| (Contenuto delle convenzioni).
1. Le convenzioni di cui all'articolo 5 devono in ogni caso
prevedere:
a) da parte della regione:
1) finanziamento degli oneri contributivi e
assicurativi per rischi, infortuni e responsabilità verso
terzi;
2) forme di verifica periodica dell'effettivo utilizzo
del volontario nel servizio e dello svolgimento del programma
concordato;
b) da parte dell'ente organizzatore,
l'assicurazione che:
1) il candidato al servizio conosca e condivida il
progetto nell'ambito del quale dovrà operare; conosca
chiaramente e accetti liberamente il ruolo che in detto
progetto svolgerà; conosca ed accetti altresì il periodo di
svolgimento dello stesso, le condizioni di vita ed il
regolamento generale esistente nel luogo ove sarà inserito.
All'uopo l'ente organizzatore e il candidato sottoscrivono un
apposito accordo;
Pag. 9
2) al volontario sia garantito il mantenimento in
misura adeguata, nonché la formazione iniziale e per tutta la
durata della prestazione volontaria, e l'effettivo inserimento
nel servizio nei tempi concordati;
3) vengano effettuate verifiche periodiche del servizio
stesso e della idoneità del volontario a prestarlo;
4) ove i volontari siano impiegati presso enti o
organizzazioni diversi dall'ente organizzatore, lo stesso
provveda ai necessari collegamenti e rapporti.
| |