| 1. Chiunque produce un embrione umano non destinato a
pervenire alla nascita è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
2. Chiunque cagiona la soppressione di un embrione umano o
di un feto è punito con la reclusione da uno a quattro anni,
fatte salve le ipotesi di interruzione volontaria della
gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.
3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per
colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.
4. Chiunque cagiona la lesione di un embrione umano o di un
feto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
5. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della
reclusione fino a due anni.
| |