| (Revisione dell'albo professionale).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti
all'albo professionale ai sensi dell'articolo 3 devono
presentare una dichiarazione sottoscritta, sotto la propria
responsabilità, attestante l'esistenza delle condizioni
stabilite all'articolo 1, la non sussistenza delle
incompatibilità di cui all'articolo 2, nonché la ricevuta
dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo
10.
2. Degli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo è fatta menzione nella tessera di cui all'articolo 5,
ai fini della validità della stessa. La mancata presentazione
della dichiarazione e della ricevuta di cui al comma 1 entro
il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'albo
professionale, fatto salvo il diritto a nuova iscrizione.
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