| 1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre
1985, n. 816, è sostituito dal seguente:
"Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali
che abbiano più di cinquanta dipendenti può essere, a
richiesta, concessa l'aspettativa, a tempo parziale o a tempo
pieno, con il godimento dell'indennità aggiuntiva di cui
all'articolo 6".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della citata legge
n. 816 del 1985, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Ai soggetti di cui al quarto comma del presente articolo,
nel caso in cui svolgano attività lavorativa non dipendente,
sono estesi i benefìci di cui all'articolo 6, comma 2".
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