| (Soggetti).
1. Possono accedere all'anno di volontariato sociale di cui
all'articolo 1 le ragazze ed giovani dai 18 ai 30 anni
esonerati dal servizio militare o che abbiano già adempiuto a
tale obbligo.
2. I giovani che svolgono l'anno di volontariato sociale
prestano la propria opera per dodici mesi consecutivi non
prorogabili, a tempo pieno, in modo volontario e gratuito, a
scopo di formazione personale e a fini solidaristici.
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