| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge mira
ad estendere alla fase iniziale dell'esistenza umana la tutela
del diritto alla vita ed alla integrità fisica, entro l'ambito
della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo assicurata
dall'articolo 2 della Costituzione e del diritto di ogni
persona alla vita contemplato all'articolo 2 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Proprio "il riconoscimento della dignità di ogni essere
appartenente alla famiglia umana" costituisce del resto, per
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo".
La proposta si inquadra nell'impegno, che ha coinvolto in
questi anni l'intera
comunità internazionale, per la formulazione di norme precise
a protezione della vita umana prenatale e delle sue
caratteristiche genetiche, rispetto alle nuove possibilità di
intervento su di essa: impegno testimoniato, fra i molti
testi, dalle Raccomandazioni n. 934 (1982), n. 1046 (1986) e
1100 (1989) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, dalle Raccomandazioni conclusive della quinta
conferenza sulla bioetica promossa dai sette Paesi più
industrializzati (Roma, 1988), e dalle raccomandazioni sui
problemi etici e giuridici della ingegneria genetica e della
fecondazione artificiale umana approvate dal Parlamento
europeo il 16 marzo 1989.
In questa prospettiva, si intende dare attuazione, nel
nostro Paese, al principio
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generale espressamente sancito dall'articolo 1 della legge 22
maggio 1978, n. 194, secondo cui "lo Stato (...) tutela la
vita umana dal suo inizio", principio il quale, nella sua
stringata formulazione programmatica priva di specificazioni e
di sanzioni, non è stato finora in grado di determinare da
solo prassi comportamentali sufficientemente affidabili,
relativamente alle nuove tecnologie dell'ingegneria genetica e
riproduttiva.
Proprio l'affermarsi di queste ultime sta del resto
all'origine dell'esigenza di tutela giuridica di una
situazione - la vita prenatale - precedentemente sottratta a
qualsiasi atto intromissivo, fatto salvo, ovviamente, l'aborto
volontario.
La possibilità dell'accesso ai momenti iniziali
dell'esistenza, soprattutto mediante il ricorso alla
fecondazione in vitro, ha reso infatti disponibile
l'embrione - ed anzi, un numero potenzialmente illimitato di
embrioni - all'azione dell'uomo; mentre nel contempo i
successi, fino a pochi anni or sono inimmaginabili,
dell'ingegneria genetica hanno reso quell'azione praticabile
fin con riferimento alla struttura ereditaria individuale.
In tal modo, accanto a problemi di tutela della vita e
dell'incolumità fisica per così dire tradizionali, seppur
estesi ad una soglia precedentemente inaccessibile, sono sorti
anche problemi nuovi. Così, la scindibilità della fecondazione
dalla gestazione ha creato una responsabilità inedita circa il
rapporto fra produzione degli embrioni e prosecuzione fino
alla nascita della loro vita. E la possibilità di intervenire
nel genoma ha fatto sì che divenisse per la prima volta
prospettabile la produzione di forme di vita umana
manipolata.
Ciononostante, non si tratta di assumere un aprioristico
atteggiamento negativo nei confronti del progresso
medicoscientifico, quanto piuttosto di porre la distinzione -
la cui ineludibilità in campi diversi caratterizza sempre più
il nostro tempo - fra ciò che tecnicamente è possibile e ciò
che eticamente è accettabile. Non si tratta nemmeno, d'altra
parte, di contrapporre etica e progresso, ma di garantire,
mediante il vincolo al rispetto della dignità dell'uomo, la
possibilità stessa di un progresso, evitando il ritorcersi del
cattivo uso delle odierne potenzialità tecniche contro
l'umanità.
Se dunque, con riguardo alla genetica, appare ad esempio
entusiasmante lo sforzo per rendere praticabile la correzione
mediante gene-terapia su cellule somatiche delle molteplici
alterazioni geniche responsabili di malattie ereditarie, resta
invece inammissibile - per qualsiasi fine ed in un momento più
o meno precoce - il sacrificio o la lesione, anche relativa
alla struttura ereditaria, di una vita umana.
