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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2640
DDL0149-0002
Progetto di legge Camera n. 149 - testo presentato - (DDL12-149)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C149. TESTIPDL
...C149.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC149 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 18 del decreto-legge 13
  maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 12 luglio 1991, n. 203 ("Provvedimenti urgenti in tema
  di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
  andamento dell'attività amministrativa"), prevede la
  realizzazione di un programma straordinario di edilizia
  residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
  dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando
  strettamente necessario alla lotta alla criminalità
  organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti
  per esigenze di servizio.
    Chiunque abbia a cuore la lotta alla criminalità
  organizzata vede con favore il
  fatto che si cerchi di affrontare il disagio abitativo di chi
  è impegnato su questo fronte; che lo Stato finalmente compia
  qualche passo di concreta solidarietà.
    Purtroppo, a ben guardare gli atti, non si tratta di
  questo, ma ci si trova di fronte ad una eredità degli
  infaticabili ex Ministri Prandini e Cirino Pomicino,
  particolarmente di quest'ultimo, che attraverso una serie di
  ingegnosi "giochi di prestigio" consentono di proporre una
  situazione in cui gli alloggi concessi in locazione o in
  godimento alle Forze dell'ordine divengono l'esca per avviare
  interventi privati ben più consistenti.  Interventi in cui,
  assieme ad una modesta solidarietà per chi lotta contro la
  criminalità, si manifesta una
 
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  calorosa solidarietà alla speculazione edilizia concedendo di
  costruire case, uffici, centri commerciali al di fuori e
  contro i piani regolatori esistenti.
    Questi i fatti: la legge 12 luglio 1991, n. 203, converte,
  con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
  recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
  criminalità organizzata e di trasparenza e di buon andamento
  dell'attività amministrativa.
    All'articolo 18 si avvia "un programma straordinario di
  edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento
  ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è
  strettamente necessario alla lotta alla criminalità
  organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti
  per esigenze di servizio".
    Si stabiliscono stanziamenti per l'edilizia agevolata e
  sovvenzionata (50 e 900 miliardi di lire); si decide che gli
  interventi debbano essere svolti dai comuni, dagli istituti
  autonomi case popolari (IACP), da imprese e cooperative; si
  prevede che gli alloggi possano essere realizzati mediante
  recupero di patrimonio edilizio esistente e con nuove
  costruzioni e, da ultimo, che gli interventi "possono far
  parte di programmi integrati".  In quest'ultimo caso, qualora
  le aree occorrenti per realizzare gli alloggi e le opere di
  urbanizzazione non siano già di proprietà del comune o, pur
  essendo nella sua disponibilità, abbiano una destinazione
  urbanistica diversa da quella edificatoria, o non siano in
  piano di zona PEEP, la delibera del consiglio comunale con cui
  viene adottato il programma equivale a variante dello
  strumento urbanistico ed ha i contenuti di cui all'articolo 51
  della legge n. 865 del 1971.
    E fin qui siamo nella normalità, poiché l'entità preposta
  stabilisce il  quantum  giudicato strettamente necessario
  per sostenere la lotta alla criminalità organizzata; i
  soggetti che attuano gli interventi sono noti; se il comune
  non ha aree proprie edificabili può variare con una procedura
  d'urgenza il piano regolatore generale.
    Tuttavia il 20 dicembre 1991 il CIPE, presieduto da Cirino
  Pomicino, ha modificato la situazione: attribuendo
  prioritariamente le risorse ai "programmi integrati", che nel
  citato decreto-legge n. 152 del 1991, erano previsti come
  eventualità e che trascinano assieme all'edilizia
  sovvenzionata e agevolata una quota pari almeno al 50 per
  cento di edilizia libera e ulteriori quote, comprese tra il 30
  e il 60 per cento del totale edificabile, di commerciale e
  terziario, nonché introducendo il confronto concorrenziale tra
  i soggetti proponenti, a seguito di una "attestazione di
  conformità delle localizzazioni proposte rispetto alla
  finalità del citato decreto n. 152, rilasciata dal prefetto
  competente per territorio".
