| 1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Copertura dell'onere finanziario). -
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun
onere a carico del bilancio dello Stato".
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