| 1. Il numero 5) dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982,
n. 441, già sostituito
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dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è
sostituito dal seguente:
"5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia, ovvero
con popolazione superiore a 5.000 abitanti".
2. All'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il mancato deposito della situazione patrimoniale nei
termini previsti dalla legge o l'accertamento di cespiti
comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di assessore
e da ogni altro ufficio svolto in conseguenza della carica di
consigliere".
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