
 
    Con l'articolo 37 è stato previsto un differimento di
  termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
  esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
  consentire la corretta entrata in funzione a regime della
  normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
  trasporti.
    Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
  settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
  iscrizione al registro in questione.
    L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
  166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
  entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
  esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
  dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
  termine previsto nel regolamento di attuazione per la
  presentazione delle domande.  Alla data del 13 marzo 1993,
  infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
  termine per la presentazione delle domande non era ancora
  scaduto.
    Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
  urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
  30 aprile 1995, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
  interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
  continuare l'esercizio della professione.
    Con l'articolo 38 viene appunto disposta tale proroga al 30
  aprile 1995, che appare peraltro indispensabile anche
  nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
  che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
  effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
  potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
  dalla stessa legge.  L'espletamento della prova richiede, come
  è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
    Altro elemento in favore di una proroga espressa,
  attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
  fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
  l'esercizio della professione di perito assicurativo in
  mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
  conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
  la possibilità per gli interessati di precostituirsi  ad
  hoc  il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
  idoneità.
    Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
  disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
  interministeriale di coordinamento delle attività di
  cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
  nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
  fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
  nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
  di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
    Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
  del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 39) tenuto
  conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
  legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
  costituzione del Comitato.
    A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
  Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
  subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
  cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
  accordi di Osimo.  Le commissioni miste italo-jugoslave sono
  divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
  ed italo-croate.
    Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
  contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
  interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
  la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
  dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
  utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
  1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
  delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
  rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
  che economiche.
    Con l'articolo 40 è previsto uno stanziamento di ulteriori
  30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
  realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
  programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
  gli immigrati extracomunitari.  Ciò in quanto le disponibilità
 
                              Pag. 24
 
  finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
  sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
  dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
  afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
  internazionali, gravi crisi economiche.  Per questo appare
  necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
  organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
  tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
  e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
  inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
  razzismo.
    L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
  degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
  autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
  con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
  non utilizzate nel 1992.
    Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
  l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
  intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 del
  decreto-legge n.350 del 1992, al fine di consentire l'impegno
  delle somme residue anche per il 1994.
    L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
  interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
  ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
  interessate che provvedono alle attività di rispettiva
  competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
  ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
  accreditamento.
    La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari
  degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri
  funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce
  Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità
  umanitarie.  I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a
  presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle
  somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
  unitamente ad una relazione.  Gli enti locali, la Croce Rossa
  Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i
  rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente
  ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    Con l'articolo 41 si provvede alla proroga di una serie di
  disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
  Ministero degli affari esteri e in parte anche della
  Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
  Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
  (provvidenze a favore dei profughi).
    In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
  esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
  illustrate.
    Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
  alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
  trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
  (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
  nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
  un progressivo inasprimento dell' embargo  nei confronti
  della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
  raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
  Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
  dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
  l'operazione di assistenza.  La partecipazione dell'Italia
  riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
  Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
  comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
  dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
  Ufficiale.
    Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
  Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
  violazione dell' embargo,  mentre il vivo malumore di
  Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
  vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
  blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
  nel tratto serbo del fiume.
 
                              Pag. 25
 
    Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
  situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
  dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
  soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
  sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
  dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1995.
    La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
  sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
  internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
  con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
  Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
  fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
  1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
  antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
  adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale.  Va
  tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
  accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo  de
  quo  rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
  e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
    La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
  la durata del triennio 1991-1993 e in attesa di una normativa
  organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
  regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
  artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
  stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
  finanziare attività in favore della minoranza italiana
  residente nei territori della ex Jugoslavia.
    Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
  questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
  non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
  alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
  disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
  di 4 miliardi.
    Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
  incrementare per il triennio 1991-1993 le provvidenze già
  previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
  del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
  perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
  sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
  meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
  precedente normativa.  Tale incremento fu reso necessario per
  aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
  copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
  forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
  beni dei nostri connazionali.
    Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
  misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
  importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
  note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
  perequativo.
    Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
  svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
  in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
  coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
  del Ministero degli affari esteri.
    A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
  concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
  difficoltà finanziarie.  Con l'inserimento del comma 8 si rende
  possibile assicurare la continuità di operatività
  dell'ente.
    Con i commi 5, 6 e 7 si interviene per assicurare una più
  regolare, efficace e spedita gestione delle spese
  dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
  incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
  dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401, a
  supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e
  consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso
  Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti
  da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
  dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
    Con la disposizione del comma 10 delmedesimo articolo si
  provvede, infine, a consentire una più efficace programmazione
  dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
  dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
  dell'Adriatico che, com'è noto, mediante il contributo già
  assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
  assicura il conseguimento
 
