| (Commissione parlamentare per l'infanzia).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia
con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione
degli accordi internazionali e della legislazione relativi
alla tutela e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. La
Commissione svolge a tal fine attività di ricerca,
informazione, promozione, controllo e pubblicazione dei
dati.
2. La Commissione parlamentare è composta da venti senatori
e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
3. La Commissione parlamentare elegge al suo interno un
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. Le pubbliche amministrazioni, i centri universitari e
gli organismi di volontariato e del privato sociale che si
occupano di questioni attinenti alla tutela o allo sviluppo
dei soggetti in età evolutiva forniscono alla Commissione
informazioni, dati e documenti sui risultati della propria
attività.
5. Il piano d'azione nazionale predisposto ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, è approvato sentito il parere
motivato della Commissione parlamentare per l'infanzia.
6. La Commissione parlamentare riferisce alle Camere con
cadenza almeno annuale
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i risultati della propria attività e formula
osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione
vigente, in particolare per la rispondenza alla normativa
dell'Unione europea ed in riferimento anche ai diritti di cui
alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata
con legge 27 maggio 1991, n. 176.
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