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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2619
DDL0146-0002
Progetto di legge Camera n. 146 - testo presentato - (DDL12-146)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C146. TESTIPDL
...C146.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC146 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge mira
  ad estendere alla fase iniziale dell'esistenza umana la tutela
  del diritto alla vita ed alla integrità fisica, entro l'ambito
  della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo assicurata
  dall'articolo 2 della Costituzione e del diritto di ogni
  persona alla vita contemplato all'articolo 2 della Convenzione
  europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
    Proprio "il riconoscimento della dignità di ogni essere
  appartenente alla famiglia umana" costituisce del resto, per
  la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "il
  fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
  mondo".
    La proposta si inquadra nell'impegno, che ha coinvolto in
  questi anni l'intera
  comunità internazionale, per la formulazione di norme precise
  a protezione della vita umana prenatale e delle sue
  caratteristiche genetiche, rispetto alle nuove possibilità di
  intervento su di essa: impegno testimoniato, fra i molti
  testi, dalle Raccomandazioni n. 934 (1982), n. 1046 (1986) e
  1100 (1989) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
  d'Europa, dalle Raccomandazioni conclusive della quinta
  conferenza sulla bioetica promossa dai sette Paesi più
  industrializzati (Roma, 1988), e dalle raccomandazioni sui
  problemi etici e giuridici della ingegneria genetica e della
  fecondazione artificiale umana approvate dal Parlamento
  europeo il 16 marzo 1989.
    In questa prospettiva, si intende dare attuazione, nel
  nostro Paese, al principio
 
                               Pag. 2
 
  generale espressamente sancito dall'articolo 1 della legge 22
  maggio 1978, n. 194, secondo cui "lo Stato (...) tutela la
  vita umana dal suo inizio", principio il quale, nella sua
  stringata formulazione programmatica priva di specificazioni e
  di sanzioni, non è stato finora in grado di determinare da
  solo prassi comportamentali sufficientemente affidabili,
  relativamente alle nuove tecnologie dell'ingegneria genetica e
  riproduttiva.
    Proprio l'affermarsi di queste ultime sta del resto
  all'origine dell'esigenza di tutela giuridica di una
  situazione - la vita prenatale - precedentemente sottratta a
  qualsiasi atto intromissivo, fatto salvo, ovviamente, l'aborto
  volontario.
    La possibilità dell'accesso ai momenti iniziali
  dell'esistenza, soprattutto mediante il ricorso alla
  fecondazione  in vitro,  ha reso infatti disponibile
  l'embrione - ed anzi, un numero potenzialmente illimitato di
  embrioni - all'azione dell'uomo; mentre nel contempo i
  successi, fino a pochi anni or sono inimmaginabili,
  dell'ingegneria genetica hanno reso quell'azione praticabile
  fin con riferimento alla struttura ereditaria individuale.
    In tal modo, accanto a problemi di tutela della vita e
  dell'incolumità fisica per così dire tradizionali, seppur
  estesi ad una soglia precedentemente inaccessibile, sono sorti
  anche problemi nuovi.  Così, la scindibilità della fecondazione
  dalla gestazione ha creato una responsabilità inedita circa il
  rapporto fra produzione degli embrioni e prosecuzione fino
  alla nascita della loro vita.  E la possibilità di intervenire
  nel genoma ha fatto sì che divenisse per la prima volta
  prospettabile la produzione di forme di vita umana
  manipolata.
    Ciononostante, non si tratta di assumere un aprioristico
  atteggiamento negativo nei confronti del progresso
  medicoscientifico, quanto piuttosto di porre la distinzione -
  la cui ineludibilità in campi diversi caratterizza sempre più
  il nostro tempo - fra ciò che tecnicamente è possibile e ciò
  che eticamente è accettabile.  Non si tratta nemmeno, d'altra
  parte, di contrapporre etica e progresso, ma di garantire,
  mediante il vincolo al rispetto della dignità dell'uomo, la
  possibilità stessa di un progresso, evitando il ritorcersi del
  cattivo uso delle odierne potenzialità tecniche contro
  l'umanità.
    Se dunque, con riguardo alla genetica, appare ad esempio
  entusiasmante lo sforzo per rendere praticabile la correzione
  mediante gene-terapia su cellule somatiche delle molteplici
  alterazioni geniche responsabili di malattie ereditarie, resta
  invece inammissibile - per qualsiasi fine ed in un momento più
  o meno precoce - il sacrificio o la lesione, anche relativa
  alla struttura ereditaria, di una vita umana.
    Di fronte a quest'ultima eventualità, l'ordinamento
  giuridico non può restare inerte: come rispetto alle
  tecnologie rianimative ed al problema connesso degli espianti
  d'organo è stato chiamato a riconoscere fino al momento della
  morte cerebrale l'estendersi della tutela verso la vita, così
  ora è chiamato a rendere effettiva quella tutela, date le
  sopravvenute possibilità offensive, fin dal momento in cui la
  vita stessa sia da riconoscersi sussistente.
    In questo quadro, la proposta di legge configura una tutela
  "complessiva" della vita prenatale, riferita cioè non a
  situazioni offensive specifiche e di difficile catalogazione
  esaustiva, ma a qualsiasi circostanza e modalità in presenza
  della quale sia colpevolmente prodotta la soppressione o la
  lesione di un essere umano.
    Riconosciuto il momento di inizio della vita, d'altra
  parte, la tutela che compete a quest'ultima dopo tale momento
  non può che essere globale, al pari di quanto da sempre
  previsto dalla legge relativamente alla vita postnatale.  La
  nascita, infatti, può avere eventualmente rilievo, ove
  sussistano fondate ragioni preventive, sul piano delle scelte
  sanzionatorie, ma non su quello dell'estensione, della
  tipologia o dell'effettività della tutela.
    L'esigenza di piena protezione giuridica della vita
  prenatale - o meglio dell'individuo umano anteriormente alla
  nascita, in quanto soggetto di diritti - consente inoltre di
  inquadrare esattamente anche la normativa sull'interruzione
  volontaria della gravidanza, la quale si configura in termini
  di specialità rispetto alle forme di tutela ordinaria della
  vita umana con riferimento
 
