| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 ("Provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa"), prevede la
realizzazione di un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando
strettamente necessario alla lotta alla criminalità
organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti
per esigenze di servizio.
Chiunque abbia a cuore la lotta alla criminalità
organizzata vede con favore il
fatto che si cerchi di affrontare il disagio abitativo di chi
è impegnato su questo fronte; che lo Stato finalmente compia
qualche passo di concreta solidarietà.
Purtroppo, a ben guardare gli atti, non si tratta di
questo, ma ci si trova di fronte ad una eredità degli
infaticabili ex Ministri Prandini e Cirino Pomicino,
particolarmente di quest'ultimo, che attraverso una serie di
ingegnosi "giochi di prestigio" consentono di proporre una
situazione in cui gli alloggi concessi in locazione o in
godimento alle Forze dell'ordine divengono l'esca per avviare
interventi privati ben più consistenti. Interventi in cui,
assieme ad una modesta solidarietà per chi lotta contro la
criminalità, si manifesta una
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calorosa solidarietà alla speculazione edilizia concedendo di
costruire case, uffici, centri commerciali al di fuori e
contro i piani regolatori esistenti.
Questi i fatti: la legge 12 luglio 1991, n. 203, converte,
con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e di buon andamento
dell'attività amministrativa.
All'articolo 18 si avvia "un programma straordinario di
edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento
ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è
strettamente necessario alla lotta alla criminalità
organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti
per esigenze di servizio".
Si stabiliscono stanziamenti per l'edilizia agevolata e
sovvenzionata (50 e 900 miliardi di lire); si decide che gli
interventi debbano essere svolti dai comuni, dagli istituti
autonomi case popolari (IACP), da imprese e cooperative; si
prevede che gli alloggi possano essere realizzati mediante
recupero di patrimonio edilizio esistente e con nuove
costruzioni e, da ultimo, che gli interventi "possono far
parte di programmi integrati". In quest'ultimo caso, qualora
le aree occorrenti per realizzare gli alloggi e le opere di
urbanizzazione non siano già di proprietà del comune o, pur
essendo nella sua disponibilità, abbiano una destinazione
urbanistica diversa da quella edificatoria, o non siano in
piano di zona PEEP, la delibera del consiglio comunale con cui
viene adottato il programma equivale a variante dello
strumento urbanistico ed ha i contenuti di cui all'articolo 51
della legge n. 865 del 1971.
E fin qui siamo nella normalità, poiché l'entità preposta
stabilisce il quantum giudicato strettamente necessario
per sostenere la lotta alla criminalità organizzata; i
soggetti che attuano gli interventi sono noti; se il comune
non ha aree proprie edificabili può variare con una procedura
d'urgenza il piano regolatore generale.
Tuttavia il 20 dicembre 1991 il CIPE, presieduto da Cirino
Pomicino, ha modificato la situazione: attribuendo
prioritariamente le risorse ai "programmi integrati", che nel
citato decreto-legge n. 152 del 1991, erano previsti come
eventualità e che trascinano assieme all'edilizia
sovvenzionata e agevolata una quota pari almeno al 50 per
cento di edilizia libera e ulteriori quote, comprese tra il 30
e il 60 per cento del totale edificabile, di commerciale e
terziario, nonché introducendo il confronto concorrenziale tra
i soggetti proponenti, a seguito di una "attestazione di
conformità delle localizzazioni proposte rispetto alla
finalità del citato decreto n. 152, rilasciata dal prefetto
competente per territorio".
Ai fini degli interventi di programma integrato il
proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area, che può
avere "destinazione anche non residenziale", ma non si dice
come tali aree possano divenire residenziali, evidentemente
pensando di utilizzare l'articolo 16 della legge
"Ferrarini-Botta", che prevede che i programmi integrati
costituiscano automaticamente variante al piano regolatore
generale (tale articolo verrà successivamente dichiarato
incostituzionale dalla Corte costituzionale).
Si noti infine che al punto 3.2 della citata delibera CIPE
si insiste sul fatto che la valutazione sui programmi
integrati terrà conto, tra l'altro, anche "degli effetti di
risanamento sulle aree circostanti".
La procedura della delibera CIPE presuppone che i comuni
siano esclusi dall' iter e che la individuazione
definitiva delle proposte da ammettere a finanziamento sia
effettuata dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER).
Ma la incostituzionalità delle varianti urbanistiche
promosse dai "programmi integrati" e l'esplodere di
"Tangentopoli" raffreddano gli entusiasmi e inducono a qualche
cautela. Il nuovo Ministro dei lavori pubblici non intende
assumersi la paternità di concludere un iter che è stato
reso tortuoso e incandescente dai protagonisti di
"Tangentopoli". Inoltre, le pressioni di chi ha attivato la
elaborazione dei programmi integrati inducono, tuttavia, a
concludere qualcosa prima che il nuovo Parlamento possa
operare.
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Così con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, viene convertito
in legge il decretolegge n. 398 del 1993, che introduce come
meccanismo di variazione urbanistica "l'accordo di programma"
e pone la responsabilità decisionale in capo al presidente
della regione. Il Ministro non tocca più la materia. E' il
segretario generale del Ministero che, nel gennaio 1994,
scrive ai presidenti delle regioni e informa per conoscenza i
sindaci, trasmettendo l'elenco degli operatori e dei progetti
selezionati, ai fini della conclusione dell'accordo di
programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990,
ricordando che entro sessanta giorni va formalizzato l'accordo
di programma e rendendo disponibili gli atti progettuali.
Sembra che il nuovo strumento "accordo di programma"
risolva la questione, ma non è così. Ci si trova di fronte
all'ennesimo stravolgimento.
L'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 parla di altro.
