| (Costituzione e gestione di cooperative).
1. Le regioni svolgono, nell'ambito delle proprie
competenze, attività integrative in tema di promozione,
costituzione e gestione di cooperative tra soggetti che
esercitano il lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 1, che
siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo
2.
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