| 1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Indennità di carica dei sindaci e
degli assessori). - 1. Ai sindaci, agli assessori dei
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai
presidenti e agli assessori della provincia e ai sindaci e
agli assessori delle città metropolitane è corrisposta una
indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di
appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di
comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate
alla presente legge.
2. Agli assessori comunali, provinciali e delle città
metropolitane cui spetti l'indennità di carica e che svolgano
funzioni vicarie del sindaco o del presidente della provincia,
compete una maggiorazione dell'indennità di carica del 30 per
cento".
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