| (Indennizzo nei casi di infortunio).
1. A favore degli iscritti all'albo di cui all'articolo 2,
che abbiano versato i contributi di cui al comma 1
dell'articolo 10 per almeno due anni consecutivi e che abbiano
ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 4, in caso
di infortunio nell'esercizio ed a causa dell'attività
casalinga, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni
terapeutiche di durata non inferiore ad una settimana e che
comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per
cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite
massimo dell'ammontare di una retribuzione annua calcolata in
base alla retribuzione media annua prevista nel settore
dell'artigianato alla data dell'infortunio.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è stabilito in relazione
all'entità degli esiti invalidanti ed in base ai criteri
indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
Pag. 7
3. La richiesta diretta ad ottenere l'indennizzo, corredata
della documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni
richieste al comma 1, deve essere presentata alla competente
sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), la quale provvede alla liquidazione
dell'indennizzo medesimo, previ eventuali ulteriori
accertamenti.
| |