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  ad una situazione particolarissima ed irripetibile,
  espressa dal legame "personale ed attuale" fra la donna e il
  concepito.
    Almeno in linea teorica, inoltre, e nonostante le
  contraddizioni e i dati applicativi della legislazione del
  1978, non dovrebbe affatto trattarsi, nelle ipotesi ritenute
  rilevanti ai fini della non punibilità dell'aborto, di un
  disconoscimento del principio di tutela della vita, quanto
  piuttosto della rinuncia a determinati mezzi preventivi, in
  favore del ricorso preminente a strumenti  lato sensu
  sociali.
    Prescindendo dalle valutazioni critiche circa la legge n.
  194 del 1978, che non possono essere svolte in questa sede,
  tutto ciò implica ai nostri fini l'assoluta improponibilità di
  qualsiasi censura nella tutela della vita prenatale che
  intenda giustificarsi in analogia con la problematica
  dell'interruzione volontaria della gravidanza.
    A meno di non accedere ad una logica utilitaristica che
  scardinerebbe i fondamenti dell'ordinamento giuridico, non
  esistono infatti interessi che possano controbilanciare la
  compromissione di una vita umana.  E comunque, una volta
  violato, per fini utilitaristici, il principio
  dell'intangibilità della vita, non sono delineabili barriere
  sostanziali sulla china degli atti manipolativi, i quali, da
  parte loro, presuppongono proprio interventi relativi alla
  primissima fase dell'esistenza individuale.
    Ma se questo è vero, il rispetto della dignità della vita
  appare ad un'attenta analisi, oltre che giusto, anche
  profondamente razionale e conforme al bene dell'uomo.
    Al di là di queste considerazioni, che restano
  insuperabili, la stessa minaccia talora evocata di un arresto
  dei progressi umani si configura del resto anche
  intrinsecamente contraddittoria: come dimostra il fatto che i
  successi della medicina non si sono certo bloccati con il
  Codice di Norimberga (1947) o con la Dichiarazione di Helsinki
  (1964) in materia di sperimentazione sull'uomo e come stanno a
  dimostrare, inoltre, proprio le costanti acquisizioni della
  genetica, mai sin qui descritte nella letteratura medica in
  rapporto al sacrificio di embrioni umani.
    Ciò premesso, va ricordato che l'impellente necessità della
  tutela dell'embrione - sulla quale senza dubbio sta
  coagulandosi una crescente sensibilità sociale e dei
  mass-media:  si ricordino, fra l'altro, gli oltre due
  milioni e mezzo di firme della petizione presentata a questo
  ramo del Parlamento nel settembre 1987 circa il rispetto della
  vita nascente e morente - è già stata riconosciuta dalla
  Camera dei deputati con la mozione approvata il 5 luglio 1988,
  che impegna il Governo a "promuovere una moratoria di tutte le
  ricerche e sperimentazioni relative alla manipolazione sugli
  embrioni" medesimi.
    Prima di passare ad un esame più articolato dei contenuti
  della proposta di legge, va infine precisato che quest'ultima
  concerne in via esclusiva le offese riferibili ai beni della
  vita prenatale e della sua integrità e non considera,
  pertanto, gli ulteriori ed assai delicati problemi giuridici
  relativi ad altri beni fondamentali coinvolti nel ricorso alle
  tecniche di manipolazione genetica e di procreazione
  artificiale.
                           *  *  *
    Alla luce di quanto già considerato, punto di partenza
  della proposta di legge non poteva che essere l'esplicito
  riconoscimento giuridico del momento di inizio della vita
  umana: ciò al fine di fugare ogni possibile dubbio, dando fra
  l'altro piena attuazione al principio costituzionale che esige
  la determinatezza delle norme incriminatrici, quali risultano
  quelle previste dagli articoli successivi al primo.
    Si tratta, in effetti, di un atto di riconoscimento
  giuridico e non di una definizione normativa: dato che mai
  potrebbe prospettarsi un concetto giuridico autonomo di vita
  umana.  Risulterebbe d'altra parte contraddittoria per il
  diritto, in quanto strumento di organizzazione sociale, la
  pretesa di descrivere secondo esigenze precostituite la stessa
  realtà obiettiva rispetto alla quale sia chiamato ad
  operare.
    Poiché dunque il concetto di vita umana preesiste
  indubbiamente all'elaborazione giuridica, quest'ultima,
  dichiarando di voler tutelare tale vita e di
 
