| 1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Indennità di presenza dei consiglieri
comunali e provinciali). - 1. Ai consiglieri comunali e
provinciali e delle città metropolitane è corrisposta una
indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni
seduta del giorno, entro i limiti massimi previsti dalle
tabelle D ed E allegate alla presente legge".
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