| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia
assistenziale, individuano le aree idonee all'ubicazione dei
centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza
sessuale e inoltrano le domande relative alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una
relazione che evidenzi le effettive possibilità di gestione
dei centri, la garanzia della continuità degli interventi,
nonché la tipologia ed i metodi degli interventi stessi,
motivando, ove ricorra, l'urgenza dell'istituzione.
3. Con decreto del Ministro per gli affari sociali sono
disciplinati i termini per l'inoltro delle domande di cui al
comma 1 del presente articolo ed è stabilito il termine di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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