                               Pag. 4
 
  volerlo fare dal suo inizio, non può che recepire quel
  concetto.
    Orbene, sulle modalità di inizio della vita umana le
  conoscenze scientifiche sono ormai ampiamente acquisite e
  consentono conclusioni sicure, come in effetti si evince,
  oltre che dalla letteratura in materia genetica, dalle
  principali dichiarazioni giuridiche attinenti alla vita
  prenatale degli ultimi anni.
    Così, ad esempio, la citata Raccomandazione n. 1046 del
  Consiglio d'Europa afferma che "dal momento della
  fertilizzazione degli ovuli la vita umana si sviluppa con un
  progetto continuo" (n. 5), e, conseguentemente, "l'embrione e
  il feto devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto
  dovuto alla dignità umana" (n. 10).
    Il Parlamento europeo, nella raccomandazione sulla
  procreazione artificiale approvata il 16 maggio 1989, si è
  dichiarato "consapevole della necessità di proteggere la vita
  umana fin dalla fecondazione" (punto C) e perciò ha affermato
  il "diritto alla vita e all'integrità fisica" come criterio
  primario per definire lo statuto giuridico dell'embrione
  (punto D).  La coeva raccomandazione sulla ingegneria genetica
  ha ripetuto che "anche lo zigote deve essere protetto e perciò
  non lo si può usare indiscriminatamente per esperimenti" (n.
  31), accettabili solo "se presentano una utilità diretta non
  altrimenti realizzabile per il benessere del bambino in
  questione e della madre e rispettano l'integrità fisica e
  psichica della donna in questione" (n. 32).
    La Germania ha già prodotto in legge (legge 15 dicembre
  1990, entrata in vigore il 1^ gennaio 1991, sulla tutela
  dell'embrione) questi princìpi.  Ma anche il noto rapporto
  Warnock (1984), ricomprensibile fra i testi meno garantistici
  rispetto alla tutela effettiva dell'embrione (le successive
  elaborazioni governative e parlamentari britanniche se ne
  discostano significativamente), spiega con efficacia: "Una
  volta che il processo di sviluppo dell'embrione è iniziato,
  non c'è frazione particolare del medesimo che sia più
  importante di un'altra; tutte sono parti di un processo
  continuo...  Perciò da un punto di vista biologico non si può
  identificare un singolo stadio nello sviluppo di un embrione
  al di là del quale l'embrione  in vitro  non dovrebbe
  essere mantenuto in vita" (n. 11.19).
    In effetti, la vita di un individuo umano inizia nel
  momento in cui, con la fecondazione, si instaura un processo
  di sviluppo continuo ed univocamente orientato, processo che
  sarà autonomamente guidato in tutte le differenziazioni
  successive da un'informazione genetica irripetibile ed
  all'atto della fecondazione già determinata.
    Dal momento in cui si realizza la penetrazione del gamete
  maschile in quello femminile, la sequenza vitale si configura
  come propria di una vita determinata e di nessun'altra e si
  svolge fino alla morte senza ulteriori stimoli esterni (il
  fatto che durante le prime divisioni cellulari possano talora
  separarsi dall'embrione, al modo di una partenogenesi, una o
  più cellule ancor dotate di totipotenzialità, dando luogo ad
  una seconda sequenza vitale derivante dalla prima e dunque al
  fenomeno della gemellanza monovulare, nulla toglie,
  ovviamente, all'individualità ed all'autonomia della sequenza
  vitale originaria).
    Proprio il carattere continuo dello sviluppo, indiscutibile
  alla luce delle conoscenze genetiche, impedisce di attribuire
  valore di salto qualitativo a qualsiasi momento della vita
  prenatale successivo alla fecondazione: di salto qualitativo
  potrebbe infatti parlarsi solo in presenza di impulsi
  provenienti dall'esterno, che sappiamo inesistenti.  E' dunque
  la stessa configurabilità di stadi separati dello sviluppo
  dell'embrione - corrispondenti ad osservazioni episodiche
  slegate dalla consapevolezza del processo che raccorda fra di
  loro le "fasi" di crescita - a risultare insostenibile.
    Non possono pertanto assumere alcun valore qualitativo per
  la sussistenza della vita umana limiti rapportati ad esempio
  alla conclusione dell'annidamento dell'embrione nella parete
  uterina (ove si realizzasse l'ectogenesi l'annidamento
  verrebbe addirittura meno, senza ovviamente alcun riflesso
  sulla umanità del feto) ovvero al rendersi visibile di un
  primo abbozzo del sistema nervoso con la cosiddetta stria
  primitiva (dato che la formazione del sistema nervoso non
  inizia certo nel momento in cui diamo una determinata
  qualifica ad un dato visivo, ma retrocede,
 
