| (Organismi promotori e gestori dell'anno di volontariato
sociale).
1. L'anno di volontariato sociale è promosso ed organizzato
da enti, associazioni, organismi riconosciuti in base ai
requisiti di idoneità fissati dalla presente legge e iscritti
in appositi albi regionali.
2. L'iscrizione all'albo regionale può essere richiesta da
enti e associazioni:
a) che siano legalmente costituiti;
b) che svolgano un'attività di promozione sociale o
di volontariato da almeno tre anni;
c) che non perseguano fini di lucro.
3. L'iscrizione ai registri previsti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché l'iscrizione agli albi
previsti dall'articolo 116, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, equivale
all'iscrizione agli albi di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. La cancellazione dell'organizzazione dall'albo si
verifica per il venir meno di una delle condizioni previste al
comma 2 o per lo svolgimento di attività in contrasto con la
presente legge.
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