| 1. Il fondo per i centri di sostegno per le vittime di
maltrattamenti e di violenza sessuale è ripartito annualmente
tra le
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regioni e le province autonome in modo da salvaguardare
l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di
sostegno, garantendone l'istituzione parallela nei comuni
dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.
2. Il Ministro per gli affari sociali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, con
proprio decreto, l'erogazione di finanziamenti.
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