| Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge è rivolto a dettare
disposizioni atte a consentire l'applicazione delle previsioni
innovative in materia farmaceutica, introdotte dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di
finanza pubblica, collegata alla legge finanziaria 1994.
Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che restino in vigore i
prezzi delle specialità medicinali per uso umano praticati al
31 dicembre 1993 fino alla delibera del CIPE che, secondo
quanto stabilito al comma 2, dovrà indicare le modalità di
determinazione
dei nuovi prezzi ragguagliati alla media dei prezzi
praticati per prodotti similari nell'ambito della CEE.
Il comma 3 consente al CIPE di risolvere il problema della
determinazione dei prezzi per le specialità medicinali
cosiddette "non confrontabili", per le quali cioè non esiste
un termine omogeneo di raffronto a livello europeo. La norma
rimette al CIPE la indicazione delle forme e dei metodi con
riferimento a prodotti similari. Si tratta comunque di una
norma di salvaguardia, considerato l'esiguo numero delle
specialità in esame.
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Il comma 4 abroga la disposizione dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79. Va evidenziato
che la citata disposizione doveva già ritenersi implicitamente
superata per effetto dell'abolizione del prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale e della
indicazione ex lege della riclassificazione delle
specialità medicinali
di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
La conformità all'articolo 6.5 della direttiva 89/105/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1988 è assicurata in ogni caso
dalla previsione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 79 del 1992, disposizione che rimane in
vigore.
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