| 1. Il presidente della giunta della regione Puglia, sentito
il sindaco di Santa Cesarea Terme, con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi della data di entrata
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in vigore della presente legge, adotta il regolamento
per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto per i minori, nonché per tutti
gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della
regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere
autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco
con slot-machines;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari, opportune cautele per assicurare
la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo
delle risultanze della gestione da parte degli organi
competenti;
e) le modalità e le eventuali garanzie per tutto
quanto previsto dall'articolo 2 ed in particolare le modalità
per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco;
le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite
cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il
concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le
disposizioni per il regolare versamento al comune degli
importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
la possibilità di revoca della concessione da parte
dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di
risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la
mancata ottemperanza da parte del concessionario alle
condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle
attività che vi si svolgono.
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