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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2691
DDL0154-0002
Progetto di legge Camera n. 154 - testo presentato - (DDL12-154)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C154. TESTIPDL
...C154.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC154 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Uno degli aspetti negativi
  dell'attuale sistema dei rapporti istituzionali concernenti le
  funzioni di governo - dal potere centrale a quello regionale -
  è la commistione tra cariche elettive e cariche esecutive.  Per
  quanto riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, i
  ministri ed i sottosegretari, salvo sporadiche eccezioni, essi
  vengono nominati tra i membri del Parlamento, conservano la
  loro carica di senatore o deputato e, in tale veste,
  partecipano alle votazioni sulle leggi, sui decreti-legge e
  persino a quella sulla fiducia al Governo di cui fanno parte,
  cumulando la doppia funzione di controllori-controllati che è
  fonte di grave confusione istituzionale.  Basti pensare che
  invariabilmente i Governi degli ultimi trent'anni hanno avuto
  tra i loro componenti un centinaio di parlamentari della
  maggioranza i quali, con il loro voto, hanno
  influito sulle scelte delle Camere e ne hanno condizionato
  gli indirizzi.
    Lo stesso fenomeno si registra nella sfera di governo
  regionale, dove la contemporaneità delle cariche di
  consigliere ed assessore determina un'assurda distorsione dei
  ruoli tra l'istanza di indirizzo politico e l'istanza
  gestionale, con evidenti ripercussioni sulla linearità e
  trasparenza dell'azione amministrativa.
    Appare, pertanto, necessaria una drastica innovazione
  normativa che, intervenendo a livello costituzionale,
  stabilisca la distinzione tra il ruolo di membro di assemblea
  elettiva e quello di componente dell'istanza esecutiva.
    L'incompatibilità tra la carica di ministro o
  sottosegretario ed il mandato parlamentare comporta che,
  mentre i ministri - per i reati commessi nell'esercizio delle
  loro funzioni - sarebbero protetti
 
                               Pag. 2
 
  dalla speciale garanzia rappresentata dalla sottoposizione al
  tribunale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge
  costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, i sottosegretari, pur
  svolgendo per delega funzioni tipicamemte ministeriali,
  resterebbero assoggettati alla giurisdizione ordinaria, con il
  rischio di possibili azioni penali meramente persecutorie.
    Appare, pertanto, rispondente a princìpi di ragionevolezza
  e coerenza prevedere anche per costoro la tutela stabilita per
  i ministri.
    A queste finalità è rivolta la presente proposta di legge
  costituzionale, che si compone di tre articoli con i quali si
  aggiungono agli articoli 93, 96 e 122 della Costituzione le
  disposizioni innovative conseguenti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-154 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0154 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=006 PAGFIN=0002 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=015400 00 FASCIDC=12DDL0154 SORTNAV=0015400 000 00000 ZZDDLC154 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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