| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge non
vuole costituire un'innovazione totale ai princìpi che
regolano la materia, ma tende piuttosto a migliorare e
attualizzare i contenuti della legge 27 dicembre 1985, n.
816.
Tutto questo corrisponde all'evidente volontà di migliorare
lo status degli amministratori locali, chiamati ad
espletare un servizio che richiede impegni e sacrifici
costanti.
Forse un tempo questo avrebbe costituito un "azzardo", ma
oggi è necessario che gli amministratori vengano messi nelle
condizioni ottimali per poter gestire decorosamente la propria
carica.
Nel 1985 aveva risposto bene a questa esigenza la citata
legge n. 816 dando un notevole impulso alla soluzione
dell'annosa questione.
Ma l'esperienza ha notevolmente marcato le carenze e le
imprecisioni, resesi oggi ancora più evidenti dopo le
accresciute responsabilità degli amministratori.
Questa nuova normativa può assicurare condizioni di lavoro
migliori per gli amministratori, chiamati a compiti di
maggiore responsabilità, specialmente con le recenti riforme
in materia di autonomie locali.
Si rende necessario realizzare tangibili miglioramenti
delle indennità degli amministratori
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locali; prima di tutto, per adeguarle al mutato
costo della vita e poi per mettere l'amministratore nelle
migliori condizioni per non avere ostacoli nell'assolvimento
del suo impegno.
Viene introdotta un'indennità sostitutiva di mancato
reddito.
Dalle tabelle allegate all'articolato si evince chiaramente
una netta volontà di miglioramento, con una più chiara
articolazione, con particolare riferimento ai comuni
medio-piccoli e con un'innovazione del rapporto
indennità-abitanti.
Particolare rilievo viene dato alla facoltà
dell'amministratore di usufruire di aspettative a tempo
parziale, allo scopo di dare la possibilità di un
alleggerimento lavorativo ai sindaci dei piccoli comuni e a
coloro che non intendono abbandonare del tutto il loro
lavoro.
Appare inoltre indispensabile adeguare l'indennità
spettante all'amministratore locale non più in relazione
all'aumento dell'indennità integrativa speciale bensì al tasso
di inflazione determinatosi nell'anno precedente.
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