                              Pag. 26
 
  del baccalaureato internazionale da parte degli
  studenti provenienti dai Paesi membri dell'iniziativa
  medesima.
    L'articolo 42 provvede a prorogare le posizioni del
  personale fuori ruolo o comandato presso la Direzione generale
  per la cooperazione allo sviluppo da altre amministrazioni
  dello Stato od enti pubblici, nonché i contratti stipulati
  dalla stessa Direzione generale.  Tale disposizione si rende
  necessaria poiché il personale, impiegato ai sensi
  dell'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, svolge compiti
  indispensabili al funzionamento della Direzione generale
  suddetta almeno fino a quando non sarà stata definita la sua
  pianta organica.  A tale fine, con il decreto-legge n. 534 del
  1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, si era già
  provveduto a prorogare i fuori ruolo, i comandati e i
  contrattisti in servizio presso il Ministero degli affari
  esteri fino al 31 dicembre 1994.
    L'articolo 43 prevede il differimento del termine stabilito
  dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, per l'emanazione del regolamento sui procedimenti
  relativi alla concessione di benefìci economici ai minorati
  civili.
    Ciò consente di procedere ad un riordino della materia
  attraverso la soppressione del comitato provinciale per
  l'assistenza e la beneficenza pubblica, con la contestuale
  devoluzione, ai prefetti, delle funzioni relative alle
  predette provvidenze economiche e la cessazione di ogni altra
  funzione svolta dal comitato stesso.
    L'articolo 24, comma 1, del regolamento emanato con il
  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
  367, recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
  di spesa e contabili, ne dispone l'entrata in vigore il
  centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale,  avvenuta in data 13 giugno 1994.
    Considerato che l'applicazione di non poche disposizioni
  del predetto regolamento richiede la riorganizzazione di
  taluni uffici delle amministrazioni interessate e
  l'informatizzazione delle relative attività, che non è stato
  possibile effettuare nel termine suindicato e precisamente
  entro il 10 dicembre 1994, è stato predisposto l'articolo 44,
  inteso a differire al 30 giugno 1995 l'entrata in vigore delle
  disposizioni del regolamento in parola, ad eccezione di quelle
  di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 per le quali è già prevista
  l'applicazione dal 1^ gennaio 1996.
    Con l'articolo 45 viene assicurata la possibilità di
  proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
    L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno
  1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un
  progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un
  parco tecnologico nell'area della Val Basento, si palesa
  necessaria ed urgente al fine di consentire il completamento
  dell' iter  procedurale di adozione del decreto
  ministeriale regolante la concessione delle agevolazioni per
  la reindustrializzazione dell'area stessa,  iter  che
  comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del
  Consiglio di Stato.
    Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da
  esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come
  specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri
  termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed
  approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed
  integrazioni dell'accordo di programma in parola.  In tal senso
  il comma 2 dell'articolo 45.
    Le disposizioni di cui all'articolo 46 sono intese a
  mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
  somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
  l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia in
  conto residui, che nel conto di cassa.
    Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
  conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
  riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
  della ricostruzione del Friuli.
 
