| (Lavoro casalingo).
1. Si definisce lavoro casalingo l'attività esercitata
da un soggetto presso la propria abitazione e finalizzata alla
conduzione della casa ed alla assistenza ai figli, al coniuge,
al convivente, ai genitori o ai suoceri anziani o malati
conviventi.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge di applicano
anche ai coniugi o genitori stranieri di cittadini italiani,
purché residenti nel territorio della Repubblica.
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