| 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è abrogata.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 è sostituita dalla seguente:
" c) gli assegni periodici comunque corrisposti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, è aggiunto il seguente:
"4- bis. Alla parte di reddito derivante da assegni
periodici comunque spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, si applica una detrazione dall'imposta lorda
corrispondente a tale reddito, determinata sulla base delle
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 18.000.000 100 per cento;
b) oltre lire 18.000.000 e fino a lire 36.000.000
15 per cento;
c) oltre lire 36.000.000 e fino a lire 48.000.000
10 per cento;
d) oltre lire 48.000.000 e fino a lire 60.000.000
5 per cento;
e) oltre lire 60.000.000 0 per cento".
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