                              Pag. 27
 
    Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
  utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
  della spesa pubblica.
    Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
  9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste.
    Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
  gravi:
      1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
  è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
  fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
  trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
  proroga dei termini;
      2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
  questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
  60).  Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
  quei progetti.
    Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
  eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
  procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
  dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
  ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.
    Per quanto riguarda il comma 4, si rappresenta che con la
  legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati
  stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per
  mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
  del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del
  1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di
  credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4- bis,  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
  proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione
  dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza
  locale.
    Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti
  a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal
  Provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni
  interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994 ai
  sensi dell'articolo 13- bis,  comma 6, del decreto-legge
  n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  120 del 1987, il parere favorevole della Commissione
  bicamerale.
    Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata
  approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio
  1994 è stato interessato il Ministro del tesoro sul cui
  capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico
  l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6
  legge n. 505 del 1992.
    La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra l'altro,
  che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il 1993 ha
  impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni
  interessati.
    Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare
  l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter
  utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi
  indisponibili, è opportuno differire al 31 dicembre 1995 il
  termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i
  mutui in questione.
    Con l'articolo 47 si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994
  le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
  completamento del Policlinico di Siena.
    Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
  1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
  destinate alle medesime finalità.
    Con l'articolo 48 è previsto il mantenimento in bilancio di
  somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
  allo sviluppo.
    La legge 30 settembre 1993, n. 388, ha autorizzato la
  ratifica degli Accordi di Schengen sulla libera circolazione
  delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
  Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
  realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
 
                              Pag. 28
 
  finanziari 1992-93.  Poiché tali somme non hanno potuto essere
  impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
  esame, a consentire l'utilizzazione nell'esercizio 1995.
    Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
  stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge n.
  212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
  Paesi dell'est, e della legge n. 180 del 6 febbraio 1992 sulla
  partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
  umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
  pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
  per cui residuano consistenti disponibilità.
    Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
  perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
  l'articolo 49 l'utilizzazione nel 1995 delle somme iscritte
  nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
  e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
  disponibili nell'anno 1994.
    Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
  realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
  finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga.
    Con l'articolo 50 viene disposta l'utilizzazione nel 1995
  delle somme non impegnate alla fine del 1994 per le spese di
  gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
  coordinata di progetti adolescenti con finalità
  preventiva".
    La previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 51
  si rende necessaria al fine di consentire l'utilizzazione
  anche per il 1995 dei fondi stanziati sui capitoli di nuova
  istituzione nello stato di previsione del Ministero
  dell'interno a seguito dell'applicazione della legge 23
  dicembre 1993, n. 559, e in attesa di perfezionare
  l' iter  relativo all'emanazione del regolamento ai sensi
  dell'articolo 9 della medesima legge, al momento in corso di
  svolgimento.
    La disposizione contenuta al comma 2 nasce dall'esigenza di
  consentire l'utilizzazione dell'ulteriore stanziamento di 10
  miliardi di lire per le spese di informatizzazione dei servizi
  dell'Amministrazione, attribuito in sede di assestamento del
  bilancio 1994.
    L'incremento è inteso a finanziare - nell'ambito degli
  indirizzi strategici dell'Autorità per l'informatica - un
  primo stralcio del progetto di automazione delle prefetture e
  del progetto per l'interoperabilità dei sistemi, attualmente
  all'esame della stessa Autorità.
    Con l'articolo 52 viene disposto il mantenimento in
  bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
  1994 destinate alla concessione di contributi in conto
  capitale alle società che realizzano centri commerciali
  all'ingrosso.
    La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
  all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
  autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
  1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
  alimentari all'ingrosso.
    Le disposizioni di cui all'articolo 53 consentono
  l'utilizzazione nel 1995 di somme stanziate nel bilancio dello
  Stato che al 31 dicembre 1994 non avevano formato oggetto di
  provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
    In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
  dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
  blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
  dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.243.
    Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
  consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
  è il Fondo per la protezione civile, previsto dalla legge 24
  febbraio 1992, n.225, alla gestione ordinaria si sono concluse
  solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
  conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
  coordinamento della protezione civile appositamente
  istituiti.
    In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
  finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
 
