| 1. Il presidente della giunta della regione Puglia, in caso
di violazione delle norme di cui alla presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei
preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco
sono considerati come pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori,
nonché ai cittadini residenti nel comune di Santa Cesarea
Terme e nei comuni limitrofi, entro un raggio di dieci
chilometri.
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