| Onorevoli Colleghi! -- Uno degli aspetti negativi
dell'attuale sistema dei rapporti istituzionali concernenti le
funzioni di governo - dal potere centrale a quello regionale -
è la commistione tra cariche elettive e cariche esecutive. Per
quanto riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, i
ministri ed i sottosegretari, salvo sporadiche eccezioni, essi
vengono nominati tra i membri del Parlamento, conservano la
loro carica di senatore o deputato e, in tale veste,
partecipano alle votazioni sulle leggi, sui decreti-legge e
persino a quella sulla fiducia al Governo di cui fanno parte,
cumulando la doppia funzione di controllori-controllati che è
fonte di grave confusione istituzionale. Basti pensare che
invariabilmente i Governi degli ultimi trent'anni hanno avuto
tra i loro componenti un centinaio di parlamentari della
maggioranza i quali, con il loro voto, hanno
influito sulle scelte delle Camere e ne hanno condizionato
gli indirizzi.
Lo stesso fenomeno si registra nella sfera di governo
regionale, dove la contemporaneità delle cariche di
consigliere ed assessore determina un'assurda distorsione dei
ruoli tra l'istanza di indirizzo politico e l'istanza
gestionale, con evidenti ripercussioni sulla linearità e
trasparenza dell'azione amministrativa.
Appare, pertanto, necessaria una drastica innovazione
normativa che, intervenendo a livello costituzionale,
stabilisca la distinzione tra il ruolo di membro di assemblea
elettiva e quello di componente dell'istanza esecutiva.
L'incompatibilità tra la carica di ministro o
sottosegretario ed il mandato parlamentare comporta che,
mentre i ministri - per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni - sarebbero protetti
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dalla speciale garanzia rappresentata dalla sottoposizione al
tribunale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, i sottosegretari, pur
svolgendo per delega funzioni tipicamemte ministeriali,
resterebbero assoggettati alla giurisdizione ordinaria, con il
rischio di possibili azioni penali meramente persecutorie.
Appare, pertanto, rispondente a princìpi di ragionevolezza
e coerenza prevedere anche per costoro la tutela stabilita per
i ministri.
A queste finalità è rivolta la presente proposta di legge
costituzionale, che si compone di tre articoli con i quali si
aggiungono agli articoli 93, 96 e 122 della Costituzione le
disposizioni innovative conseguenti.
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