                              Pag. 29
 
  lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
  funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
  legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'Osservatorio nazionale
  per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
  n.266.
    Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
  dell'ambiente e dei lavori pubblici.  In particolare vengono
  conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della
  Laguna di Venezia e della città stessa.
    La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
  degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
  l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
  delle comunità montane.
    Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
  decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
  parlamentare presso la VI Commissione permanente del Senato
  era stato portato al 31 dicembre 1992.
    Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
  aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
    Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
  conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
  l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
  di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
  finanza locale di cui al decreto delegato previsto
  dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
  (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
  fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
  1993.
    Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
  dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
  1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
  il biennio 1994-1995.
    Il termine era fissato in funzione della possibilità di
  acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
  introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
  mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
  legislativo n.504 del 1992.
    A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
  per il versamento della prima rata di ICI, disposto
  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
  n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
  far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
  detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
  principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
  calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese di
  ottobre 1993.
    E' stabilita quindi al comma 2 dell'articolo 54 una proroga
  al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
  1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
  commisurati ad almeno due mesi.
    Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
  febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
  previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
  dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
  dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.130 del 1993,
  sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi
  sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8
  giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie
  locali.
    In adempimento alla deliberazione, assunta dal Consiglio
  dei Ministri nella seduta del 7 dicembre 1994, di prorogare al
  31 dicembre 1995 il termine per l'esercizio della delega per
  l'istituzione di nuove province di cui alla legge n. 436 del
  1993, l'articolo 55 dispone in tal senso.
    Con l'articolo 56 si stabilisce una più puntuale disciplina
  della partecipazione ai consorzi tra enti locali, nonché si
  consente la partecipazione a tali consorzi di altri enti
  pubblici ripristinando la possibilità di costituire i
  cosiddetti consorzi misti.
    Con l'articolo 57 viene disposta l'istituzione di un fondo
  per le anticipazioni ai comandi provinciali dei vigili del
  fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle anticipazioni
  di prefettura per sopperire alle momentanee deficienze di
  fondi sui capitoli
 
                              Pag. 30
 
  di spesa amministrati dai comandi stessi.
    Con l'articolo 58 viene disposta la definitività dei
  versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
  semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
  d'Italia.
    Le disposizioni dell'articolo 59 riguardano le filiazioni
  in Italia di università, o istituti superiori di insegnamento
  a livello universitario, che abbiano sede nel territorio di
  paesi esteri e si prefiggano come scopo precipuo lo studio
  decentrato in Italia di quelle materie che fanno parte del
  patrimonio didattico delle rispettive sedi.
    La speciale disciplina intende favorire lo svolgimento
  dell'attività scientifica e culturale in Italia delle predette
  istituzioni; a tal fine si prevede la semplificazione dei
  passaggi burocratici relativi al funzionamento delle sedi
  decentrate e si definisce la controversa materia della natura
  autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro dei docenti,
  che ha di recente provocato numerosi problemi in tema di
  contributi previdenziali.
    Questi, in sintesi, gli aspetti salienti della nuova
  normativa: il comma 1 individua le istituzioni che sono
  oggetto della disciplina; i commi 2, 3 e 4 configurano una
  previsione di silenzio-assenso, in luogo della autorizzazione
  espressa, in relazione all'inizio dell'attività in Italia
  degli istituti in questione; le norme del comma 5 qualificano
  il rapporto di lavoro relativo allo svolgimento di attività
  didattica con i cittadini italiani, ai quali siano applicabili
  le leggi italiane, come rapporto di lavoro
  libero-professionale.
    La norma in esame richiede che il rapporto di lavoro con il
  personale insegnante sia strutturato secondo i princìpi che la
  giurisprudenza ha ritenuto essenziali per il riconoscimento
  del rapporto di lavoro come attività libero-professionale.
    Le sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sul
  contenzioso determinatosi in questa materie e le risultanze
  delle opposizioni presentate dalle università straniere
  dimostrano che non esiste attualmente un univoco orientamento
  della giurisprudenza sul carattere autonomo o subordinato del
  servizio prestato dai docenti in forza presso le filiazioni e
  sulla necessità del pagamento del contributo.
    La normativa che qui si illustra riflette l'orientamento
  espresso da una sentenza della Corte di Cassazione e i
  contenuti delle clausole che dovranno essere tassativamente
  incluse dalle parti nel contratto scritto sono strettamente
  riferiti ai criteri che la Suprema Corte ha ritenuto idonei
  per l'attribuzione della natura autonoma dei rapporti di
  lavoro.
    Il comma 5 è, dunque, inteso ad eliminare ogni possibile
  controversia in merito alla natura giuridica dei rapporti di
  lavoro, non esistendo peraltro - a quanto risulta - nel nostro
  ordinamento alcuna norma che definisca in modo specifico i
  requisiti del rapporto di lavoro subordinato ed essendo ancor
  più arduo l'accertamento della suddetta natura giuridica nel
  caso di attività lavorative come quella propria dei docenti,
  caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità ed
  autonomia.
    A fugare possibili obiezioni sulla opportunità di fissare
  in un testo di legge a carattere "speciale", relativo alle
  filiazioni di università straniere, princìpi derivanti da
  norme generali del diritto contenute nel codice civile, si
  deve infine sottolineare che già in passato il nostro
  legislatore, facendo propri orientamenti della dottrina e
  della giurisprudenza, ha definito per legge la natura
  giuridica di particolari rapporti di lavoro.  Così, con la
  legge 18 dicembre 1973, n. 877, disciplinante "Nuove norme per
  la tutela del lavoro a domicilio" ha confermato la natura
  subordinata di questo rapporto "speciale" di lavoro.  Inoltre,
  con l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
  (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è stato
  definito come autonomo il rapporto di lavoro dei medici
  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
    Per quanto riguarda l'articolo 60, si precisa che i limiti
  di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
  ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
  ostacolo per l'attività amministrativa
 