                               Pag. 5
 
  in una logica di continuità, fino al momento in cui il
  processo si è avviato).
    Risultano in altre parole irreperibili caratteristiche
  della vita umana rispetto alle quali possa essere fissato un
  momento di inizio diverso dalla fecondazione.  Qualsiasi
  dimensione, anche complessa o "superiore", della persona non
  "nasce" - ad una riflessione razionale - autonomamente
  rispetto all'instaurarsi della vita biologica del nuovo
  soggetto: non esistono "stacchi" successivi.  Se l'uomo non è
  riducibile alla sua struttura biologica, tuttavia le stesse
  dimensioni non puramente vegetative dell'individuo restano
  inscindibilmente legate alla sua corporeità e perciò risultano
  intrinseche già al primo configurarsi della vita umana nella
  forma di zigote: il dispiegarsi della realtà individuale umana
  in tutta la sua complessità inizia - e non per miope
  biologismo! - con l'inizio biologico della vita.
    L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, fa risalire
  l'inizio della tutela dell'embrione al momento della
  fecondazione.
      A fortiori,  l'embrione il quale - nonostante il
  divieto di cui all'articolo 5 - sia prodotto per clonazione
  deve ritenersi tutelato fin dal momento in cui inizi lo
  sviluppo monocellulare di una autonoma sequenza vitale
  umana.
    Del pari, inoltre, la qualifica di embrione ricomprende
  anche ogni eventuale cellula totipotente che venga a trovarsi
  separata dall'embrione di provenienza, configurandosi in tal
  modo come zigote (lo stesso vale ovviamente per il caso in cui
  il distacco interessi un agglomerato di cellule in grado di
  svolgersi in un individuo autonomo).
    Su queste basi, l'articolo 2 della proposta in esame
  prevede le ipotesi fondamentali, dolosa e colposa, di
  soppressione e lesione di una vita umana in fase prenatale:
  ipotesi riferibili, come precedentemente illustrato, a
  qualsiasi situazione di fatto e dunque, ad esempio, ad
  utilizzazioni dell'embrione per fini di sperimentazione o
  ricerca, di ingegneria riproduttiva, di produzione
  farmacologica o di trapianto.
    Per quanto riguarda la soppressione è fatta salva
  l'applicabilità della normativa speciale in materia di
  interruzione volontaria della gravidanza.  L'ipotesi di
  lesione, invece, è ovviamente applicabile anche nel caso in
  cui sia in corso una gravidanza, ove la lesione stessa non
  provochi l'aborto o l'acceleramento del parto.
    All'ipotesi di soppressione è affiancata quella della
  produzione di un embrione non destinato a pervenire alla
  nascita (per ragioni di anteriorità logica, quest'ultima
  fattispecie è posta anzi in apertura dell'articolo).
    Come si è già segnalato, infatti, la scindibilità fra
  fecondazione e gestazione crea una precisa responsabilità
  circa lo svolgimento fino alla nascita della vita degli
  embrioni prodotti.  Di conseguenza, se ci si limitasse a
  considerare l'ipotesi di soppressione presupponendo la libera
  producibilità degli embrioni, ci si scontrerebbe con
  l'impossibilità pratica di garantire il diritto alla vita
  della gran parte di questi ultimi (la stessa
  crioconservazione, tutt'altro che esente da rischi, non
  potrebbe comunque che dilazionare nel tempo il problema).
    Proprio per questo appare indispensabile precludere a
  priori la producibilità dell'embrione votato a morire, e
  dunque la producibilità di un embrione rispetto al quale non
  sia  ex ante  delineato un cammino che, senza porlo in
  alternativa ad altri embrioni, lo conduca normalmente alla
  nascita.
    L'articolo 3 della proposta di legge, inteso alla tutela
  dell'integrità genetica quale fondamentale diritto dell'uomo,
  recepisce un punto di vista condiviso da tutti i principali
  documenti etico-giuridici internazionali in materia bioetica:
  quello secondo cui ogni individuo - e dunque ogni singolo
  embrione - ha il diritto di venire ad esistenza con un
  patrimonio genetico umano non manipolato.
    Data la sua attinenza alle condizioni che definiscono la
  natura umana, il medesimo diritto viene configurato, rispetto
  a ciascun individuo, in termini di indisponibilità.
    Ciò implica innanzitutto il divieto di qualsiasi
  manipolazione della struttura genetica delle cellule germinali
  (zigote, cellule
 
