| 1. I lavoratori italiani che abbiano prestato ininterrotto
servizio all'estero per almeno dieci anni, nel caso di rientro
in patria, godono, a tutti gli effetti, dei benefìci previsti
per le categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Nel caso di ricongiungimento del servizio prestato
all'estero con il servizio prestato in Italia, ogni anno di
lavoro prestato all'estero è computato come un anno e sei
mesi.
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