    Ai fini degli interventi di programma integrato il
  proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area, che può
  avere "destinazione anche non residenziale", ma non si dice
  come tali aree possano divenire residenziali, evidentemente
  pensando di utilizzare l'articolo 16 della legge
  "Ferrarini-Botta", che prevede che i programmi integrati
  costituiscano automaticamente variante al piano regolatore
  generale (tale articolo verrà successivamente dichiarato
  incostituzionale dalla Corte costituzionale).
    Si noti infine che al punto 3.2 della citata delibera CIPE
  si insiste sul fatto che la valutazione sui programmi
  integrati terrà conto, tra l'altro, anche "degli effetti di
  risanamento sulle aree circostanti".
    La procedura della delibera CIPE presuppone che i comuni
  siano esclusi dall' iter  e che la individuazione
  definitiva delle proposte da ammettere a finanziamento sia
  effettuata dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
  residenziale (CER).
    Ma la incostituzionalità delle varianti urbanistiche
  promosse dai "programmi integrati" e l'esplodere di
  "Tangentopoli" raffreddano gli entusiasmi e inducono a qualche
  cautela.  Il nuovo Ministro dei lavori pubblici non intende
  assumersi la paternità di concludere un  iter  che è stato
  reso tortuoso e incandescente dai protagonisti di
  "Tangentopoli".  Inoltre, le pressioni di chi ha attivato la
  elaborazione dei programmi integrati inducono, tuttavia, a
  concludere qualcosa prima che il nuovo Parlamento possa
  operare.
 
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    Così con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, viene convertito
  in legge il decretolegge n. 398 del 1993, che introduce come
  meccanismo di variazione urbanistica "l'accordo di programma"
  e pone la responsabilità decisionale in capo al presidente
  della regione.  Il Ministro non tocca più la materia.  E' il
  segretario generale del Ministero che, nel gennaio 1994,
  scrive ai presidenti delle regioni e informa per conoscenza i
  sindaci, trasmettendo l'elenco degli operatori e dei progetti
  selezionati, ai fini della conclusione dell'accordo di
  programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990,
  ricordando che entro sessanta giorni va formalizzato l'accordo
  di programma e rendendo disponibili gli atti progettuali.
    Sembra che il nuovo strumento "accordo di programma"
  risolva la questione, ma non è così.  Ci si trova di fronte
  all'ennesimo stravolgimento.
    L'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 parla di altro.
  Si riferisce ad opere e programmi di intervento che
  "richiedono", per la loro completa realizzazione, l'azione
  integrata di comuni, di province e di regioni, di
  amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
  comunque di due o più tra i soggetti pubblici...".  Più oltre è
  scritto: "4.  L'accordo, consistente nel concorso unanime delle
  amministrazioni interessate...", e "5.  Ove l'accordo comporti
  variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco
  alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale
  entro trenta giorni a pena di decadenza".
    Appare evidente che lo spirito dell'articolo si riferisce a
  opere solo pubbliche (e non anche private) di interesse
  extraterritoriale come ferrovie, strade, interventi che
  coinvolgono più amministrazioni ed enti.
    Riguardo, ad esempio, al comune di Bologna, non si tratta
  di oggetti speciali e complessi, ma dello stesso tipo di
  quelli realizzati nel corso dell'evoluzione urbanistica della
  città (case di edilizia sovvenzionata ed agevolata, spazi per
  commercio e uffici).
    Inoltre non appare ammissibile la parte degli interventi
  che si riferisce all'edilizia residenziale libera e
  all'edilizia non residenziale, perché non ha alcuna attinenza
  con le finalità dell'edilizia sovvenzionata, agevolata e
  convenzionata per le quali sono ammesse le procedure di
  variazione urbanistica accelerata.
    Tutto il sostegno legislativo messo a punto dal momento
  della distorsione "tangentopolistica" del provvedimento che
  dovrebbe essere a favore delle Forze dell'ordine contraddice
  l'intento della legge che era a sostegno della lotta alla
  criminalità, della trasparenza e del buon governo.
    Anche il contenuto urbanistico dei "programmi" presentati
  ad esempio per Bologna, Milano, Roma, si manifesta nella sua
  vera natura "palazzinara".
    Questi i dati quantitativi per il comune di Bologna:
      9 interventi - 3.379 alloggi, di cui 1.763 di edilizia
  residenziale libera;
      487.422 metri cubi di edilizia non residenziale di cui
  244.327 metri cubi di direzionale, quasi un  fiera district
  e 233.645 metri cubi di commerciale, quasi tre
  centriborgo.