                              Pag. 31
 
  dell'Istituto Poligrafico dello Stato.  Essi, infatti,
  costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni
  anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte
  più numerosa degli acquisti stessi.
    Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
  privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
  necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
  ai mutati valori monetari.
    Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
  dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
  conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
  capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
  della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
  al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
  progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
  sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
  rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
  legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
  aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
  agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
  delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
  oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
  conformare il proprio modo di essere ed operare".
    In particolare per quanto concerne la natura economica
  dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
  legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
  luglio 1988, n.266.
    Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
  attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
  previsto al comma 3 dell'articolo 60 medesimo che il Ministro
  del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
  rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
  di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
  dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
  all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
  all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
    La disposizione di cui all'articolo 61, conformemente alla
  formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
  l'articolo 5- bis,  di cui all'atto Camera n.3014 della XI
  legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni
  perplessità riguardo al momento di applicazione delle
  disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17- bis,
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, introdotto dalla
  legge 19 luglio 1993, n.236, che, in fase di conversione, ha
  integrato con un comma aggiuntivo (il 4- bis)  l'articolo
  3 della legge 23 luglio 1991, n.223, sulla riforma della cassa
  integrazione.  L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale
  non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni
  debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della
  legge n.223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad
  incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della
  anzidetta legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
  integrazione.
    Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
  lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
  licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
  conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
  in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
  trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
  per un periodo di un anno.
    Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al
  permanere della crisi occupazionale per le maestranze
  interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
  datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
  dodici mesi.
    L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
  decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
  complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
  quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
  circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
  del fabbisogno del settore.
    In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
  comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
  beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
 
                              Pag. 32
 
  trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
  favore dei medesimi.  Tale operazione doveva attuarsi nel corso
  del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
  dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
  dell'anno medesimo.
    All'articolo 62 viene rettificato il riferimento nella
  legge 23 gennaio 1992, n. 32, al testo unico (approvato con
  decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76), degli interventi
  nelle zone terremotate meridionali, per quanto concerne
  l'attuazione degli strumenti urbanistici, anche in assenza dei
  programmi pluriennali (articolo 49, comma 12), anziché
  all'attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo
  (articolo 44).
    La norma di cui all'articolo 63 è diretta a consentire il
  completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
  mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
  spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
  realizzazione delle opere.
    La norma di cui all'articolo 64 si rende necessaria per
  ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
  la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
  il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
  articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
  conversione 19 luglio 1993, n.236.
    Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
  10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
  perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  del decreto del Presidente della
  Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
  programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
  detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
  delle somme all'uopo stanziate.
    Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
  stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  20 aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine
  perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
    Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
  ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
  rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
  sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
  con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
  dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
    In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
  dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
  il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
  provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
  1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
  questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
  stessi consorzi nel corso del 1994.
    L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
  infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
  dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
  entrata in vigore della suddetta legge.
    Con la norma di cui all'articolo 65 si interpreta
  retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
  concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
  dal quale i consorzi sono soppressi.
    Il comma 2 disciplina le ipotesi di quei consorzi che, pur
  denominati come consorzi idraulici di terza categoria,
  svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e promiscua
  funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse (bonifica
  e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica, regolazione
  scoli artificiali, ecc.) precisando che le disposizioni di
  soppressione di cui alla legge n. 50 del 1993 si applicano
  solo alle gestioni delle predette funzioni idrauliche di terza
  categoria vere e proprie.
    Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n.
  36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le
  Amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge suindicata, devono
  prevedere alla delimitazione degli ambiti territoriali
  ottimali.
 
