| 1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Indennità aggiuntiva sostitutiva del
mancato reddito). - 1. Agli amministratori che fruiscono
dell'aspettativa prevista dalla presente legge compete, in
aggiunta all'indennità di carica, una indennità aggiuntiva
sostitutiva del mancato reddito, ad esso commisurata, nei
limiti di cui alla tabella C allegata alla presente legge, con
una riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in
aspettativa a tempo parziale.
2. Nelle amministrazioni in cui è previsto, ai sensi della
presente legge, il collocamento in aspettativa, agli
amministratori che esercitino attività lavorativa non
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dipendente è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica,
l'indennità di cui al comma 1, determinata nell'ambito della
misura massima consentita per l'ente di appartenenza".
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