Si riferisce ad opere e programmi di intervento che
"richiedono", per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata di comuni, di province e di regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti pubblici...". Più oltre è
scritto: "4. L'accordo, consistente nel concorso unanime delle
amministrazioni interessate...", e "5. Ove l'accordo comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco
alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale
entro trenta giorni a pena di decadenza".
Appare evidente che lo spirito dell'articolo si riferisce a
opere solo pubbliche (e non anche private) di interesse
extraterritoriale come ferrovie, strade, interventi che
coinvolgono più amministrazioni ed enti.
Riguardo, ad esempio, al comune di Bologna, non si tratta
di oggetti speciali e complessi, ma dello stesso tipo di
quelli realizzati nel corso dell'evoluzione urbanistica della
città (case di edilizia sovvenzionata ed agevolata, spazi per
commercio e uffici).
Inoltre non appare ammissibile la parte degli interventi
che si riferisce all'edilizia residenziale libera e
all'edilizia non residenziale, perché non ha alcuna attinenza
con le finalità dell'edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata per le quali sono ammesse le procedure di
variazione urbanistica accelerata.
Tutto il sostegno legislativo messo a punto dal momento
della distorsione "tangentopolistica" del provvedimento che
dovrebbe essere a favore delle Forze dell'ordine contraddice
l'intento della legge che era a sostegno della lotta alla
criminalità, della trasparenza e del buon governo.
Anche il contenuto urbanistico dei "programmi" presentati
ad esempio per Bologna, Milano, Roma, si manifesta nella sua
vera natura "palazzinara".
Questi i dati quantitativi per il comune di Bologna:
9 interventi - 3.379 alloggi, di cui 1.763 di edilizia
residenziale libera;
487.422 metri cubi di edilizia non residenziale di cui
244.327 metri cubi di direzionale, quasi un fiera district
e 233.645 metri cubi di commerciale, quasi tre
centriborgo.
Tutti gli interventi si trovano in zone agricole, tranne
uno che insiste su una area in cui si è previsto di realizzare
un campeggio lungo il Reno a Borgo Panigale, e oltre a questa
sono localizzati nel modo seguente:
prima di Lavino sotto la via Emilia;
dietro il motel Agip di Borgo Panigale e tra la
tangenziale e la via Emilia;
dentro la megacava;
di fianco al parco Nord oltre la tangenziale;
tra la ferrovia e la prevista strada lungo-Savena;
tra il cimitero dei Polacchi e il torrente Savena.
Si tratta di aree prive di urbanizzazioni, esterne alle
reti del trasporto pubblico, collocate presso i nostri corsi
d'acqua e oltre la tangenziale, inserite nei grandi cunei di
verde agricolo che convergono sulla città. La loro attivazione
costituirebbe
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la sconfessione e lo stravolgimento delle linee di
fondo su cui si è progettato un piano regolatore generale che
ha inteso cimentarsi con la difficile sfida di lavorare alla
riqualificazione delle aree interne all'urbanizzato e di
definire un limite alla espansione della città nella campagna
attraverso i parchi di lungofiume, la fascia boscata tra la
cintura ferroviaria e la tangenziale e i grandi cunei agricoli
di parco-campagna.
E' vero che l'attuazione delle zone integrate di settore
procede con tempi diversi rispetto a quelli che ci si
attendeva, e ci proponiamo di intervenire per dare una decisa
accelerata all'attuazione del piano regolatore generale, ma la
logica che ha guidato la proposta dei cosiddetti "programmi
integrati" deriva da altro, da una logica di rendita e di
profitto ambientalmente e socialmente insostenibile.
Per fare alcune centinaia di alloggi per le Forze
dell'ordine (si parla di duecento appartamenti) si propone di
realizzare migliaia di alloggi e mezzo milione di metri cubi
di commerciale e terziario in zone disservite.
Nella città di Roma, gli interventi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, sono ben 27, quasi tutti in zona H (agro romano)
del piano regolatore e, pertanto, in variante.
In tutto prevedevano 4.200.000 metri cubi dei quali
3.176.000 di edilizia residenziale ed il resto per centri
commerciali ed altre strutture di servizi privati.
Le zone scelte sono per la totalità fini a se stesse e non
servono al recupero né delle
zone già edificate né di quelle di nuovo abusivismo.
Alcune aree sono nella zona di Salone interessata da falde
idriche da tutelare ed altre sono localizzate in zone indicate
dalla soprintendenza archeologica ad alto rischio archeologico
per la presenza documentata di reperti.
Una delle zone interessa una zona C (ristrutturazione
urbanistica) del piano regolatore generale situata nel
quartiere densamente popolato "Marconi", al lungotevere
Papareschi. Sono previsti circa 200.000 metri cubi complessivi
per 1.500 nuovi abitanti in un settore privo di standard
di verde, senza un piano particolareggiato ed in grave crisi
di mobilità.
Il valore a metro quadro si aggira sui sei milioni di lire;
rimane un'incognita il costo che sarà a carico del comune di
Roma per quanto riguarda le infrastrutture ed i servizi che si
dovranno prevedere per dotare questi insediamenti di acqua,
fognature, gas, elettricità e trasporti pubblici.
Ultima considerazione è sull'evidente fatto che queste
residenze non serviranno certo a soddisfare il vero fabbisogno
abitativo esistente a Roma.
E' necessario quindi contrastare questo disegno che
rappresenta l'esatto opposto del titolo del decreto-legge n.
152 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203
del 1991, intanto con l'abrogazione dell'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, poi con il ricorso
alla giustizia amministrativa affinché sia fatta decadere la
delibera CIPE e si possa restituire ai consigli comunali il
diritto al governo urbanistico del territorio.
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