| 1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 60 per cento al comune di Santa Cesarea Terme
con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la
metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico
altamente qualificate ovvero per iniziative, opere e servizi
di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e
d'incremento turistico;
b) il 20 per cento alla provincia di Lecce per
iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di
miglioramento, di valorizzazione e d'incremento del settore
turistico;
c) il 20 per cento alla regione Puglia che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 viene effettuato dal comune di Santa
Cesarea Terme, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio da parte delle autorità di controllo.
| |