Di fronte a quest'ultima eventualità, l'ordinamento
giuridico non può restare inerte: come rispetto alle
tecnologie rianimative ed al problema connesso degli espianti
d'organo è stato chiamato a riconoscere fino al momento della
morte cerebrale l'estendersi della tutela verso la vita, così
ora è chiamato a rendere effettiva quella tutela, date le
sopravvenute possibilità offensive, fin dal momento in cui la
vita stessa sia da riconoscersi sussistente.
In questo quadro, la proposta di legge configura una tutela
"complessiva" della vita prenatale, riferita cioè non a
situazioni offensive specifiche e di difficile catalogazione
esaustiva, ma a qualsiasi circostanza e modalità in presenza
della quale sia colpevolmente prodotta la soppressione o la
lesione di un essere umano.
Riconosciuto il momento di inizio della vita, d'altra
parte, la tutela che compete a quest'ultima dopo tale momento
non può che essere globale, al pari di quanto da sempre
previsto dalla legge relativamente alla vita postnatale. La
nascita, infatti, può avere eventualmente rilievo, ove
sussistano fondate ragioni preventive, sul piano delle scelte
sanzionatorie, ma non su quello dell'estensione, della
tipologia o dell'effettività della tutela.
L'esigenza di piena protezione giuridica della vita
prenatale - o meglio dell'individuo umano anteriormente alla
nascita, in quanto soggetto di diritti - consente inoltre di
inquadrare esattamente anche la normativa sull'interruzione
volontaria della gravidanza, la quale si configura in termini
di specialità rispetto alle forme di tutela ordinaria della
vita umana con riferimento
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ad una situazione particolarissima ed irripetibile,
espressa dal legame "personale ed attuale" fra la donna e il
concepito.
Almeno in linea teorica, inoltre, e nonostante le
contraddizioni e i dati applicativi della legislazione del
1978, non dovrebbe affatto trattarsi, nelle ipotesi ritenute
rilevanti ai fini della non punibilità dell'aborto, di un
disconoscimento del principio di tutela della vita, quanto
piuttosto della rinuncia a determinati mezzi preventivi, in
favore del ricorso preminente a strumenti lato sensu
sociali.
Prescindendo dalle valutazioni critiche circa la legge n.
194 del 1978, che non possono essere svolte in questa sede,
tutto ciò implica ai nostri fini l'assoluta improponibilità di
qualsiasi censura nella tutela della vita prenatale che
intenda giustificarsi in analogia con la problematica
dell'interruzione volontaria della gravidanza.
A meno di non accedere ad una logica utilitaristica che
scardinerebbe i fondamenti dell'ordinamento giuridico, non
esistono infatti interessi che possano controbilanciare la
compromissione di una vita umana. E comunque, una volta
violato, per fini utilitaristici, il principio
dell'intangibilità della vita, non sono delineabili barriere
sostanziali sulla china degli atti manipolativi, i quali, da
parte loro, presuppongono proprio interventi relativi alla
primissima fase dell'esistenza individuale.
Ma se questo è vero, il rispetto della dignità della vita
appare ad un'attenta analisi, oltre che giusto, anche
profondamente razionale e conforme al bene dell'uomo.
Al di là di queste considerazioni, che restano
insuperabili, la stessa minaccia talora evocata di un arresto
dei progressi umani si configura del resto anche
intrinsecamente contraddittoria: come dimostra il fatto che i
successi della medicina non si sono certo bloccati con il
Codice di Norimberga (1947) o con la Dichiarazione di Helsinki
(1964) in materia di sperimentazione sull'uomo e come stanno a
dimostrare, inoltre, proprio le costanti acquisizioni della
genetica, mai sin qui descritte nella letteratura medica in
rapporto al sacrificio di embrioni umani.
Ciò premesso, va ricordato che l'impellente necessità della
tutela dell'embrione - sulla quale senza dubbio sta
coagulandosi una crescente sensibilità sociale e dei
mass-media: si ricordino, fra l'altro, gli oltre due
milioni e mezzo di firme della petizione presentata a questo
ramo del Parlamento nel settembre 1987 circa il rispetto della
vita nascente e morente - è già stata riconosciuta dalla
Camera dei deputati con la mozione approvata il 5 luglio 1988,
che impegna il Governo a "promuovere una moratoria di tutte le
ricerche e sperimentazioni relative alla manipolazione sugli
embrioni" medesimi.