                              Pag. 33
 
    In tale contesto sono state evidenziate dalle
  Amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il
  termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei
  provvedimenti necessari.
    Si rende, pertanto, necessario prorogare il termine di cui
  sopra al 31 dicembre 1994.
    Con la norma di cui all'articolo 66 si garantisce
  un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
  autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
  lattiera.
    Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
  dell' iter  di approvazione del disegno di legge di
  conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
  corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
  sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
  specifica questione.
    La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
  nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
  richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
  trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
  l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
  sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
  trasformazione (centrali del latte, caseifici).
    L'articolo 67 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
  lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
  svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
  d'oliva.
    Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
  italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
  partecipazione.
    L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
  finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
  realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
  a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
  fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
  inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
  riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
  importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
  settore.
    La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
  28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
  dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
  da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
  dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
  caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
  braille.
    Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
  emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
  Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
  contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
    Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
  ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
  67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
  successivamente non è stato più rifinanziato.
    Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
  editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
  sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
  di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
  esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
  casi estremi, cessare del tutto.
    Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
  che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
  insostituibile di integrazione culturale e sociale.
    Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
  editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
  varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
  agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
  modificazioni.
    Con l'articolo 68 si pone rimedio all'attuale mancanza di
  risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
  allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
  milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
    L'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
  n. 125, dispone che l'Italia fornisca un contributo alla
  ricostruzione di un corpo di polizia nazionale somala,
  nell'ambito di un più
 
                              Pag. 34
 
  vasto programma tendente alla riconciliazione nazionale.
    Nulla disponendo detta norma per quanto riguarda il
  trattamento economico da corrispondere al personale dell'Arma
  dei carabinieri impiegato nella ricostituzione della polizia
  somala, si rende necessario estendere, con l'articolo 69, a
  detto personale il trattamento economico ed assicurativo già
  previsto per il contingente militare italiano che ha finora
  operato in Somalia dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
  citata legge n. 125 del 1994.
    Con l'articolo 70 resta stabilita anche per il 1994
  l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
  altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
  la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
  superare l'importo del 1992.
    Con l'articolo 71 viene fissato il termine per la
  presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
  effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
    Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
  presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
  rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
  all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
  gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
  contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
  già difficile situazione di bilancio.
    Con l'articolo 72 resta differita l'operatività delle
  gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore
  della legge 23 dicembre 1993, n. 539, recante la disciplina
  della materia.  Inoltre il medesimo articolo limita al 31 marzo
  1994 l'operatività della gestione fuori bilancio del Fondo
  della protezione civile onde consentire l'impostazione delle
  relative spese nel bilancio dello Stato.
    Per quanto concerne l'articolo 73, va tenuto presente che
  l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
  stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
  somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
  modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
  presso le aziende di credito collegate in via telematica con
  l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
  versamenti.
    Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
  svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è
  riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto
  non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le
  aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con
  l'INPS e di completare gli adempimenti tecnicoorganizzativi
  necessari.
    Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
  stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
  possono continuare lo svolgimento del servizio.  Le altre sono
  per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi
  fino al completamento delle procedure per il collegamento
  telematico con l'INPS.
    In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
  difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
  luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
  copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
  intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
  il termine originariamente stabilito dalla legge in
  oggetto.
    A seguito della mancata realizzazione, entro il termine
  fissato al 31 marzo 1994, delle attività sperimentali di
  utilizzo, in esenzione fiscale, di alcool etilico denaturato
  come carburante, con l'articolo 74 si prevede la
  riattribuzione dell'accantonamento di 8 miliardi di lire alle
  attività ordinario relative agli interventi programmati in
  agricoltura, cui le somme erano originariamente destinati.
    L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
  n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
  1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge
 