                               Pag. 6
 
  totipotenti, gameti destinati ad essere coinvolti in una
  fecondazione): da quella struttura, infatti, deriva la
  tipicità umana della vita individuale e con essa l'insieme di
  tutte le sue caratteristiche particolari.
    Ogni alterazione del patrimonio genetico di cellule
  germinali costruirebbe perciò un "rimodellamento" della
  condizione umana del nuovo individuo; diffondendosi in tutte
  le cellule di quest'ultimo, compresi i gameti, tale
  alterazione sarebbe inoltre suscettibile di trasmettersi in
  eventuali discendenti.
    Il divieto si estende necessariamente, peraltro, anche
  all'alterazione dei geni delle cellule somatiche (vale a dire
  delle cellule già differenziate del corpo di ciascun
  individuo), dato che simile alterazione incide pur sempre
  sulle caratteristiche tipiche dell'uomo.  Nondimeno, in questo
  caso l'alterazione resta riferibile alla sola categoria di
  cellule direttamente interessata e non è in grado di
  trasmettersi ai discendenti.
    In questo quadro, la proposta fa salva la liceità di
  interventi sulla struttura genetica delle cellule umane nei
  casi in cui essi rivestano carattere terapeutico non
  alterativo: vale a dire allorché non sia in gioco la modifica
  - la "riprogettazione" - di determinate caratteristiche
  genetiche, bensì solo la riparazione (o sostituzione) di geni
  malati.
    E', ovviamente, una prospettiva che guarda al futuro, le
  cui speranze più concrete appaiono legate alla cosiddetta
  geneterapia su cellule somatiche, con riferimento alla lotta
  contro le numerose malattie a base ereditaria.
    Si tratta, in particolare, della sostituzione in una
  determinata categoria di cellule somatiche, mediante apposite
  tecniche, dei geni malati responsabili di una malattia
  ereditaria con identici geni sani.  Una prospettiva terapeutica
  - in fase di sperimentazione su mammiferi - che sarà resa
  sempre più concreta via via che la "sequenziazione" del genoma
  umano consentirà di conoscere la localizzazione e le funzioni
  di tutti gli oltre 4.000 geni da cui dipendono altrettante
  malattie ereditarie.
    Assai più problematica, oltre che tecnicamente remota,
  risulta invece la praticabilità di interventi terapeutici non
  alterativi sulle cellule germinali (in pratica, onde evitare
  atti lesivi dell'embrione, sui gameti anteriormente alla
  fecondazione), dati gli enormi rischi connessi al carattere di
  totipotenzialità delle cellule suddette ed alla possibilità di
  abusi.
    Si consideri in questo senso il n. 5 delle Raccomandazioni
  conclusive relative alla già citata conferenza sulla bioetica
  di Roma fra i sette Paesi più industrializzati: "I delegati
  hanno convenuto che non esistono in questo momento indicazioni
  mediche né giustificazioni etiche per la manipolazione
  genetica intenzionale di cellule della linea germinale umana".
  E si considerino inoltre le conformi valutazioni di cui al
  documento di lavoro della Commissione giuridica del Parlamento
  europeo (n. 1.4.2.).
    Alla luce dei problemi coinvolti, e per evidenti ragioni di
  garanzia, viene pertanto previsto che le tipologie ammissibili
  di intervento terapeutico non alterativo sulla struttura
  genetica di tutte le cellule umane siano definite, allorché si
  rendano effettivamente praticabili, mediante decreto del
  Ministro della sanità.
    Nell'ambito del terapeutico non potrebbero in ogni caso
  rientrare, ovviamente, interventi genetici incidenti
  sull'identità psico-somatica del paziente.
    L'articolo 4 della proposta di legge vieta una forma
  particolarmente raccapricciante di violazione della dignità
  dell'uomo, attuata mediante una frattura radicale
  dell'identità genetica umana.
    Viene infatti impedita la fecondazione fra un gamete di
  specie umana ed un gamete di specie diversa (fecondazione
  interspecie), che dà luogo alla generazione di un ibrido
  uomo-animale.
    Se lo scimpanzuomo resta futuribile, si tratta di evitare
  ancora una volta sperimentazioni relative anche a stadi molto
  precoci di sviluppo data l'inaccettabilità dell'attivazione
  del patrimonio genetico di un gamete umano - destinata a
  codeterminare la formazione di un individuo umano
 
