| 1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Condizioni per la corresponsione
delle indennità di presenza). - 1. L'indennità di presenza
di cui all'articolo 10 è corrisposta, alle medesime condizioni
e per l'effettiva partecipazione alle sedute, ai componenti
delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite
e convocate.
2. L'indennità di presenza, nei limiti di cui al comma 1,
può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei
consigli tributari.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra
loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata".
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