Prima di passare ad un esame più articolato dei contenuti
della proposta di legge, va infine precisato che quest'ultima
concerne in via esclusiva le offese riferibili ai beni della
vita prenatale e della sua integrità e non considera,
pertanto, gli ulteriori ed assai delicati problemi giuridici
relativi ad altri beni fondamentali coinvolti nel ricorso alle
tecniche di manipolazione genetica e di procreazione
artificiale.
* * *
Alla luce di quanto già considerato, punto di partenza
della proposta di legge non poteva che essere l'esplicito
riconoscimento giuridico del momento di inizio della vita
umana: ciò al fine di fugare ogni possibile dubbio, dando fra
l'altro piena attuazione al principio costituzionale che esige
la determinatezza delle norme incriminatrici, quali risultano
quelle previste dagli articoli successivi al primo.
Si tratta, in effetti, di un atto di riconoscimento
giuridico e non di una definizione normativa: dato che mai
potrebbe prospettarsi un concetto giuridico autonomo di vita
umana. Risulterebbe d'altra parte contraddittoria per il
diritto, in quanto strumento di organizzazione sociale, la
pretesa di descrivere secondo esigenze precostituite la stessa
realtà obiettiva rispetto alla quale sia chiamato ad
operare.
Poiché dunque il concetto di vita umana preesiste
indubbiamente all'elaborazione giuridica, quest'ultima,
dichiarando di voler tutelare tale vita e di
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volerlo fare dal suo inizio, non può che recepire quel
concetto.
Orbene, sulle modalità di inizio della vita umana le
conoscenze scientifiche sono ormai ampiamente acquisite e
consentono conclusioni sicure, come in effetti si evince,
oltre che dalla letteratura in materia genetica, dalle
principali dichiarazioni giuridiche attinenti alla vita
prenatale degli ultimi anni.
Così, ad esempio, la citata Raccomandazione n. 1046 del
Consiglio d'Europa afferma che "dal momento della
fertilizzazione degli ovuli la vita umana si sviluppa con un
progetto continuo" (n. 5), e, conseguentemente, "l'embrione e
il feto devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto
dovuto alla dignità umana" (n. 10).
Il Parlamento europeo, nella raccomandazione sulla
procreazione artificiale approvata il 16 maggio 1989, si è
dichiarato "consapevole della necessità di proteggere la vita
umana fin dalla fecondazione" (punto C) e perciò ha affermato
il "diritto alla vita e all'integrità fisica" come criterio
primario per definire lo statuto giuridico dell'embrione
(punto D). La coeva raccomandazione sulla ingegneria genetica
ha ripetuto che "anche lo zigote deve essere protetto e perciò
non lo si può usare indiscriminatamente per esperimenti" (n.
31), accettabili solo "se presentano una utilità diretta non
altrimenti realizzabile per il benessere del bambino in
questione e della madre e rispettano l'integrità fisica e
psichica della donna in questione" (n. 32).
La Germania ha già prodotto in legge (legge 15 dicembre
1990, entrata in vigore il 1^ gennaio 1991, sulla tutela
dell'embrione) questi princìpi. Ma anche il noto rapporto
Warnock (1984), ricomprensibile fra i testi meno garantistici
rispetto alla tutela effettiva dell'embrione (le successive
elaborazioni governative e parlamentari britanniche se ne
discostano significativamente), spiega con efficacia: "Una
volta che il processo di sviluppo dell'embrione è iniziato,
non c'è frazione particolare del medesimo che sia più
importante di un'altra; tutte sono parti di un processo
continuo... Perciò da un punto di vista biologico non si può
identificare un singolo stadio nello sviluppo di un embrione
al di là del quale l'embrione in vitro non dovrebbe
essere mantenuto in vita" (n. 11.19).
In effetti, la vita di un individuo umano inizia nel
momento in cui, con la fecondazione, si instaura un processo
di sviluppo continuo ed univocamente orientato, processo che
sarà autonomamente guidato in tutte le differenziazioni
successive da un'informazione genetica irripetibile ed
all'atto della fecondazione già determinata.
