| 1. Chiunque altera, a incominciare dalla fecondazione o
anche agendo sui gameti, la struttura genetica di un essere
umano è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Le tipologie ammissibili di intervento terapeutico non
alterativo sulla struttura genetica umana saranno definite,
ove si renderanno utilmente praticabili, con decreto del
Ministro della sanità.
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