                               Pag. 7
 
  - secondo una modalità diversa da quella sua propria ma
  tuttavia pur sempre espressiva, in maniera aberrante, di
  caratteristiche tipiche dell'uomo.
    Sempre nell'ambito di regole etiche del tutto basilari,
  l'articolo 5, impedendo la clonazione, tutela il diritto a che
  la vita di ciascun uomo proceda immediatamente dalla
  fecondazione fra un gamete maschile e un gamete femminile, e
  con ciò il diritto - fatti salvi i casi di naturale gemellanza
  monovulare - all'individualità genetica.
    Viene in altre parole sanzionata la produzione, con
  qualsiasi tecnica artificiale a ciò finalizzata, di un
  embrione avente informazione genetica identica a quella di un
  altro individuo umano (mediante sostituzione del nucleo di un
  ovocita, dissezione precoce dell'embrione, eccetera).  Restano
  ovviamente applicabili, se del caso, le norme dell'articolo
  2.
    L'articolo 6 della proposta di legge, infine, mira ad
  evitare qualsiasi preselezione di qualità o caratteri, attuata
  anche senza manipolazione genetica, in sede riproduttiva,
  sempre che ciò non abbia una precisa motivazione
  terapeutica.
    La possibilità di effettuare simili selezioni comporterebbe
  infatti gravissimi pericoli
  di strumentalizzazione dell'esistenza umana
  individuale, di strutturale violazione del principio di
  uguaglianza (per cui ogni uomo futuro ha  ex ante  eguali
  chances  biologiche), nonché di frattura degli stessi
  equilibri biologici.
    Il divieto della predeterminazione di caratteristiche
  genetiche preclude altresì l'inglobamento precoce in un
  embrione di cellule, e dunque di caratteristiche genetiche,
  provenienti da un altro individuo, impedendo in tal modo la
  produzione di embrioni chimerici.
    Sotto il profilo della prevenzione degli illeciti sin qui
  delineati, attinenti al bene fondamentalissimo della vita
  umana, si impone, in conformità a tutti i progetti di
  legislazione disponibili ed alla luce dell'esperienza di
  questi anni, il ricorso allo strumento penale.
    Rispetto alle particolari situazioni in cui tali illeciti
  risultano perpetrabili, si è peraltro ritenuto di potersi
  fondatamente prevedere l'efficacia preventiva delle
  incriminazioni configurate anche in presenza di entità
  senzionatorie meno elevate di quelle previste per la tutela
  dell'identico bene sommo della vita umana in fase
  postnatale.
 
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