| (Piani e programmi).
1. Gli enti riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 4,
presentano alla regione nella quale intendono organizzare
l'anno di volontariato sociale, un programma
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pluriennale di attività di servizio che preveda l'impiego di
volontari, comprendente:
a) un piano articolato di progetti annuali di
attività sociale, con indicazione del numero e della qualifica
dei volontari da impegnare e degli eventuali enti o
organizzazioni presso i quali i volontari devono essere
utilizzati;
b) le modalità di impiego dei giovani;
c) la definizione dei compiti e delle attività;
d) l'indicazione dei sostegni formativi;
e) il trattamento previdenziale e assicurativo e
l'eventuale rimborso spese.
2. La regione stipula, con gli enti riconosciuti, apposite
convenzioni sulla base degli specifici progetti annuali.
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