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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2601
DDL0145-0004
Relazione Camera n. 145 ter A (DDL12-145-ter-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C145terA, C1903terA, C2191terA. TESTIPDL
...C145terA, C1903terA, C2191terA.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Disposizioni per un piano d'azione per l'infanzia.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC145s3A ZZ12 ZZPD ZZRM
           (Osservatorio nazionale per l'infanzia).
    1.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri - Dipartimento per gli affari sociali -
  l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal
  Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
    2.  L'Osservatorio predispone ogni due anni, sulla base
  della documentazione fornita dal Centro di cui all'articolo 3,
  lo schema del piano di azione nazionale di interventi per la
  tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla
  dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo
  sviluppo dell'infanzia dei Presidenti e dei Primi Ministri
  riuniti a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di
  conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di
  rafforzare la cooperazione allo sviluppo dell'infanzia nel
  mondo.
    3.  Il piano d'azione è approvato dal Governo entro 90
  giorni dalla sua presentazione da parte dell'Osservatorio alla
  Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale deve
  esprimere il parere previsto dall'articolo 1, comma 5, entro
  60 giorni dalla data della predetta presentazione.  Tale piano
  diviene parte integrante degli atti governativi di indirizzo
  politico e di pianificazione economico-finanziaria anche al
  fine del coordinamento e del potenziamento degli interventi
  delle amministrazioni pubbliche.  Il primo piano d'azione
  nazionale per l'infanzia è approvato entro un anno dalla data
  di entrata in vigore della presente legge.
    4.  L'Osservatorio predispone ogni anno la relazione sui
  progressi nell'attuazione
 
                              Pag. 12
 
  della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con
  legge 27 maggio 1991, n. 176, sulla individuazione dei nuovi
  diritti da riconoscere ai soggetti in età evolutiva,
  sull'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di
  infanzia, sull'effettività delle risorse impegnate e sulle
  condizioni dell'infanzia in Italia.  La relazione annuale
  costituisce il fondamento di dati, analisi e proposte per il
  rapporto di cui all'articolo 44 della citata Convenzione sui
  diritti del fanciullo.  Il rapporto è approvato entro un anno
  dall'approvazione della presente legge; successivamente il
  rapporto è approvato ogni cinque anni.
    5.  L'Osservatorio documenta e informa sulle attività
  istituzionali che garantiscono ai minori il diritto di
  manifestazione del pensiero in ordine ad ogni questione che li
  riguarda, nonché quello di partecipare alle decisioni che li
  coinvolgono; in particolare documenta e informa sulle forme di
  consultazione diretta dei bambini e delle bambine per le
  scelte relative ai tempi di vita, agli orari, ai nuovi
  insediamenti urbani, ai servizi per l'infanzia, ai centri di
  aggregazione, agli spazi gioco.
 
DATA=950913 FASCID=DDL12-145-ter-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0145 TOTPAG=0018 TOTDOC=0020 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=009 PAGFIN=0012 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=014503A00 FASCIDC=12DDL014503A SORTNAV=0014503A000 00000 ZZDDLC145s3A NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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