                              Pag. 35
 
  3 maggio 1991, n.143, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, dispone che
  gli intermediari avessero dovuto procedere entro il 31
  dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici -
  documento di identificazione e codice fiscale - i dati
  relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere
  al 1^ gennaio 1992.
    Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28
  dicembre 1991, prevedeva che dal 1^ gennaio 1993
  "l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
  tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
  l'integrazione dei dati".
    A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
  autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
  rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema
  finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
  tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
  previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
  essere con la clientela, specialmente quelli di data più
  remota.
    Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
  difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per
  cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari,
  dei conti "bancomat" e delle carte di credito.  Di non minore
  rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti
  continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati
  attraverso mezzi di pagamento.
    Come è noto la legge ha previsto, a carico degli
  intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti.  L'arco
  temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
  1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
  incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
  necessario.
    Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare
  un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto
  dalla legge.
    La modifica disposta con l'articolo 75 ha consentito di
  raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
  sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
  obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli
  intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
  alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
  su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
  sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
  per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
  dei dati previsti.
    La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
  non secondario sorto in sede di interpretazione.  In
  particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
  la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
  nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
  era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
  conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
  gennaio 1992.
    Nella  ratio  della legge, tale migrazione dei dati
  appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
  significatività all'archivio informatico aziendale quale
  centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
  strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
  fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio.  La
  formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
  il perseguimento di tale obiettivo.
    In sintesi la disposizione:
      accorda il differimento del termine al 31 dicembre
  1993;
      prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
  di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
  aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
      riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
  reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
  riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
  informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
  finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
    La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
  Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo
 
                              Pag. 36
 
  si proroga con l'articolo 76, fino al 15 giugno 1994, data in
  cui la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo
  italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
  Pechino.
    Il comma 1 consente di riconoscere ai componenti della
  Commissione stessa e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo
  ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da
  rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura
  verrà determinata con apposito decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro
  del tesoro.
    Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le
  spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente
  i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi
  esteri.
    Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che
  rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di
  cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000
  milioni in ragione d'anno.
    Il comma 3 prevede l'elevazione da tre a quattro nel numero
  dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative.
    La disposizione di cui all'articolo 77 si rende necessaria
  al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
  l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
  11- ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.
    Nel testo pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 167
  del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
    "Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
  cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
  possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto presentino la relativa domanda corredata
  dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
  19".
    E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
  previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
  impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
  disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
  intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione n. 336 del 1993 che ha
  introdotto tale norma.
    La legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede, all'articolo 7,
  che per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici
  nazionali siano posti fuori ruolo 100 tecnici e altri 50
  assunti in via immediata con contratto a termine e che la
  copertura dei posti in organico sia effettuata entro il 31
  dicembre 1996 attraverso l'urgente espletamento di concorsi
  per circa 400 tecnici.  La legge ha confermato, pertanto,
  l'estrema urgenza di rendere, in tempi brevissimi, operativi i
  Servizi tecnici nazionali, con particolare riferimento ai loro
  compiti a tutela della pubblica incolumità.  A fronte di tale
  urgenza di operatività, i Servizi non dispongono di locali
  sufficienti a collocare il personale suddetto; il personale
  del Dipartimento è diviso tra cinque sedi delle quali nessuna
  ha le caratteristiche idonee per accogliere strutture
  tecniche.  La sede del Servizio dighe è in condizioni tali da
  rendere estremamente arduo il reperimento di informazioni in
  caso di emergenza.
    L'articolo 78, considerata l'impossibilità di interrompere
  il servizio comunque fornito da tali strutture tecniche dello
  Stato, prevede l'utilizzo di parte dei fondi del capitolo 7701
  "Spese per l'acquisizione della nuova sede, il riattamento
  delle attuali sedi del Dipartimento per i Servizi tecnici
  nazionali" per il reperimento di locali idonei con procedura
  straordinaria e d'urgenza.
    Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
  decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la
  clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune
  disposizioni concernenti la gestione governativa delle
  ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195,
  274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel
  termine costituzionale.
 
DATA=950228 FASCID=DDL12-2104 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2104 TOTPAG=0089 TOTDOC=0088 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0036 RIGFIN=078 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=210400 00 FASCIDC=12DDL2104 SORTNAV=0210400 000 00000 ZZDDLC2104 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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