| (Osservatorio nazionale per l'infanzia).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali -
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni, sulla base
della documentazione fornita dal Centro di cui all'articolo 3,
lo schema del piano di azione nazionale di interventi per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla
dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo
sviluppo dell'infanzia dei Presidenti e dei Primi Ministri
riuniti a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di
conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di
rafforzare la cooperazione allo sviluppo dell'infanzia nel
mondo.
3. Il piano d'azione è approvato dal Governo entro 90
giorni dalla sua presentazione da parte dell'Osservatorio alla
Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale deve
esprimere il parere previsto dall'articolo 1, comma 5, entro
60 giorni dalla data della predetta presentazione. Tale piano
diviene parte integrante degli atti governativi di indirizzo
politico e di pianificazione economico-finanziaria anche al
fine del coordinamento e del potenziamento degli interventi
delle amministrazioni pubbliche. Il primo piano d'azione
nazionale per l'infanzia è approvato entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Osservatorio predispone ogni anno la relazione sui
progressi nell'attuazione
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della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176, sulla individuazione dei nuovi
diritti da riconoscere ai soggetti in età evolutiva,
sull'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di
infanzia, sull'effettività delle risorse impegnate e sulle
condizioni dell'infanzia in Italia. La relazione annuale
costituisce il fondamento di dati, analisi e proposte per il
rapporto di cui all'articolo 44 della citata Convenzione sui
diritti del fanciullo. Il rapporto è approvato entro un anno
dall'approvazione della presente legge; successivamente il
rapporto è approvato ogni cinque anni.
5. L'Osservatorio documenta e informa sulle attività
istituzionali che garantiscono ai minori il diritto di
manifestazione del pensiero in ordine ad ogni questione che li
riguarda, nonché quello di partecipare alle decisioni che li
coinvolgono; in particolare documenta e informa sulle forme di
consultazione diretta dei bambini e delle bambine per le
scelte relative ai tempi di vita, agli orari, ai nuovi
insediamenti urbani, ai servizi per l'infanzia, ai centri di
aggregazione, agli spazi gioco.
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