| (Organizzazione).
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo
2 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti delle
associazioni di rilievo nazionale che operano nel campo
dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e analisi per
l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di
cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
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3. Le regioni, raccordandosi con le amministrazioni
provinciali, e le province autonome di Trento e Bolzano
istituiscono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, osservatori regionali ovvero altri
strumenti sui problemi dell'infanzia, con il compito di
raccogliere i dati normativi e statistici relativi a tali
problemi, di definire i servizi necessari per la tutela e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva e di proporre organici
piani di azione e progetti-pilota a livello regionale,
privilegiando forme di partecipazione sociale e di
consultazione diretta. Le Giunte regionali trasmettono, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte
formulate all'Osservatorio nazionale.
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