| 1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Amministratori aventi diritto
all'aspettativa). - 1. Possono essere
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posti, a richiesta, in aspettativa a tempo parziale:
a) i sindaci;
b) gli assessori dei comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia;
c) i presidenti e gli assessori delle province;
d) i sindaci e gli assessori delle città
metropolitane.
2. Possono essere posti, a richiesta, in aspettativa a
tempo pieno:
a) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti;
b) gli assessori dei comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti;
c) i presidenti e gli assessori delle province;
d) i sindaci e gli assessori delle città
metropolitane".
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