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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


266
DDL0013-0003
Progetto di legge Camera n. 13 - testo presentato - (DDL12-13)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C13. TESTIPDL
...C13.
Pag. 11 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC13 ZZ12 ZZRT ZZPR
  Articolo 1.
      L'entità dei versamenti dei ruoli sospesi e
  successivamente rateizzati relativi all'anno 1985 e al primo
  semestre 1986 ammonta rispettivamente a circa lire 337,5
  miliardi ed a circa lire 150,1 miliardi.
      Tenuto presente che i versamenti attesi nel 1994
  sarebbero ammontati - nell'ipotesi di ripartizione uniforme
  del carico relativo all'anno 1985 nel quadriennio 1994-1997 -
  a lire 84,3 miliardi, si stima che, a parte la disponibilità
  di entrate, la conseguente perdita per il 1994 in termini di
  oneri finanziari (calcolati al tasso di interesse del 6 per
  cento e per una durata media di sei mesi) sia pari a circa
  lire 2,5 miliardi.
  Articolo 2.
      La norma stabilisce in sostanza che gli interessi
  derivanti da determinati prestiti vengano riconosciuti nella
  misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio
  vigente nel periodo d'imposta.  Tale norma non ha trovato mai
  applicazione a seguito dei numerosi rinvii, da ultimo quello
  relativo all'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre
  1991, n.413, che ha procrastinato l'efficacia della
  disposizione al periodo di imposta avente inizio dopo il 31
  dicembre 1993.
      La norma non comporta variazioni di gettito, tenuto conto
  che gli effetti della disposizione di cui trattasi, istituita
  con il decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, non sono
  stati stimati nella nota tecnica al citato decretolegge.
  Articolo 3.
      La norma considera che gli oneri sociali - di cui
  all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993,
  n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151 - da
  rimborsare a titolo di sgravi alle imprese industriali
  concorrano a formare il reddito d'impresa.
      Nella nota tecnica al citato decreto-legge n.71 del 1993
  (atto Camera n. 2436), il rimborso di detti oneri -
  retroattivamente riconosciuti dalla sentenza della Corte
  costituzionale n.261 del 1991 -
 
                              Pag. 12
 
  ammonta a lire 450 miliardi; detta nota non aveva considerato
  gli effetti sulle entrate conseguenti alla restituzione di
  detto importo.  Non viene pertanto indicata alcuna variazione
  sulle entrate.
  Articolo 4.
      La norma non comporta variazioni di gettito.
  Articolo 5.
      La norma stabilisce il differimento al 30 giugno 1994 del
  termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione del decreto del
  Ministro delle finanze che fissa i princìpi e i criteri di
  bilancio per la tenuta della contabilità.
      La norma non comporta variazioni di gettito.
  Articolo 6.
      L'articolo apporta modifiche all'articolo 78 della legge
  30 dicembre 1991, n.413.
      La norma non comporta variazioni di gettito.
  Articolo 7.
      Si tratta di norma tecnica concernente disposizioni per
  il funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte
  dirette.
  Articolo 8.
      La norma abroga il quinto comma dell'articolo 2 della
  legge 22 luglio 1982, n.467, che prevede l'obbligo per
  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
  commercializzare i sali da essa prodotti attraverso una
  società partecipata dell'Azienda tabacchi italiani, a
  prevalente partecipazione pubblica.  La soppressione di tale
  disposizione si rende necessaria in quanto è una norma ormai
  superata dalle direttive comunitarie.
      La norma non comporta variazioni di gettito.
  Articolo 9.
      L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427, ha stabilito lo slittamento dell'applicazione
  della nuova procedura di autoliquidazione della denuncia di
  successione a partire dal 1^ gennaio 1994; di conseguenza, la
  relazione tecnica del citato decreto-legge ha
 
                              Pag. 13
 
  indicato per il 1993 una riduzione di entrata per lire 600
  miliardi, riducendo corrispondentemente l'effetto netto del
  provvedimento.
      La soppressione dell'autoliquidazione delle imposte di
  successione prevista dal comma 2 del presente articolo
  dovrebbe, quindi, comportare minori entrate, rispetto al
  previsto, per lire 600 miliardi per il 1994.
      Tale effetto, peraltro, risulta compensato da un'altra
  misura di tipo procedurale basata su una più incisiva attività
  amministrativa da parte degli uffici, che dovrebbe assicurare
  una analoga accelerazione delle operazioni di liquidazione e,
  quindi, di riscossione dell'imposta.  E' stato, infatti,
  approvato in data 20 dicembre 1993, dall'Amministrazione
  finanziaria, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un
  apposito progetto finalizzato che prevede un recupero
  significativo dell'arretrato di imposta nella liquidazione
  delle dichiarazioni di successione di lire 600 miliardi per il
  1994.
      A seguito dell'abrogazione dell'autoliquidazione, le
  norme previste dal comma 1 dell'articolo 9 ripristinano le
  disposizioni sull'imposta di successione e donazione
  preesistenti.
  Articolo 10.
      La norma assoggetta gli atti pubblici e gli atti
  giudiziari relativi al trasferimento di autoveicoli
  all'addizionale regionale sull'imposta erariale di
  trascrizione (ARIET) ed all'imposta provinciale per
  l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (IPI).  Il
  provvedimento ha finalità antielusive in quanto vuole
  parificare il trattamento fiscale degli atti pubblici per le
  iscrizioni dei veicoli al PRA a quelli privati posti in essere
  per la stessa finalità, consentendo maggiori entrate a favore
  delle regioni (ARIET) e delle province (IPI).
      Ai fini del gettito erariale non si hanno variazioni, in
  quanto con la formazione dell'atto pubblico l'entrata
  affluisce sul capitolo 1201 (imposta di registro), mentre con
  l'atto privato viene imputata al capitolo 1236 (imposta
  erariale di trascrizione) dello stato di previsione
  dell'entrata.
  Articolo 11.
      Il provvedimento concerne la modifica della tariffa delle
  tasse di concessione comunale e regionale.  La parte
  riguardante le tasse a favore dei comuni non produce
  variazioni di gettito; per quanto riguarda le tasse di
  concessione regionale, dovrebbe determinare un aumento di
  gettito valutabile nella misura di circa 3 miliardi di lire su
  base nazionale a partire dall'anno 1994.
  Articolo 12.
      Al comma 1, lettera  b),  la norma considera la
  modifica dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge
  n.331 del 1993, consistente nella riduzione a 125.000
  tonnellate del contingente del biodiesel
 
                              Pag. 14
 
  esentato dall'accisa; tale riduzione comporterebbe circa lire
  100 miliardi di maggiori entrate annuali.  Tenuto presente che
  l'aumento a 250.000 tonnellate, introdotto con un emendamento
  al decreto-legge n.331 del 1993, non era stato oggetto di
  valutazione, è stata conseguentemente lasciata invariata la
  precedente previsione d'entrata.
  Articolo 13.
      La norma differisce il termine dal 1^ gennaio 1994 al 1^
  aprile 1994 per l'inizio dell'affidamento all'Ente poste
  italiane della distribuzione primaria dei valori bollati.
      Tale disposizione non comporta variazione di spesa
  rispetto a quanto previsto nel bilancio dello Stato per l'anno
  1994.
  Articolo 14.
      La norma considera, tra l'altro, le richieste di rimborso
  nei limiti previsti dall'articolo 78, comma 37, della legge 30
  dicembre 1991, n.413.  Pertanto la disposizione non comporta
  variazione di gettito.
 
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