Dal momento in cui si realizza la penetrazione del gamete
maschile in quello femminile, la sequenza vitale si configura
come propria di una vita determinata e di nessun'altra e si
svolge fino alla morte senza ulteriori stimoli esterni (il
fatto che durante le prime divisioni cellulari possano talora
separarsi dall'embrione, al modo di una partenogenesi, una o
più cellule ancor dotate di totipotenzialità, dando luogo ad
una seconda sequenza vitale derivante dalla prima e dunque al
fenomeno della gemellanza monovulare, nulla toglie,
ovviamente, all'individualità ed all'autonomia della sequenza
vitale originaria).
Proprio il carattere continuo dello sviluppo, indiscutibile
alla luce delle conoscenze genetiche, impedisce di attribuire
valore di salto qualitativo a qualsiasi momento della vita
prenatale successivo alla fecondazione: di salto qualitativo
potrebbe infatti parlarsi solo in presenza di impulsi
provenienti dall'esterno, che sappiamo inesistenti. E' dunque
la stessa configurabilità di stadi separati dello sviluppo
dell'embrione - corrispondenti ad osservazioni episodiche
slegate dalla consapevolezza del processo che raccorda fra di
loro le "fasi" di crescita - a risultare insostenibile.
Non possono pertanto assumere alcun valore qualitativo per
la sussistenza della vita umana limiti rapportati ad esempio
alla conclusione dell'annidamento dell'embrione nella parete
uterina (ove si realizzasse l'ectogenesi l'annidamento
verrebbe addirittura meno, senza ovviamente alcun riflesso
sulla umanità del feto) ovvero al rendersi visibile di un
primo abbozzo del sistema nervoso con la cosiddetta stria
primitiva (dato che la formazione del sistema nervoso non
inizia certo nel momento in cui diamo una determinata
qualifica ad un dato visivo, ma retrocede,
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in una logica di continuità, fino al momento in cui il
processo si è avviato).
Risultano in altre parole irreperibili caratteristiche
della vita umana rispetto alle quali possa essere fissato un
momento di inizio diverso dalla fecondazione. Qualsiasi
dimensione, anche complessa o "superiore", della persona non
"nasce" - ad una riflessione razionale - autonomamente
rispetto all'instaurarsi della vita biologica del nuovo
soggetto: non esistono "stacchi" successivi. Se l'uomo non è
riducibile alla sua struttura biologica, tuttavia le stesse
dimensioni non puramente vegetative dell'individuo restano
inscindibilmente legate alla sua corporeità e perciò risultano
intrinseche già al primo configurarsi della vita umana nella
forma di zigote: il dispiegarsi della realtà individuale umana
in tutta la sua complessità inizia - e non per miope
biologismo! - con l'inizio biologico della vita.
L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, fa risalire
l'inizio della tutela dell'embrione al momento della
fecondazione.
A fortiori, l'embrione il quale - nonostante il
divieto di cui all'articolo 5 - sia prodotto per clonazione
deve ritenersi tutelato fin dal momento in cui inizi lo
sviluppo monocellulare di una autonoma sequenza vitale
umana.
Del pari, inoltre, la qualifica di embrione ricomprende
anche ogni eventuale cellula totipotente che venga a trovarsi
separata dall'embrione di provenienza, configurandosi in tal
modo come zigote (lo stesso vale ovviamente per il caso in cui
il distacco interessi un agglomerato di cellule in grado di
svolgersi in un individuo autonomo).
Su queste basi, l'articolo 2 della proposta in esame
prevede le ipotesi fondamentali, dolosa e colposa, di
soppressione e lesione di una vita umana in fase prenatale:
ipotesi riferibili, come precedentemente illustrato, a
qualsiasi situazione di fatto e dunque, ad esempio, ad
utilizzazioni dell'embrione per fini di sperimentazione o
ricerca, di ingegneria riproduttiva, di produzione
farmacologica o di trapianto.
Per quanto riguarda la soppressione è fatta salva
l'applicabilità della normativa speciale in materia di
interruzione volontaria della gravidanza. L'ipotesi di
lesione, invece, è ovviamente applicabile anche nel caso in
cui sia in corso una gravidanza, ove la lesione stessa non
provochi l'aborto o l'acceleramento del parto.
