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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2637
DDL0148-0002
Progetto di legge Camera n. 148 - testo presentato - (DDL12-148)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C148. TESTIPDL
...C148.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC148 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'attuale sistema di tassazione
  degli assegni alimentari spettanti al coniuge separato o
  divorziato risente di una norma discriminatoria, che riserva
  un diverso trattamento fiscale agli assegni destinati al
  mantenimento dei figli rispetto a quelli riconosciuti dal
  giudice al coniuge stesso.  Tale norma, contenuta nel testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
  917 del 1986, prevede che gli assegni per i figli siano esenti
  da imposta per il coniuge che li percepisce, ma non deducibili
  dal reddito di chi li versa; per contro, gli assegni per il
  coniuge costituiscono reddito per chi li riceve ma sono anche
  portati in detrazione dall'imponibile di chi li paga.  Ciò
  porta ad una forma di ulteriore contenzioso
  tra coniugi in fase di separazione o di divorzio,
  soprattutto quando non si raggiunge un accordo consensuale.
  Inoltre, in alcuni casi, quando cioè la coppia si divide di
  comune accordo, è possibile una forma di elusione
  dell'imposta, contrapponendo a somme minime corrisposte al
  coniuge un alto valore degli assegni destinati ai figli.
    La presente proposta di legge pone come obiettivo del
  legislatore non soltanto il perseguimento di un adeguato
  prelievo fiscale, cosa peraltro garantita dal sistema di
  tassazione che qui si espone, ma anche il raggiungimento di
  traguardi di politica sociale verso i quali una politica dei
  redditi moderna deve tendere, salvaguardando soprattutto le
  esigenze dei soggetti più svantaggiati.  A suffragare tale
  tendenza
 
                               Pag. 2
 
  può servire ad esempio l'attuale progressivo miglioramento
  degli sgravi fiscali in favore delle famiglie monoreddito.
    Ben più disagevole è infatti la condizione dei coniugi
  separati, la cui famiglia è monoreddito per definizione;
  poiché per il coniuge più debole, quello cioè destinatario
  degli assegni, generalmente tale reddito è molto basso e
  corrisponde nel lordo a quanto percepito da un impiegato medio
  al netto delle imposte.  E' quindi indubbio che le necessità
  delle entrate dello Stato devono fermarsi innanzi ad esigenze
  di carattere sociale così palesi e pressanti.
    E' da ribadire, comunque, che il presente sistema di
  tassazione corrisponde ai princìpi costituzionali della
  progressività delle imposte.  Si propone innanzitutto di
  eliminare l'assurda distinzione tra assegni destinati al
  coniuge ed assegni destinati ai figli; si mantiene la
  deducibilità di tali assegni dal reddito del coniuge che li
  versa; si stabilisce che, quindi, tali somme costituiscono
  reddito per chi le percepisce, prevedendo tuttavia dei
  correttivi, sotto forma di detrazione dall'imposta, per
  salvaguardare, comunque, quelle particolari famiglie
  svantaggiate che possiedono il solo reddito derivante dagli
  assegni medesimi.
  Tale soluzione ci sembra la più rispondente alle
  esigenze di giustizia fiscale, mentre non innova i criteri
  generali impositivi del nostro Paese, pur determinando una
  ricaduta positiva sul complesso procedimento di accordo tra
  coniugi in caso di separazione o divorzio.
    E' un dato assodato, arrotondato per eccesso, che la
  maggior parte degli assegni in questione raggiunge al massimo
  i 36 milioni di lire annui.  E' parso tuttavia opportuno
  consentire una detrazione totale dall'imposta lorda gravante
  sulla porzione di reddito derivante da tali assegni soltanto
  per importi attribuiti dal giudice fino a lire 18 milioni.  Si
  tratta quindi di cifre dell'ordine di 1.500.000 lire mensili,
  che rappresentano il limite minimo di sussistenza per una
  famiglia anche piccola.
    Tale quota minima dà luogo ad una detrazione d'imposta
  totale, anche in caso di assegni di importo più elevato;
  inoltre su questi si applica un'ulteriore detrazione d'imposta
  in misura via via ridotta man mano che cresce il valore
  dell'assegno medesimo.  Applicando progressivamente all'imposta
  corrispondente le aliquote di detrazione proposte per
  scaglioni di reddito, avremmo le seguenti detrazioni d'imposta
  massime:
                          (Omissis)
 
                               Pag. 3
 
    In conclusione, la presente proposta di legge si compone di
  un solo articolo che, al comma 1, include tra i redditi
  imponibili tutti quelli percepiti dal coniuge a titolo di
  assegni di mantenimento, sia per sé medesimo che per i figli;
  al comma 2, riconosce di conseguenza la deducibilità di tali
  oneri dal reddito di chi li sostiene, anche nel caso, fino ad
  ora non previsto, in cui si tratti di assegni destinati ai
  figli; al comma 3 introduce un sistema di detrazioni d'imposta
  per tali redditi, basato su valori calcolati progressivamente
  tramite aliquote individuate in relazione a
  scaglioni di reddito derivanti da detti assegni di
  mantenimento.
    Onorevoli colleghi, è urgente che si ponga rimedio alla
  discriminazione fiscale tra i vari tipi di assegni spettanti
  al coniuge divorziato o separato e che si venga incontro, con
  agevolazioni fiscali, alle esigenze di una categoria di
  persone da annoverare certamente tra le più svantaggiate della
  nostra società.  L'invito è quindi ad approvare al più presto
  la nuova normativa proposta, esprimendo un segno significativo
  della sensibilità del Parlamento che in questi giorni avvia la
  XII legislatura repubblicana.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-148 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0148 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=014800 00 FASCIDC=12DDL0148 SORTNAV=0014800 000 00000 ZZDDLC148 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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