| 1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Collocamento in aspettativa). - 1.
Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, eletti alle
cariche di cui alla presente legge, possono essere collocati,
a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo pieno ovvero
a tempo parziale, in misura corrispondente alla metà
dell'orario settimanale di lavoro.
2. Il periodo di cui al comma 1, trascorso in aspettativa a
tempo pieno o a tempo parziale, è considerato come servizio
effettivamente prestato a tutti gli effetti, nonché come
legittimo impedimento ai fini del compimento del periodo di
prova.
3. Il datore di lavoro pubblico è tenuto a versare agli
istituti previdenziali e assicurativi gli oneri assistenziali,
previdenziali ed assicurativi per tutti i lavoratori
dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente
legge. Il datore di lavoro pubblico ha altresì facoltà di
chiedere il rimborso dei contributi all'ente presso il quale
il lavoratore, collocato in aspettativa, esercita il mandato.
Tale ente provvede al versamento, presso i competenti istituti
previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in
sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì
rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità
di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo
dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per
l'eventuale residuo da parte dell'eletto".
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