| 1. L'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Assicurazione contro i rischi del
mandato). - 1. Tutti gli amministratori indicati nella
presente legge possono essere assicurati contro i rischi
derivanti dall'espletamento del loro mandato.
2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche
rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di
proprietà degli eletti, a condizione che i
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danni siano comunque conseguenti all'esercizio del
mandato.
3. Le assicurazioni di cui al comma 1 non possono
riguardare la costituzione di fondi previdenziali o
assimilabili".
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