    Tutti gli interventi si trovano in zone agricole, tranne
  uno che insiste su una area in cui si è previsto di realizzare
  un campeggio lungo il Reno a Borgo Panigale, e oltre a questa
  sono localizzati nel modo seguente:
      prima di Lavino sotto la via Emilia;
      dietro il motel Agip di Borgo Panigale e tra la
  tangenziale e la via Emilia;
      dentro la megacava;
      di fianco al parco Nord oltre la tangenziale;
      tra la ferrovia e la prevista strada lungo-Savena;
      tra il cimitero dei Polacchi e il torrente Savena.
    Si tratta di aree prive di urbanizzazioni, esterne alle
  reti del trasporto pubblico, collocate presso i nostri corsi
  d'acqua e oltre la tangenziale, inserite nei grandi cunei di
  verde agricolo che convergono sulla città.  La loro attivazione
  costituirebbe
 
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  la sconfessione e lo stravolgimento delle linee di
  fondo su cui si è progettato un piano regolatore generale che
  ha inteso cimentarsi con la difficile sfida di lavorare alla
  riqualificazione delle aree interne all'urbanizzato e di
  definire un limite alla espansione della città nella campagna
  attraverso i parchi di lungofiume, la fascia boscata tra la
  cintura ferroviaria e la tangenziale e i grandi cunei agricoli
  di parco-campagna.
    E' vero che l'attuazione delle zone integrate di settore
  procede con tempi diversi rispetto a quelli che ci si
  attendeva, e ci proponiamo di intervenire per dare una decisa
  accelerata all'attuazione del piano regolatore generale, ma la
  logica che ha guidato la proposta dei cosiddetti "programmi
  integrati" deriva da altro, da una logica di rendita e di
  profitto ambientalmente e socialmente insostenibile.
    Per fare alcune centinaia di alloggi per le Forze
  dell'ordine (si parla di duecento appartamenti) si propone di
  realizzare migliaia di alloggi e mezzo milione di metri cubi
  di commerciale e terziario in zone disservite.
    Nella città di Roma, gli interventi finanziati ai sensi
  dell'articolo 18 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n.
  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
  1991, n. 203, sono ben 27, quasi tutti in zona H (agro romano)
  del piano regolatore e, pertanto, in variante.
    In tutto prevedevano 4.200.000 metri cubi dei quali
  3.176.000 di edilizia residenziale ed il resto per centri
  commerciali ed altre strutture di servizi privati.
    Le zone scelte sono per la totalità fini a se stesse e non
  servono al recupero né delle
  zone già edificate né di quelle di nuovo abusivismo.
    Alcune aree sono nella zona di Salone interessata da falde
  idriche da tutelare ed altre sono localizzate in zone indicate
  dalla soprintendenza archeologica ad alto rischio archeologico
  per la presenza documentata di reperti.
    Una delle zone interessa una zona C (ristrutturazione
  urbanistica) del piano regolatore generale situata nel
  quartiere densamente popolato "Marconi", al lungotevere
  Papareschi.  Sono previsti circa 200.000 metri cubi complessivi
  per 1.500 nuovi abitanti in un settore privo di  standard
  di verde, senza un piano particolareggiato ed in grave crisi
  di mobilità.
    Il valore a metro quadro si aggira sui sei milioni di lire;
  rimane un'incognita il costo che sarà a carico del comune di
  Roma per quanto riguarda le infrastrutture ed i servizi che si
  dovranno prevedere per dotare questi insediamenti di acqua,
  fognature, gas, elettricità e trasporti pubblici.
    Ultima considerazione è sull'evidente fatto che queste
  residenze non serviranno certo a soddisfare il vero fabbisogno
  abitativo esistente a Roma.
    E' necessario quindi contrastare questo disegno che
  rappresenta l'esatto opposto del titolo del decreto-legge n.
  152 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203
  del 1991, intanto con l'abrogazione dell'articolo 8 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, poi con il ricorso
  alla giustizia amministrativa affinché sia fatta decadere la
  delibera CIPE e si possa restituire ai consigli comunali il
  diritto al governo urbanistico del territorio.
 
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