| 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge
27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituiti dai seguenti:
"I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali,
provinciali e metropolitani hanno diritto ad assentarsi dal
servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i
rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in
orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo,
e nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre
la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali e metropolitane, delle assemblee delle
comunità montane, delle associazioni e dei consorzi tra enti
locali, dei consigli delle aziende municipali, provinciali o
consortili, dei consigli circoscrizionali, delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente
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istituite, nonché i membri delle conferenze dei capigruppo,
laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte".
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