| 1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
è inserito il seguente:
"Art. 27- bis. - (Servizio di leva). - 1.
I sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali
e delle città metropolitane, chiamati a prestare il servizio
di leva, hanno facoltà di chiedere di svolgere il servizio nel
reparto militare più vicino all'ente nei cui organi sono stati
eletti.
2. Agli eletti a cariche pubbliche di cui al comma 1 devono
essere concessi tutti i permessi necessari per consentire
l'espletamento del loro mandato".
| |