| 1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Indennità di carica del presidente e
dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali
e loro aziende). - 1. Ai presidenti dei consorzi tra comuni
e province e delle loro aziende può essere concessa, in
relazione alla popolazione servita, una indennità mensile di
carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per
il sindaco del comune con numero di abitanti pari a quelli del
comprensorio consortile.
2. Ai componenti degli organi esecutivi di cui al comma 1
può essere corrisposta una indennità pari al 45 per cento di
quella prevista per il presidente.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con
delibera adottata dalla
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maggioranza dei componenti dell'assemblea.
4. Ai presidenti dei consorzi e delle loro aziende con più
di cinquanta dipendenti può essere concessa, a richiesta,
l'aspettativa a tempo parziale o a tempo pieno, con il
godimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 6".
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