| 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di
Lecce.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Puglia su
richiesta del sindaco del comune di Santa Cesarea Terme,
previa delibera del consiglio comunale.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro
trenta giorni dalla richiesta. Il decreto ha una validità di
trent'anni dalla data di concessione e può essere rinnovato
alla scadenza.
| |