| 1. All'articolo 93 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di
ministro e di sottosegretario di Stato sono incompatibili con
quella di membro del Parlamento.
Ove intervenga una delle cause di incompatibilità previste
dal secondo comma, alla sostituzione del parlamentare si
provvede secondo quanto previsto dalla legge".
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