| (Copertura finanziaria).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 1994, 1995, 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
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