All'ipotesi di soppressione è affiancata quella della
produzione di un embrione non destinato a pervenire alla
nascita (per ragioni di anteriorità logica, quest'ultima
fattispecie è posta anzi in apertura dell'articolo).
Come si è già segnalato, infatti, la scindibilità fra
fecondazione e gestazione crea una precisa responsabilità
circa lo svolgimento fino alla nascita della vita degli
embrioni prodotti. Di conseguenza, se ci si limitasse a
considerare l'ipotesi di soppressione presupponendo la libera
producibilità degli embrioni, ci si scontrerebbe con
l'impossibilità pratica di garantire il diritto alla vita
della gran parte di questi ultimi (la stessa
crioconservazione, tutt'altro che esente da rischi, non
potrebbe comunque che dilazionare nel tempo il problema).
Proprio per questo appare indispensabile precludere a
priori la producibilità dell'embrione votato a morire, e
dunque la producibilità di un embrione rispetto al quale non
sia ex ante delineato un cammino che, senza porlo in
alternativa ad altri embrioni, lo conduca normalmente alla
nascita.
L'articolo 3 della proposta di legge, inteso alla tutela
dell'integrità genetica quale fondamentale diritto dell'uomo,
recepisce un punto di vista condiviso da tutti i principali
documenti etico-giuridici internazionali in materia bioetica:
quello secondo cui ogni individuo - e dunque ogni singolo
embrione - ha il diritto di venire ad esistenza con un
patrimonio genetico umano non manipolato.
Data la sua attinenza alle condizioni che definiscono la
natura umana, il medesimo diritto viene configurato, rispetto
a ciascun individuo, in termini di indisponibilità.
Ciò implica innanzitutto il divieto di qualsiasi
manipolazione della struttura genetica delle cellule germinali
(zigote, cellule
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totipotenti, gameti destinati ad essere coinvolti in una
fecondazione): da quella struttura, infatti, deriva la
tipicità umana della vita individuale e con essa l'insieme di
tutte le sue caratteristiche particolari.
Ogni alterazione del patrimonio genetico di cellule
germinali costruirebbe perciò un "rimodellamento" della
condizione umana del nuovo individuo; diffondendosi in tutte
le cellule di quest'ultimo, compresi i gameti, tale
alterazione sarebbe inoltre suscettibile di trasmettersi in
eventuali discendenti.
Il divieto si estende necessariamente, peraltro, anche
all'alterazione dei geni delle cellule somatiche (vale a dire
delle cellule già differenziate del corpo di ciascun
individuo), dato che simile alterazione incide pur sempre
sulle caratteristiche tipiche dell'uomo. Nondimeno, in questo
caso l'alterazione resta riferibile alla sola categoria di
cellule direttamente interessata e non è in grado di
trasmettersi ai discendenti.
In questo quadro, la proposta fa salva la liceità di
interventi sulla struttura genetica delle cellule umane nei
casi in cui essi rivestano carattere terapeutico non
alterativo: vale a dire allorché non sia in gioco la modifica
- la "riprogettazione" - di determinate caratteristiche
genetiche, bensì solo la riparazione (o sostituzione) di geni
malati.
E', ovviamente, una prospettiva che guarda al futuro, le
cui speranze più concrete appaiono legate alla cosiddetta
geneterapia su cellule somatiche, con riferimento alla lotta
contro le numerose malattie a base ereditaria.
Si tratta, in particolare, della sostituzione in una
determinata categoria di cellule somatiche, mediante apposite
tecniche, dei geni malati responsabili di una malattia
ereditaria con identici geni sani. Una prospettiva terapeutica
- in fase di sperimentazione su mammiferi - che sarà resa
sempre più concreta via via che la "sequenziazione" del genoma
umano consentirà di conoscere la localizzazione e le funzioni
di tutti gli oltre 4.000 geni da cui dipendono altrettante
malattie ereditarie.
Assai più problematica, oltre che tecnicamente remota,
risulta invece la praticabilità di interventi terapeutici non
alterativi sulle cellule germinali (in pratica, onde evitare
atti lesivi dell'embrione, sui gameti anteriormente alla
fecondazione), dati gli enormi rischi connessi al carattere di
totipotenzialità delle cellule suddette ed alla possibilità di
abusi.
