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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


259
DDL0012-0002
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL12-12)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge è rivolto a dettare
  disposizioni atte a consentire l'applicazione delle previsioni
  innovative in materia farmaceutica, introdotte dalla legge 24
  dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di
  finanza pubblica, collegata alla legge finanziaria 1994.
    Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che restino in vigore i
  prezzi delle specialità medicinali per uso umano praticati al
  31 dicembre 1993 fino alla delibera del CIPE che, secondo
  quanto stabilito al comma 2, dovrà indicare le modalità di
  determinazione
  dei nuovi prezzi ragguagliati alla media dei prezzi
  praticati per prodotti similari nell'ambito della CEE.
    Il comma 3 consente al CIPE di risolvere il problema della
  determinazione dei prezzi per le specialità medicinali
  cosiddette "non confrontabili", per le quali cioè non esiste
  un termine omogeneo di raffronto a livello europeo.  La norma
  rimette al CIPE la indicazione delle forme e dei metodi con
  riferimento a prodotti similari.  Si tratta comunque di una
  norma di salvaguardia, considerato l'esiguo numero delle
  specialità in esame.
 
                               Pag. 2
 
    Il comma 4 abroga la disposizione dell'articolo 9, comma 1,
  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.  Va evidenziato
  che la citata disposizione doveva già ritenersi implicitamente
  superata per effetto dell'abolizione del prontuario
  terapeutico del Servizio sanitario nazionale e della
  indicazione  ex lege  della riclassificazione delle
  specialità medicinali
  di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 8 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537.
    La conformità all'articolo 6.5 della direttiva 89/105/CEE
  del Consiglio del 21 dicembre 1988 è assicurata in ogni caso
  dalla previsione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto
  legislativo n. 79 del 1992, disposizione che rimane in
  vigore.
 
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