| (Affari pendenti).
1. Per gli affari ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si provvede come segue:
a) gli affari penali e gli affari civili pendenti
presso il tribunale per i minorenni e presso ogni altro
ufficio giudiziario sono devoluti d'ufficio alla cognizione
del tribunale per i minorenni e per la famiglia competenti per
territorio a norma della presente legge, fatta eccezione per
le cause civili passate in decisione e per i procedimenti
penali per i quali è già stato dichiarato aperto il
dibattimento;
b) gli affari relativi ai procedimenti inerenti
alla potestà genitoriale sono devoluti d'ufficio alla
cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia
competenti per territorio. Le domande di affidamento
preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, sono trasmesse ai tribunali per i minorenni e per la
famiglia competenti per
Pag. 72
territorio in relazione al luogo di residenza dei
richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che
la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il
tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per
territorio.
| |