Si consideri in questo senso il n. 5 delle Raccomandazioni
conclusive relative alla già citata conferenza sulla bioetica
di Roma fra i sette Paesi più industrializzati: "I delegati
hanno convenuto che non esistono in questo momento indicazioni
mediche né giustificazioni etiche per la manipolazione
genetica intenzionale di cellule della linea germinale umana".
E si considerino inoltre le conformi valutazioni di cui al
documento di lavoro della Commissione giuridica del Parlamento
europeo (n. 1.4.2.).
Alla luce dei problemi coinvolti, e per evidenti ragioni di
garanzia, viene pertanto previsto che le tipologie ammissibili
di intervento terapeutico non alterativo sulla struttura
genetica di tutte le cellule umane siano definite, allorché si
rendano effettivamente praticabili, mediante decreto del
Ministro della sanità.
Nell'ambito del terapeutico non potrebbero in ogni caso
rientrare, ovviamente, interventi genetici incidenti
sull'identità psico-somatica del paziente.
L'articolo 4 della proposta di legge vieta una forma
particolarmente raccapricciante di violazione della dignità
dell'uomo, attuata mediante una frattura radicale
dell'identità genetica umana.
Viene infatti impedita la fecondazione fra un gamete di
specie umana ed un gamete di specie diversa (fecondazione
interspecie), che dà luogo alla generazione di un ibrido
uomo-animale.
Se lo scimpanzuomo resta futuribile, si tratta di evitare
ancora una volta sperimentazioni relative anche a stadi molto
precoci di sviluppo data l'inaccettabilità dell'attivazione
del patrimonio genetico di un gamete umano - destinata a
codeterminare la formazione di un individuo umano
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- secondo una modalità diversa da quella sua propria ma
tuttavia pur sempre espressiva, in maniera aberrante, di
caratteristiche tipiche dell'uomo.
Sempre nell'ambito di regole etiche del tutto basilari,
l'articolo 5, impedendo la clonazione, tutela il diritto a che
la vita di ciascun uomo proceda immediatamente dalla
fecondazione fra un gamete maschile e un gamete femminile, e
con ciò il diritto - fatti salvi i casi di naturale gemellanza
monovulare - all'individualità genetica.
Viene in altre parole sanzionata la produzione, con
qualsiasi tecnica artificiale a ciò finalizzata, di un
embrione avente informazione genetica identica a quella di un
altro individuo umano (mediante sostituzione del nucleo di un
ovocita, dissezione precoce dell'embrione, eccetera). Restano
ovviamente applicabili, se del caso, le norme dell'articolo
2.
L'articolo 6 della proposta di legge, infine, mira ad
evitare qualsiasi preselezione di qualità o caratteri, attuata
anche senza manipolazione genetica, in sede riproduttiva,
sempre che ciò non abbia una precisa motivazione
terapeutica.
La possibilità di effettuare simili selezioni comporterebbe
infatti gravissimi pericoli
di strumentalizzazione dell'esistenza umana
individuale, di strutturale violazione del principio di
uguaglianza (per cui ogni uomo futuro ha ex ante eguali
chances biologiche), nonché di frattura degli stessi
equilibri biologici.
Il divieto della predeterminazione di caratteristiche
genetiche preclude altresì l'inglobamento precoce in un
embrione di cellule, e dunque di caratteristiche genetiche,
provenienti da un altro individuo, impedendo in tal modo la
produzione di embrioni chimerici.
Sotto il profilo della prevenzione degli illeciti sin qui
delineati, attinenti al bene fondamentalissimo della vita
umana, si impone, in conformità a tutti i progetti di
legislazione disponibili ed alla luce dell'esperienza di
questi anni, il ricorso allo strumento penale.
Rispetto alle particolari situazioni in cui tali illeciti
risultano perpetrabili, si è peraltro ritenuto di potersi
fondatamente prevedere l'efficacia preventiva delle
incriminazioni configurate anche in presenza di entità
senzionatorie meno elevate di quelle previste per la tutela
dell'identico bene sommo della vita umana in fase
postnatale.
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