| Articolo 1.
L'entità dei versamenti dei ruoli sospesi e
successivamente rateizzati relativi all'anno 1985 e al primo
semestre 1986 ammonta rispettivamente a circa lire 337,5
miliardi ed a circa lire 150,1 miliardi.
Tenuto presente che i versamenti attesi nel 1994
sarebbero ammontati - nell'ipotesi di ripartizione uniforme
del carico relativo all'anno 1985 nel quadriennio 1994-1997 -
a lire 84,3 miliardi, si stima che, a parte la disponibilità
di entrate, la conseguente perdita per il 1994 in termini di
oneri finanziari (calcolati al tasso di interesse del 6 per
cento e per una durata media di sei mesi) sia pari a circa
lire 2,5 miliardi.
Articolo 2.
La norma stabilisce in sostanza che gli interessi
derivanti da determinati prestiti vengano riconosciuti nella
misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio
vigente nel periodo d'imposta. Tale norma non ha trovato mai
applicazione a seguito dei numerosi rinvii, da ultimo quello
relativo all'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n.413, che ha procrastinato l'efficacia della
disposizione al periodo di imposta avente inizio dopo il 31
dicembre 1993.
La norma non comporta variazioni di gettito, tenuto conto
che gli effetti della disposizione di cui trattasi, istituita
con il decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, non sono
stati stimati nella nota tecnica al citato decretolegge.
Articolo 3.
La norma considera che gli oneri sociali - di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993,
n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151 - da
rimborsare a titolo di sgravi alle imprese industriali
concorrano a formare il reddito d'impresa.
Nella nota tecnica al citato decreto-legge n.71 del 1993
(atto Camera n. 2436), il rimborso di detti oneri -
retroattivamente riconosciuti dalla sentenza della Corte
costituzionale n.261 del 1991 -
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ammonta a lire 450 miliardi; detta nota non aveva considerato
gli effetti sulle entrate conseguenti alla restituzione di
detto importo. Non viene pertanto indicata alcuna variazione
sulle entrate.
Articolo 4.
La norma non comporta variazioni di gettito.
Articolo 5.
La norma stabilisce il differimento al 30 giugno 1994 del
termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione del decreto del
Ministro delle finanze che fissa i princìpi e i criteri di
bilancio per la tenuta della contabilità.
La norma non comporta variazioni di gettito.
Articolo 6.
L'articolo apporta modifiche all'articolo 78 della legge
30 dicembre 1991, n.413.
La norma non comporta variazioni di gettito.
Articolo 7.
Si tratta di norma tecnica concernente disposizioni per
il funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte
dirette.
Articolo 8.
La norma abroga il quinto comma dell'articolo 2 della
legge 22 luglio 1982, n.467, che prevede l'obbligo per
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
commercializzare i sali da essa prodotti attraverso una
società partecipata dell'Azienda tabacchi italiani, a
prevalente partecipazione pubblica. La soppressione di tale
disposizione si rende necessaria in quanto è una norma ormai
superata dalle direttive comunitarie.
La norma non comporta variazioni di gettito.
Articolo 9.
L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427, ha stabilito lo slittamento dell'applicazione
della nuova procedura di autoliquidazione della denuncia di
successione a partire dal 1^ gennaio 1994; di conseguenza, la
relazione tecnica del citato decreto-legge ha
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indicato per il 1993 una riduzione di entrata per lire 600
miliardi, riducendo corrispondentemente l'effetto netto del
provvedimento.
La soppressione dell'autoliquidazione delle imposte di
successione prevista dal comma 2 del presente articolo
dovrebbe, quindi, comportare minori entrate, rispetto al
previsto, per lire 600 miliardi per il 1994.
Tale effetto, peraltro, risulta compensato da un'altra
misura di tipo procedurale basata su una più incisiva attività
amministrativa da parte degli uffici, che dovrebbe assicurare
una analoga accelerazione delle operazioni di liquidazione e,
quindi, di riscossione dell'imposta. E' stato, infatti,
approvato in data 20 dicembre 1993, dall'Amministrazione
finanziaria, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un
apposito progetto finalizzato che prevede un recupero
significativo dell'arretrato di imposta nella liquidazione
delle dichiarazioni di successione di lire 600 miliardi per il
1994.
A seguito dell'abrogazione dell'autoliquidazione, le
norme previste dal comma 1 dell'articolo 9 ripristinano le
disposizioni sull'imposta di successione e donazione
preesistenti.
Articolo 10.
La norma assoggetta gli atti pubblici e gli atti
giudiziari relativi al trasferimento di autoveicoli
all'addizionale regionale sull'imposta erariale di
trascrizione (ARIET) ed all'imposta provinciale per
l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (IPI). Il
provvedimento ha finalità antielusive in quanto vuole
parificare il trattamento fiscale degli atti pubblici per le
iscrizioni dei veicoli al PRA a quelli privati posti in essere
per la stessa finalità, consentendo maggiori entrate a favore
delle regioni (ARIET) e delle province (IPI).
Ai fini del gettito erariale non si hanno variazioni, in
quanto con la formazione dell'atto pubblico l'entrata
affluisce sul capitolo 1201 (imposta di registro), mentre con
l'atto privato viene imputata al capitolo 1236 (imposta
erariale di trascrizione) dello stato di previsione
dell'entrata.
Articolo 11.
Il provvedimento concerne la modifica della tariffa delle
tasse di concessione comunale e regionale. La parte
riguardante le tasse a favore dei comuni non produce
variazioni di gettito; per quanto riguarda le tasse di
concessione regionale, dovrebbe determinare un aumento di
gettito valutabile nella misura di circa 3 miliardi di lire su
base nazionale a partire dall'anno 1994.
Articolo 12.
Al comma 1, lettera b), la norma considera la
modifica dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge
n.331 del 1993, consistente nella riduzione a 125.000
tonnellate del contingente del biodiesel
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esentato dall'accisa; tale riduzione comporterebbe circa lire
100 miliardi di maggiori entrate annuali. Tenuto presente che
l'aumento a 250.000 tonnellate, introdotto con un emendamento
al decreto-legge n.331 del 1993, non era stato oggetto di
valutazione, è stata conseguentemente lasciata invariata la
precedente previsione d'entrata.
Articolo 13.
La norma differisce il termine dal 1^ gennaio 1994 al 1^
aprile 1994 per l'inizio dell'affidamento all'Ente poste
italiane della distribuzione primaria dei valori bollati.
Tale disposizione non comporta variazione di spesa
rispetto a quanto previsto nel bilancio dello Stato per l'anno
1994.
Articolo 14.
La norma considera, tra l'altro, le richieste di rimborso
nei limiti previsti dall'articolo 78, comma 37, della legge 30
dicembre 1991, n.413. Pertanto la disposizione non comporta
variazione di gettito.
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