| Onorevoli Colleghi! -- L'attuale sistema di tassazione
degli assegni alimentari spettanti al coniuge separato o
divorziato risente di una norma discriminatoria, che riserva
un diverso trattamento fiscale agli assegni destinati al
mantenimento dei figli rispetto a quelli riconosciuti dal
giudice al coniuge stesso. Tale norma, contenuta nel testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, prevede che gli assegni per i figli siano esenti
da imposta per il coniuge che li percepisce, ma non deducibili
dal reddito di chi li versa; per contro, gli assegni per il
coniuge costituiscono reddito per chi li riceve ma sono anche
portati in detrazione dall'imponibile di chi li paga. Ciò
porta ad una forma di ulteriore contenzioso
tra coniugi in fase di separazione o di divorzio,
soprattutto quando non si raggiunge un accordo consensuale.
Inoltre, in alcuni casi, quando cioè la coppia si divide di
comune accordo, è possibile una forma di elusione
dell'imposta, contrapponendo a somme minime corrisposte al
coniuge un alto valore degli assegni destinati ai figli.
La presente proposta di legge pone come obiettivo del
legislatore non soltanto il perseguimento di un adeguato
prelievo fiscale, cosa peraltro garantita dal sistema di
tassazione che qui si espone, ma anche il raggiungimento di
traguardi di politica sociale verso i quali una politica dei
redditi moderna deve tendere, salvaguardando soprattutto le
esigenze dei soggetti più svantaggiati. A suffragare tale
tendenza
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può servire ad esempio l'attuale progressivo miglioramento
degli sgravi fiscali in favore delle famiglie monoreddito.
Ben più disagevole è infatti la condizione dei coniugi
separati, la cui famiglia è monoreddito per definizione;
poiché per il coniuge più debole, quello cioè destinatario
degli assegni, generalmente tale reddito è molto basso e
corrisponde nel lordo a quanto percepito da un impiegato medio
al netto delle imposte. E' quindi indubbio che le necessità
delle entrate dello Stato devono fermarsi innanzi ad esigenze
di carattere sociale così palesi e pressanti.
E' da ribadire, comunque, che il presente sistema di
tassazione corrisponde ai princìpi costituzionali della
progressività delle imposte. Si propone innanzitutto di
eliminare l'assurda distinzione tra assegni destinati al
coniuge ed assegni destinati ai figli; si mantiene la
deducibilità di tali assegni dal reddito del coniuge che li
versa; si stabilisce che, quindi, tali somme costituiscono
reddito per chi le percepisce, prevedendo tuttavia dei
correttivi, sotto forma di detrazione dall'imposta, per
salvaguardare, comunque, quelle particolari famiglie
svantaggiate che possiedono il solo reddito derivante dagli
assegni medesimi.
Tale soluzione ci sembra la più rispondente alle
esigenze di giustizia fiscale, mentre non innova i criteri
generali impositivi del nostro Paese, pur determinando una
ricaduta positiva sul complesso procedimento di accordo tra
coniugi in caso di separazione o divorzio.
E' un dato assodato, arrotondato per eccesso, che la
maggior parte degli assegni in questione raggiunge al massimo
i 36 milioni di lire annui. E' parso tuttavia opportuno
consentire una detrazione totale dall'imposta lorda gravante
sulla porzione di reddito derivante da tali assegni soltanto
per importi attribuiti dal giudice fino a lire 18 milioni. Si
tratta quindi di cifre dell'ordine di 1.500.000 lire mensili,
che rappresentano il limite minimo di sussistenza per una
famiglia anche piccola.
Tale quota minima dà luogo ad una detrazione d'imposta
totale, anche in caso di assegni di importo più elevato;
inoltre su questi si applica un'ulteriore detrazione d'imposta
in misura via via ridotta man mano che cresce il valore
dell'assegno medesimo. Applicando progressivamente all'imposta
corrispondente le aliquote di detrazione proposte per
scaglioni di reddito, avremmo le seguenti detrazioni d'imposta
massime:
(Omissis)
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In conclusione, la presente proposta di legge si compone di
un solo articolo che, al comma 1, include tra i redditi
imponibili tutti quelli percepiti dal coniuge a titolo di
assegni di mantenimento, sia per sé medesimo che per i figli;
al comma 2, riconosce di conseguenza la deducibilità di tali
oneri dal reddito di chi li sostiene, anche nel caso, fino ad
ora non previsto, in cui si tratti di assegni destinati ai
figli; al comma 3 introduce un sistema di detrazioni d'imposta
per tali redditi, basato su valori calcolati progressivamente
tramite aliquote individuate in relazione a
scaglioni di reddito derivanti da detti assegni di
mantenimento.
Onorevoli colleghi, è urgente che si ponga rimedio alla
discriminazione fiscale tra i vari tipi di assegni spettanti
al coniuge divorziato o separato e che si venga incontro, con
agevolazioni fiscali, alle esigenze di una categoria di
persone da annoverare certamente tra le più svantaggiate della
nostra società. L'invito è quindi ad approvare al più presto
la nuova normativa proposta, esprimendo un segno significativo
della sensibilità del Parlamento che in questi giorni avvia la
XII legislatura repubblicana.
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