| Onorevoli Colleghi! -- Mi accingo a presentare la
presente proposta di legge con la certezza nell'animo che
possa al più presto trovare giusta conclusione, a coronamento
anche di precedenti analoghe iniziative ed in considerazione,
soprattutto, dell'importanza sociale che essa presenta.
E' una problematica che, pur riconoscendo il valore
economico e sociale del lavoro casalingo, deve trovare giusto
inserimento nel contesto delle più recenti analisi e
rilevazioni sulla situazione della donna e delle conseguenti
risoluzioni ed iniziative. Si tenga presente, infatti, a tal
proposito, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il
17 gennaio 1984, sulla base della proposta e delle risoluzioni
presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione
delle donne in Europa.
In essa si rileva che, pur aumentando in termini assoluti
l'occupazione femminile, la disoccupazione delle donne cresce
più di quella degli uomini; che la crisi finanziaria e le
difficoltà di bilancio incidono negativamente sulle condizioni
di vita delle donne, in quanto provocano la riduzione dei
servizi sociali e l'aumento delle tariffe di tali servizi.
Conseguenza logica è che la Comunità europea e gli Stati
europei devono prioritariamente perseguire:
a) la difesa della conquista della parità;
b) la tutela dell'occupazione femminile e la
conseguente offerta di posti di lavoro alle donne nei nuovi
settori;
c) una assoluta uguaglianza di assunzione di
responsabilità dell'uomo e
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della donna in ogni ramo della vita politica, culturale,
sociale e familiare.
Ovviamente tale proposta non deve creare banali
fraintendimenti: infatti non vuole significare un
rafforzamento, uno stimolo o un incremento del ruolo dato
tradizionalmente alla donna nell'ambito domestico, bensì
attuare la regolamentazione di un fenomeno sociale che sino ad
oggi continua ad essere ignorato. Sembra giusto che il ruolo
della donna casalinga, liberamente svolto, non deve essere
destinato a scomparire o ad essere ancora ignorato, ma deve
rientrare nella logica di un adeguato riconoscimento di una
professione che non è stata, tuttora, considerata un vero e
proprio lavoro. D'altronde, con la citata risoluzione del 17
gennaio 1984 il Parlamento europeo espressamente "chiede alla
Commissione di effettuare uno studio sul valore economico e
sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche,
soprattutto sul piano dei diritti sociali, che potrebbero
derivarne".
E' convinzione radicata che l'approvazione di questa
proposta di legge debba rappresentare l'appagamento di una
esigenza profondamente sentita dalle donne casalinghe, che
intendono essere riconosciute quali soggetti sociali. Sebbene
la donna casalinga sino ad oggi abbia avuto riconoscimenti
(rimasti, però, solo tali) nei vari momenti storici della
società, non si è però mai determinata una regolamentazione
sociale ed economica della sua attività, che ancora si
configura in una enorme mole di lavoro, svolto nel chiuso
delle mura domestiche.
E' bene tenere presente che l'attività della casalinga non
si limita alla esecuzione di mere azioni materiali, quali
pulire, cucinare, stirare, eccetera, ma sicuramente si
concretizza in un ruolo che va oltre le incombenze
espletate.
La casalinga è depositaria di servizi sociali molto
importanti e, spesso, si sostituisce ad essi.
A lei spetta curare i familiari, allevare dignitosamente i
figli e provvedere alla loro educazione, interessarsi per una
accurata alimentazione, che tenga conto delle più recenti
acquisizioni scientifiche, fungere da interlocutore con alcuni
pubblici servizi, in quanto spesso è lei che provvede alle
incombenze burocratiche dei suoi familiari e conviventi.
E' per questo che, come innanzi detto, il problema va
affrontato e risolto con la dovuta dignità.
Certamente la situazione economica in cui versa attualmente
il Paese non consente in alcun modo di pensare ed ipotizzare
forme di monetizzazione, ma precipuo intendimento è quello di
dare alla casalinga uno stato giuridico, che è tipico di ogni
lavoratore e che costituisce un veicolo per un migliore
inserimento nella società.
La presente proposta di legge deve costituire la pietra
miliare per un successivo cammino e per una sempre più solida
ed attuale interpretazione dei vari problemi, portandoli ad
una adeguata soluzione.
Per una questione di giustizia sociale la proposta di legge
è formulata con una terminologia che non utilizza termini che
implichino distinzioni tra i due sessi.
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